bonifico
Operazione di pagamento effettuata da un intermediario (tipicamente una banca), su incarico di un ordinante, allo scopo di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un altro intermediario. L’ordinante e il beneficiario di un’operazione di b. possono coincidere. L’ordine di pagamento proviene da un cliente della banca a favore di un terzo; l’istituto di credito che riceve la disposizione di pagamento provvede a effettuare il trasferimento dei fondi dopo che il cliente ha reso disponibile la somma, o attraverso l’addebito del proprio conto corrente (b. per addebito, che è il modo più diffuso ) o la presentazione del contante in agenzia (b. per cassa). I b. di importo fino a 50.000 euro, effettuati tra intermediari che si trovano in Stati membri della UE, costituiscono una particolare categoria di b. (b. transfrontalieri), regolata da specifiche norme (d. legisl. 253/28 luglio 2000).