Il contributo è tratto da Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, edizione in 75 ebook
Bodin va annoverato fra i massimi teorici dello stato moderno. La sua dottrina della sovranità matura nel periodo di più forte recrudescenza delle guerre religiose, civili e feudali, nella Francia del secondo Cinquecento. Suo obiettivo è la creazione di uno stato centralizzato, con al vertice un principe sovrano dal potere unico e indivisibile e tuttavia erede della tradizione medievale, per il rispetto delle leggi naturali e divine oltre che di quelle consuetudinarie (come la legge salica o quella sull’inalienabilità del territorio francese).
Notizie biografiche
Giurista e uomo politico, Jean Bodin vive e opera nella Francia delle guerre di religione che per fasi successive insanguinano il Paese, dall’inizio del marzo 1562 fino all’editto di Nantes del 1598.
Di provenienza borghese, da giovane prende i voti entrando nell’ordine dei Carmelitani, che tuttavia abbandona alla fine degli anni Quaranta del secolo. Si sposta allora a Tolosa, dove rimane per un decennio, prima come studente di diritto e poi come docente di diritto romano presso la medesima università. Appartiene a questo periodo l’Oratio de instituenda in Re publica iuventute (1559).
Nel 1561 si trasferisce a Parigi per esercitare la libera avvocatura, ma in quello stesso anno propone con successo la propria candidatura per l’elezione ad avvocato del Parlamento della città (un organo giudiziario), dando così pratico inizio a una carriera politica destinata a concludersi nell’amarezza, pur dopo un periodo di splendore.
Gli studi giuridici e l’indagine scientifica condotta nel periodo dell’insegnamento universitario, insieme all’esperienza maturata nella prosecuzione della sua attività giudiziaria, sfociano nella prima grande opera, Methodus ad facilem historiarum cognitionem (1566). Alla pubblicazione della sua opera maggiore, Les six livres de la République (1576), manca ancora un decennio, fertile di risultati e di apporti di potente innovazione, ma la lezione consegnata a quel precedente lavoro si mostra di grande rilievo per l’intera elaborazione successiva, anche e proprio sul piano del metodo. Oltre allo studio della storia, alle ricerche comparatistiche e alle indagini di teoria del diritto, è ora la diretta attività politica a orientare la sua analisi: nella lettura dei Six livres si tocca con mano quanto l’autore sia sollecitato dall’urgenza dei problemi storici e dalla necessità di offrire soluzioni ai quesiti da essi proposti, fornendo una risposta innanzitutto fondata su solida teoria, ma insieme anche praticamente adeguata ai peculiari bisogni del presente.
Come agli altri membri del Parlamento di Parigi, anche a Bodin viene richiesto di prestare giuramento di fedeltà al cattolicesimo: un atto che gli tornerà tanto più utile quando, con una sorta di progressione nella carriera politica, nel 1570 verrà nominato procuratore per il re Carlo IX in una commissione per le foreste di Normandia (con la finalità di difendere i diritti del demanio). Ciò tuttavia non gli impedirà di aderire al “partito dei politici”, sorto con l’intento di svolgere, in nome di una politica di tolleranza, una funzione mediatrice fra le due parti in lotta, i cattolici e gli ugonotti (i calvinisti francesi), così riproponendo quelli che a suo tempo erano stati l’aspirazione e l’atteggiamento della reggente Caterina de’ Medici. E che adesso vengono condivisi anche dall’ultimo dei Valois, l’erede designato al trono Francesco di Alençon con il quale Bodin ha nel frattempo stabilito uno stretto rapporto (nella sua dimora svolge il ruolo di maître des requêtes a partire dal 1571; ispirato alla politica di tolleranza sarà il dialogo Heptaplomeres, composto nel 1593 e pubblicato solo nel 1857; nel cap. VIII del libro IV dell’opera maggiore, fondamentale per la situazione storica di guerra civile, trad. it., p. 588, si legge la parola d’ordine: “operare per la riconciliazione”; si veda anche libro V, p. 170, sulla pace).
Le difficoltà incontrate da Bodin, prima, e la sua definitiva sconfitta politica, poi, corrono parallele alla vicenda del passaggio obbligato al campo cattolico imposto dalla storia ai Borbone, che fin lì avevano condotto una politica filougonotta: la conversione al cattolicesimo di Enrico IV di Borbone, successore di Enrico III dopo che questi era stato assassinato, è per la casata la condizione sine qua non per insediarsi sul trono di Francia.
Bodin, per parte sua, dopo aver goduto della fiducia di Carlo IX, di Francesco di Alençon e inizialmente anche di quella del nuovo re Enrico III, non riesce di fatto a corrispondere alle aspettative di quest’ultimo, che ha ormai inaugurato una politica di rigida difesa del cattolicesimo. Anzi, divenuto nel 1577 deputato del Vermandois agli stati generali di Blois, continua a sostenere la causa della pacificazione religiosa, mettendosi per giunta a difendere i diritti del Terzo Stato, fino ad aver ragione, in questo contesto, su una proposta di opposto tenore avanzata dallo stesso re. La sua carriera politica è ormai segnata, salvo alcune missioni affidategli ancora da Francesco di Alençon. Finisce con l’accettare un incarico “ereditato” dal defunto marito di una sorella, presso il tribunale presidiale di Laon, ma neppure questo basterà a porlo al riparo dagli attacchi politici celati dietro le varie accuse di machiavellismo, stregoneria, irreligiosità, che andranno infittendosi soprattutto dopo la morte di Francesco.
La costruzione dello stato
Se si guarda alla datazione de I sei libri dello Stato (usciti in prima edizione nel 1576, nonostante le perplessità dell’autore, che riteneva l’opera ancora bisognosa di rifiniture e aggiustamenti – tanto da continuare a intervenire anche in modo consistente nelle numerose edizioni succedutesi a breve distanza di tempo, a partire dal 1578 – e infine riproposti in versione latina dallo stesso autore nel 1586) non si può non restare colpiti dalla coincidenza temporale con gli anni in cui si sta preparando l’ascesa al trono della dinastia che regnerà sulla Francia per i due secoli precedenti la Rivoluzione (e anche per il quindicennio successivo alla Restaurazione). Tra i Paesi europei il regno dei Borbone rappresenterà nel giro di poco tempo la punta più avanzata dell’assolutismo monarchico, riuscendo a trasformare la nazione in uno “stato moderno” accentrato attorno alla figura del Principe e progressivamente dotato di un forte apparato amministrativo e burocratico.
Quanto all’opera di Bodin, essa è non solo il manifesto programmatico degli obiettivi individuati da questa età della storia, ma è anche la vera e propria fondazione teorica di una dottrina che tenta di prendere le maggiori distanze possibili dall’organizzazione istituzionale premoderna. La società feudale impiegherà secoli prima di scomparire, ma le fazioni in lotta dovranno, relativamente presto ormai, comprendere che c’è un potere, quello del monarca, comunque ad esse superiore. In questo senso le guerre di religione possono essere addirittura considerate epifenomeni dei molteplici conflitti tra i signori feudali e più ancora della lotta per la conquista dell’apice del potere.
Bodin è d’altra parte uno studioso, un teorico del diritto e della politica, e pertanto scrive, e conseguentemente opera, secondo quanto la sua scienza gli detta: elabora l’idea che solo un potere slegato da qualsiasi altro vincolo istituzionale e reale sia in grado di azzerare il conflitto, ma non un potere purchessia bensì un potere improntato da principi e da precisi criteri (“tutti i principi della terra sono soggetti alle leggi di Dio e della natura, oltre che a diverse leggi umane comuni a tutti i popoli”: I, p. 357). Un’analisi ravvicinata del testo mostra come, al riguardo, non si tratti di una mera dichiarazione d’intenti o di semplice petitio principii, ma viceversa questo sia un punto dirimente per la costruzione stessa dell’assolutismo monarchico teorizzato dall’autore. Dunque, egli è più che consapevole dell’importanza dei valori religiosi – confermata dall’evocazione continua delle “sacre leggi di natura” quali limiti invalicabili per lo stesso agire del monarca (es: I, p. 138) – ma, per altro verso, vede lucidamente tutti i pericoli insiti nello scontro confessionale e a maggior ragione quelli derivanti dalla competizione fra potere temporale e potere spirituale (le cose umane e quelle divine sono “due ordini di realtà da non confondersi”: II, p. 75. Ma si veda tutta l’ultima parte del cap. IX del libro I, in partic. pp. 448 ss., contro la dottrina di papa Gelasio; cfr. anche III, p. 139 e soprattutto IV, pp. 581 ss.).
Per Bodin, perché uno stato possa definirsi tale, devono concorrere alla sua formazione due elementi primari: un potere sovrano dotato della “prudenza”, la “virtù del comando” (V, p. 68), e capace di tenere unite insieme tutte le parti – di raccogliere come in un unico organismo tutte le sue membra, dalle famiglie ai collegi, dai corpi ai privati – e secondariamente “qualcos’altro di comune e di pubblico: il patrimonio comune, il tesoro pubblico, lo spazio di territorio occupato dalle città, le strade... gli usi, le leggi, le consuetudini...” (I, p. 177). Se “è la sovranità il vero fondamento, il cardine su cui poggia tutta la struttura dello Stato” (I, p. 177), l’altra componente del pari essenziale è data da ciò che è pubblico (“... senza niente di pubblico... non vi può essere Stato”; alla trattazione del secondo elemento sono dedicati i primi tre capitoli del libro VI). Da qui, innanzitutto, la rilevanza della distinzione fra ciò che è pubblico e ciò che è privato, cui fa da contraltare il notevole spazio lasciato da Bodin alla libertà naturale, come libertà privata (cfr. I, p. 185), e di conseguenza alla proprietà, ugualmente privata. Anzi, la presenza di tale distinzione costituisce uno degli indicatori principali della monarchia “regia”, a fronte delle sue due forme degenerate, la “dispotica“ e la “tirannica” (“la monarchia regia o legittima è quella in cui i sudditi obbediscono alle leggi del re e il re alle leggi di natura, restando ai sudditi la libertà naturale e la proprietà dei loro beni”: II, p. 580).
Dopo aver illustrato la struttura dello stato a partire dal vertice, resta da accennare all’elemento fondativo “dal basso”, rappresentato dalla famiglia (“è la vera origine dello Stato e ne costituisce parte fondamentale”; lo Stato non può sussistere senza famiglie: I, p. 265). Secondo uno schema di derivazione scolastica e con forte presenza aristotelica – schema che nella storia del pensiero si perpetuerà fino a Hegel – la famiglia è a sua volta “fonte e origine” dei vari generi di comunità, dai corpi ai collegi, dai villaggi alla città... (III, p. 245; il cemento per tutti è l’amicizia: III, p. 249).
La teoria della sovranità
Si sa che il maggior contributo teorico di Bodin alla storia del pensiero risiede nella dottrina della sovranità, della cui originalità e novità l’autore è peraltro perfettamente consapevole. Alla dottrina della sovranità appartengono in primo luogo le nozioni di potere centrale unitario e indiviso, assoluto e perpetuo, all’interno del quale è compreso il potere di legiferare e promulgare le leggi. L’assolutezza del potere – quell’esser slegato da vincoli, di cui si è già in parte detto – significa innanzitutto che il monarca è l’unico, nello stato, a non essere soggetto alle leggi da lui stesso stabilite, mentre sono sottoposti alla legge tutti gli altri, compresi quei “magistrati” di più alto livello che “a loro volta comandano ad altri magistrati e ai privati” (I, p. 184; sulle prerogative della sovranità, cfr. I, cap. X. Sul ruolo dei magistrati, il più alto nello stato – dopo quello del principe sovrano: III, p. 144 –, cfr. III, gli importanti capp. II e VI; cfr. anche III, p. 176) e comprese le figure più vicine al luogo del comando, come i membri del Senato (Consiglieri di Stato; cfr. III, cap. I).
Proprio perché dottrina della sovranità assoluta, non ammette alcun diritto di resistenza; ma sono d’altra parte numerosi i rilievi critici sul tema frapposti dallo stesso autore e le reticenze a rifiutare in toto tale diritto – conseguenza dell’impianto ancora medievale e del richiamo obbligato alla legge divina e naturale (certo la ribellione incute vero terrore, ma la teoria resta soggiogata dall’idea che la legge divina è sempre più forte di quella del sovrano: cfr. III, pp. 170 e 172; pp. 150 e 152 ss.).
L’assolutezza del potere di una monarchia legittima non ha nulla a che spartire né con l’indebita appropriazione, da parte del sovrano, delle persone e dei beni dei sudditi, governati come il capo di famiglia governa i propri schiavi (monarchia dispotica: cfr. II, p. 567) e tanto meno con la vera e propria usurpazione del potere perpetrata dal tiranno (sulla monarchia tirannica cfr., ivi e II, pp. 590 ss.; si veda anche II, pp. 594 s.; 598; 605 ss.). La preferenza di Bodin per la forma monarchica, a fronte della forma di stato aristocratica e di quella democratica (II, p. 541; anch’esse articolate in: dispotica, legittima e faziosa: II, p. 628), è suffragata da numerose conferme offerte dalla narrazione storica – della quale va ribadita l’importanza, nel quadro delle ricerche bodiniane. Ogni capitolo dei Sei libri è infatti supportato da una quantità di testimonianze tratte dalla storia dei Paesi delle più diverse aree geografiche, a partire da quelli più importanti per la storia politica fino ai più remoti, dall’antichità sino all’attualità, con un’immensa casistica. Il V libro, poi, è in gran parte occupato da una descrizione della natura degli uomini e dei popoli delle diverse latitudini dei due emisferi, in largo anticipo sulle ricerche condotte da Montesquieu.
La giustizia armonica
Fors’anche per contrastare le più recenti accuse di machiavellismo, fin dalla lettera dedicatoria della seconda edizione Bodin ribadisce come l’obiettivo principale dell’opera sia quello di innervare la costruzione stessa della sovranità con il tema della giustizia; tema giustappunto ignorato dal Segretario fiorentino precettore di tiranni. D’altra parte deve risultargli di palese evidenza che, a prendere sul serio il termine e il concetto di giustizia, da esso non si può espungere la componente della giustizia sociale, con le sue ricadute in tema di eguaglianza. Più che la vicinanza cronologica, è forse la finalità precipua perseguita nell’isola di Utopia la ragione del riferimento fatto nel V libro a Thomas More. Alla cui visione d’altro canto Bodin frontalmente si oppone (“l’uguaglianza dei beni è assai dannosa agli Stati”: V, p. 94), non meno che a quella illustrata da Platone nella Repubblica. Potrebbe ancora una volta soccorrere l’autorità di Aristotele, ma i poteri dell’aristocrazia hanno fatto inesorabilmente il loro tempo. Così, quella che può essere interpretata come l’ultima eredità aristotelica è più probabilmente l’ultima resistenza opposta prima del definitivo ingresso nella modernità a chi ha teorizzato una giustizia diseguale.
L’originale nozione di “giustizia armonica”, via intermedia fra giustizia distributiva e giustizia commutativa, perché fondata sulla proporzione armonica (II, p. 564), combinazione a sua volta dei due tipi di proporzione, aritmetica e geometrica (di uguaglianza e di similitudine), diventa l’elemento infine caratterizzante di quella monarchia “regia” che ha costituito il fulcro de I sei libri. Se essa sarà “temperata” dalla giustizia armonica, sfuggirà al pericolo di cadere nell’aristocrazia e nella democrazia e saprà al contempo godere dei parziali benefici che entrambe sono capaci di riservare.