• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

brevetto

Dizionario di Economia e Finanza (2012)
  • Condividi

brevetto


Titolo giuridico in virtù del quale viene conferito a un inventore il diritto esclusivo allo sfruttamento di un’invenzione in un determinato territorio per un periodo di tempo prestabilito, solitamente 20 anni. Il fine ultimo del b. è stimolare il processo innovativo, ovvero salvaguardare gli investimenti nella ricerca. Senza questo strumento una parte significativa di tali investimenti verrebbe meno, date le caratteristiche di bene pubblico del suo contenuto. La funzione del b. è duplice: da un lato, conferisce al suo titolare un diritto esclusivo di sfruttamento, assicurandogli un ritorno economico adeguato all’investimento sostenuto per la sua produzione; dall’altro, obbliga lo stesso a rivelare il contenuto dell’invenzione, consentendo la diffusione della nuova conoscenza sviluppata, contribuendo così al progredire dell’innovazione ed evitando la duplicazione degli sforzi. Frequentemente i b. con grande ricaduta economica sono ceduti dal titolare in licenza esclusiva al compratore. Alternativamente, possono essere ceduti in licenza non esclusiva. Tuttavia, secondo alcune ricerche, un sistema di b. troppo stringente potrebbe produrre un minor output innovativo, in quanto rischia di ostacolare lo scambio di conoscenze tra gli innovatori, piuttosto che favorirlo.

I principali uffici dei brevetti

Lo United States Patent and Trademark Office (USPTO), il Japan Patent Office (JPO) e l’European Patent Office (EPO), con copertura rispettivamente negli Stati Uniti, in Giappone e in Unione Europea, sono tra i più importanti uffcici di b. a livello mondiale. Per quel che riguarda l’Europa, inoltre, ogni singolo Stato è dotato di un proprio ufficio b. con competenza nazionale.

Normativa

In Italia, il b. è disciplinato dagli artt. 2584 e seg. c.c. e dal d. legisl. 30/2005, denominato Codice della proprietà industriale (CPI). Il CPI prevede, tra le varie forme di tutela, la brevettazione per le invenzioni e i modelli di utilità e la registrazione per i marchi, i disegni e i modelli. Il b. per le invenzioni industriali attribuisce all’autore di un’invenzione il diritto esclusivo di attuazione, disposizione e sfruttamento economico dell’invenzione. Ai fini della brevettabilità, l’invenzione deve rispondere a determinati requisiti: novità (l’invenzione non deve essere già presente nell’apparato tecnologico conosciuto); originalità (deve essere il prodotto di un’attività inventiva e, quindi, non deve risultare evidente agli occhi di un esperto del settore); industrialità (deve poter essere fabbricata in concreto o adoperata in qualsiasi tipo di industria); liceità (non deve essere contraria all’ordine pubblico e al buon costume). La domanda per ottenere il b. deve essere depositata presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) direttamente o tramite gli uffici abilitati delle Camere di commercio, industria e artigianato. L’Ufficio accerta la regolarità formale della domanda e la liceità dell’invenzione, mentre non esegue controlli sugli altri requisiti, che potranno essere valutati solo in caso di lite giudiziale. La durata per le invenzioni è di 20 anni, a decorrere dalla presentazione della domanda; non è rinnovabile né prorogabile.

Un inventore può altresì decidere di ricorrere al b. europeo, tipicamente nel caso in cui si aspetti che le ricadute commerciali della propria invenzione siano più ampie dei semplici confini nazionali e richiedano maggiore tutela. La domanda di b. europeo va depositata presso l’EPO, uno degli organi dell’European Patent Organisation, e consente di poter ottenere copertura legale negli Stati indicati dal depositante fra quelli che hanno aderito alla Convenzione di Monaco sul b. europeo (European Patent Convention, 1973). Esso è soggetto alla convalida nazionale e attribuisce al suo titolare gli stessi diritti dei singoli b. nazionali. Secondo dati ISTAT, in termini di numero di b. per abitante, a partire dal 2000 l’Italia mostra un trend di crescita superiore a quello medio europeo. Tuttavia in termini assoluti il numero di b. depositati dall’Italia, rimane significativamente inferiore a quello dei principali competitori internazionali. Secondo i dati OCSE, nel 2007 l’Italia ha inviato all’EPO circa 4800 domande di b., contro le oltre 20.000 di Germania e Giappone, le 8500 della Francia e le 5500 della Gran Bretagna. Tra i Paesi con performance inferiori all’Italia troviamo per es. la Spagna e la Svezia con, rispettivamente, 1300 e 2700 domande di brevetto.

Un’ulteriore possibilità è il b. internazionale, grazie al quale è possibile ottenere la protezione delle invenzioni negli Stati scelti fra quelli che aderiscono al Trattato di cooperazione in materia di b. (Patent Cooperation Treaty, PCT, 1970), gestito dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale. La procedura consta di una fase iniziale a carattere internazionale e di una fase nazionale/regionale, che consiste nella formalizzazione della domanda presso i vari uffici nazionali, i quali decidono sul rilascio o meno del b. stesso. Pur non esistendo una disciplina comune a livello globale sui b., nel 1994 l’Organizzazione Mondiale per il Commercio (➔ WTO) ha stabilito uno standard minimo per la tutela della proprietà intellettuale a cui tutti i Paesi aderenti si devono attenere.

Vedi anche
invenzione diritto 1. invenzione industriali Le invenzione industriali consistono in una soluzione nuova e originale di un problema tecnico mai risolto, o risolto in altro modo. Possono risultare in un nuovo prodotto, in un nuovo procedimento, o in un nuovo uso di prodotto di noto. La disciplina delle invenzione ... Nikola Tesla Tesla ‹tèsla›, Nikola. - Fisico di origine croata (Smiljan, Lika, 1856 - New York 1943); nel 1884 emigrò negli USA, di cui ottenne la cittadinanza; lavorò presso T. A. Edison e fondò poi a New York un laboratorio di ricerche elettrotecniche. Nel 1887 chiese un brevetto, ottenuto e pubblicato nel maggio ... Eugenio Barsanti Scolopio, inventore (Pietrasanta 1821 - Liegi 1864). Prof. di fisica a Firenze nel collegio di S. Giovannino, v'iniziò con Felice Matteucci le prime ricerche sul motore a scoppio. Ottenuto il brevetto nel 1854 il Barsanti, Eugenio fece costruire dalle officine Benini il primo motore e già nel 1861 (esposizione ... Watt James. - Inventore scozzese (Greenock 1736 - Heathfield, Birmingham, 1819). Impiegato come fabbricante di strumenti di precisione presso l'univ. di Glasgow, nel 1763 ebbe l'incarico  di riparare un modello di macchina a vapore di Th. Newcomen. Nel corso del lavoro individuò correttamente le cause dell'eccessivo ...
Altri risultati per brevetto
  • Brevetto
    Enciclopedia on line
    È il titolo rilasciato da un’autorità amministrativa di uno Stato, denominata generalmente Ufficio brevetti, a seguito di apposita domanda di tutela legale di un trovato. Il brevetto conferisce al suo richiedente la facoltà esclusiva di attuare il trovato e di trarne profitto nel territorio dello Stato ...
  • Brevetto
    Enciclopedia Italiana - VII Appendice (2006)
    Le principali novità legislative intervenute a partire dagli ultimi anni del 20° sec. sono la ratifica dei TRIPs (Trade Related aspects of Intellectual Property rights) e la pubblicazione del Codice della proprietà industriale. Come esito dell'Uruguay Round veniva firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 ...
  • brevetto
    Enciclopedia dei ragazzi (2005)
    Elio Silva La tutela della legge per le invenzioni Chi effettua una scoperta, dopo aver speso tempo e risorse nella propria ricerca, può rischiare di vedersi 'copiare' i risultati da altri. Questo non accade se ricorre al brevetto, una forma di protezione legale che assicura per un certo periodo il ...
Vocabolario
brevétto
brevetto brevétto s. m. [dal fr. brevet, dim. di brief «breve»; cfr. breve2]. – 1. Documento, rilasciato da apposito ufficio, che riconosce il diritto esclusivo di attuare e disporre di una invenzione industriale, di un marchio d’impresa,...
brevettare
brevettare v. tr. [der. di brevetto] (io brevétto, ecc.). – Munire di brevetto, proteggere con brevetto: b. un’invenzione, un nuovo motore. ◆ Part. pass. brevettato, anche come agg. (v. la voce).
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali