BREFOTROFIO (dal gr. βρέϕος "neonato" e τρέϕω "nutro"; fr. hospice des enfants trouvés; sp. inclusa; ted. Findelhaus; ingl. foundlinghospital)
In Grecia e in Roma antiche era permessa l'esposizione dell'infante non riconosciuto legittimo e l'uccisione dei parti mostruosi. Spetta al cristianesimo il merito di avere, anche nell'ambito della famiglia, raddolcito i costumi; e oggi quasi tutte le legislazioni (v. l'art. 386 del codice penale vigente in Italia) puniscono l'esposizione o abbandono d'infanti. Tuttavia il caso d'infanti abbandonati o, come pur si dice, esposti è stato ed è non infrequente, e perciò in moltissimi luoghi, specialmente nelle nazioni latine, sorsero istituti pii per l'accoglimento degli esposti, istituti che, più di recente, sono stati designati col nome di brefotrofî. In particolar modo tali istituti erano numerosi nei secoli passati; molti di essi erano forniti della cosiddetta ruota, un congegno, perché gl'infanti potessero essere lasciati senza che si scorgesse la persona del deponente.
In Italia, prima del 1861, essendo risultate ben presto insufficienti le rendite di lasciti disposti, le spese necessarie furono addossate, in misura maggiore o minore, ai comuni, alle provincie, ad altre opere pie locali e talvolta alle commissioni di beneficenza. La legge comunale e provinciale (1865) stabilì, in linea transitoria, che la spesa stessa dovesse essere a carico della provincia e dei comuni in proporzioni da determinare, e con il successivo decreto del 18 marzo 1866 si stabilì, per l'anno 1866, che la spesa doveva essere attribuita, in Piemonte e in parte della Lombardia, per 3/4 alle provincie e per 1/4 ai comuni (salvo il contributo delle opere pie ove esistessero); nell'ex-regno delle Due Sicilie, per metà alle provincie e per metà ai comuni; nelle altre provincie, per due terzi ai comuni e per un terzo alle provincie (lo stesso fu in seguito stabilito per il Lazio).
Tale ripartizione fu poi, quasi senza variazioni, resa stabile con successivi decreti, l'ultimo dei quali del 28 febbraio 1875, "fino a nuove disposizioni".
Norme di diritto positivo. - In un periodo più recente, e prescindendo dall'art. 329 della legge comunale e provinciale (testo unico del 1915) che riproduce le disposizioni precedenti, la materia è stata regolata dai seguenti provvedimenti legislativi:
1. regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798-1102, di 20 articoli, dal titolo: "Ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono";
2. regolamento 29 dicembre 1927, n. 2812, pubblicato nel 1928 col n. 736, per l'esecuzione del precedente; questo regolamento consta di 41 articoli.
Le linee fondamentali di questa recente legislazione si tracciano rapidamente qui appresso:
Onere della spesa. - Il compito dell'assistenza agl'infanti è assegnato non solo alla provincia, ai comuni e alle opere pie o lasciti ad hoc, ma anche a un apposito ente parastatale, l'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia.
La spesa è anticipata dalla provincia, e poi ripartita fra questa e i comuni in ragione della popolazione (art. 3 r. decreto-legge) salvo le quote a carico dell'Opera nazionale maternità e infanzia.
Qualora la madre dell'infante risulti avere il domicilio di soccorso in altra provincia, l'onere è a carico di quest'ultima (art. 5 decreto legge); se la madre dell'infante è ignota la spesa incombe alla provincia in cui l'infante fu trovato o presentato.
Conviene ricordare, poi, che per ricuperare le quote a carico dei comuni le provincie possono applicare una rapidissima procedura disposta dal decreto-legge 1605-1328 dal 1925; l'esattore delle imposte dirette è tenuto ad anticipare l'importo sotto pena di multa del 40%
Limiti dell'assistenza. - Sin dal 1923 (art. 16 del regolamento-delegato 16 dicembre) è stato abolito il sistema delle ruote, che si prestava a gravi inconvenienti sociali. Si è stabilito che chiunque possa presentare un infante, ma che, con paziente persuasione, si debba interrogare la persona che presenta l'infante, al fine di conoscerne la madre, e accertare specialmente lo stato sanitario del bambino. Pertanto, se risulti che il bambino provenga da unione legittima, i coniugi dovranno riprendere l'infante stesso, e se del caso essi saranno denunziati (art. 386 cod. pen.). I fanciulli illegittimi riconosciuti dalla sola madre sono ammessi nei brefotrofi, ma sono a carico dell'Opera nazionale maternità e infanzia. Il medico e la levatrice che abbiano assistito la partoriente sono obbligati a denunciarne il nome (art. 9 decr.-legge; art. 210 codice pen.) e la dichiarazione che essi fanno dev'essere mantenuta segreta da chi la riceve e vale solo per accertare lo stato di salute dell'infante, oltre che la sua natalità illegittima; salvo il caso di riconoscimento, allorché per es., il ricoverato abbia raggiunto l'età maggiore (art. 10 decr.-legge, articoli 378 e 190 cod. civ.).
L'età massima per l'ammissione degl'infanti è di anni 6. L'età in cui i ricoverati debbono essere dimessi è invece varia (art. 4, comma terzo, del decr.-legge).
Altri principî generali. - Dal 1923 in poi la legislazione stabilisce che l'assistenza agl'infanti deve avere in tutte le provincie del regno uguale intensità. Le disposizioni recenti procurano inoltre con ogni mezzo possibile (incoraggiamenti, sussidî) che gl'infanti siano allattati dalla propria madre. Infine, coi decreti del 1927, si sono dettate norme circa l'igiene nei brefotrofî, i poteri del direttore tecnico, l'allattamento, l'allevamento dei divezzi e la loro eventuale consegna a istituti pii o a privati, la vigilanza del Ministero dell'interno e dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, ecc.
Per quanto riguarda poi il regime amministrativo, in stretto senso, dei brefotrofî (autorità che li amministra; forma delle deliberazioni e provvedimenti in genere; vigilanza e tutela su deliberazioni e provvedimenti; contabilità; stato giuridico ed economico dei dipendenti, ossia direttore sanitario, personale di segreteria, d'assistenza, ecc.), bisogna avvertire che si osservano le norme della legge comunale e provinciale, e tutte le altre ad essa connesse, se si tratta di un brefotrofio provinciale; si applica invece la legislazione sulle opere pie, se si tratti di un'opera pia.
Bibl.: A. Bonomi, in Digesto Italiano, s. v. Brefotrofio; G.B. Luè, in Enciclopedia giurid., s. v. Esposti; P. Bertolini, in Nuova Antol., 1893; Commissione Reale per l'inchiesta sui brefotrofî, Roma 1900; R. Perla, in Riv. beneficenza pub., 1901, p. 213; G. Foraggiana, L'inf. abbandonata, Torino 1906; G. Guarnieri Ventimiglia, in Scuola positiva, 1908, pp. 129-154; A. Lo Monaco Aprile, La protez. sociale della madre e del fanciullo in Italia e all'estero, Bologna 1923; S. D'Amelio, La beneficenza nel dir. ital., Roma 1928, pp. 21, 29, 70, 96, 111 (per le norme in vigore negli antichi stati italiani).
Caratteristiche dell'edificio. - L'edificio d'un brefotrofio deve sorgere in zone tranquille, lontano dai punti di gran traffico, protetto dai rumori e dalla polvere. Dev'essere fornito anzitutto d'un vestibolo, dal quale si passi, attraverso una galleria o antisala, alle sale dove soggiornano i bambini. Questi grandi ambienti debbono essere almeno due, uno per i bambini ancora lattanti, e l'altro per gli slattati; in questi locali le madri vengono nelle ore stabilite a dare il latte o a trattenersi con i proprî bambini. È anche necessaria una sala provvista di culle per il riposo dei bambini, tanto meglio se suddivisa in piccole camerette da tramezzi. Prossima e in comunicazione col vestibolo deve trovarsi una sala d'aspetto o parlatorio e un ufficio per la direzione. Un assistente deve avere il suo alloggio permanente nell'asilo. Completano l'impianto una stanza d'isolamento per bambini malati, una cucina con apparecchi di sterilizzazione del latte e degli oggetti, un refettorio, una sala da bagno con parecchie vasche di ghisa o ferro smaltato, latrine speciali, ecc. Da tener presente anche l'utilità d'una veranda ampia e di buona esposizione che dia la possibilità di lasciare i bambini all'aperto durante le giornate favorevoli. Importante è il sistema di riscaldamento e di ventilazione delle sale per i bambini, data la loro delicata costituzione: preferibile il riscaldamento a termosifone. È norma fondamentale che le stanze per i bambini siano poco elevate dal suolo, meglio se a pianterreno, a un'altezza di circa un metro dal suolo circostante. Oltre a tutte le norme igienico-costruttive usuali vigenti per locali di tipo ospedaliero o per abitazioni collettive - facilità di pulizia, acqua corrente, finestre regolabili e completamente apribili per il ricambio dell'aria - si prescrive in generale nei brefotrofi un minimo di mc. 10 di ampiezza per bambino nei dormitorî e altrettanto nelle sale di soggiorno. Uno degli esempî più moderni e grandiosi di questo tipo di edifici è quello di Berlino, sulla Kürassierstrasse, opera di L. Hoffmann.