buono
Documento rilasciato come equivalente di una determinata somma indicata nello stesso, o che dà diritto a ricevere, all’atto della presentazione, cibi, vestiario o altra merce (b. benzina, b. pasti, b. sconto, b. omaggio). ● Nel commercio, è spesso inteso con il significato più generico di documento, ricevuta, ordine:
• di consegna, ordine scritto dato da chi ne abbia l’autorità o facoltà al depositario di una cosa perché la consegni all’avente diritto;
• d’imbarco, documento rilasciato dal vettore marittimo (o suo agente o raccomandatario) al caricatore per permettergli di consegnare la merce da spedire o al magazzino dell’armatore stesso o direttamente al comandante della nave sulla quale la merce deve essere caricata per il trasporto;
• di sbarco, documento rilasciato dal vettore marittimo (o suo agente o raccomandatario) al ricevitore, perché ottenga, dietro esibizione del medesimo, la riconsegna della merce trasportata o direttamente dal comandante della nave vettrice o dal magazziniere dell’armatore che l’abbia ricevuta da bordo;
• di opzione, titolo rilasciato dalle società per azioni ai propri azionisti in occasione di aumenti di capitale sociale, a documentazione del diritto di opzione a ciascuno di essi spettante, cioè del diritto di sottoscrivere le nuove azioni a un prezzo generalmente inferiore al valore reale (ma mai inferiore al loro valore nominale).
Buoni o titoli d’obbligazione
Obbligazioni a breve o media scadenza, nominative o al portatore, emesse dal Tesoro, collocate sul mercato direttamente o per il tramite di istituti bancari e fruttanti un interesse quasi sempre scontato anticipatamente sul prezzo di emissione. I b. del Tesoro possono essere ordinari (➔ BOT) o poliennali (➔ BTP). Esistono inoltre i b. obbligazionari comunali (➔ BOC), provinciali (BOP) e regionali (BOR).
Titoli di credito rilasciati dalle banche, contenenti l’obbligo di restituzione di una somma da esse ricevuta, aumentata degli interessi calcolati fino alla scadenza. I b. fruttiferi in Italia sono nominativi.
Il b. postale fruttifero è un tipo particolare di b. fruttifero nominativo emesso dalla Cassa depositi e prestiti, garantito dallo Stato Italiano e collocato da Poste italiane S.p.a., con interesse composto capitalizzato ogni anno. Ha una durata massima di 20 anni dalla data di sottoscrizione e garantisce sempre la restituzione del capitale investito. Se l’importo del b. è ritirato entro il primo anno, non viene corrisposto interesse. Dopo il primo anno, a richiesta del titolare del b. e con preavviso di 6 giorni, viene pagato l’importo esistente allo scadere dell’anno più gli interessi maturati nei bimestri interamente trascorsi. Gli interessi, se non riscossi, sono capitalizzati ogni anno per 20 anni consecutivi, divenendo essi stessi produttivi di interessi. Il saggio di interesse aumenta con il passare del tempo. Dal giorno successivo alla scadenza, i b. emessi in forma cartacea diventano infruttiferi e, trascorsi 10 anni, si prescrivono.
Titolo ‘ibrido’ composto solitamente da un’obbligazione dotata di cedola e da un’opzione che consente di acquistare titoli di altra specie e di uguale valore. Il sottoscrittore di un’obbligazione convertibile in azioni può decidere, a sua discrezione, se convertire l’obbligazione in azioni (della stessa società emittente o di una terza società) esercitando l’opzione contenuta nel titolo, oppure se detenere l’obbligazione nel proprio portafoglio sino alla scadenza. Nell’ultimo caso, avrà diritto al rimborso del valore nominale nonché all’incasso di tutte le corrispondenti cedole. Le obbligazioni convertibili garantiscono il pagamento di cedole a tassi di interessi tipicamente inferiori a quelli obbligazionari ‘puri’, proprio a causa del diritto di conversione insito nel titolo. Si ricorre a questa forma di raccolta fondi quando, per vari motivi, si ritenga che non vi siano condizioni propizie per emettere azioni in quel momento, e dall’altro canto non si vogliono pagare tassi di interesse elevati su puri strumenti obbligazionari. Dal punto di vista del sottoscrittore, le obbligazioni convertibili offrono tuttavia diversi vantaggi rispetto al classico investimento in obbligazioni pure o in azioni. Innanzitutto, ci si protegge parzialmente dall’andamento ribassista dei titoli azionari sottostanti l’obbligazione convertibile, subendo eventualmente il deprezzamento del valore dell’obbligazione; al contrario, l’opzione, se esercitata, offre la possibilità di partecipare ai potenziali incrementi di prezzo delle azioni acquisite. Sempre in tale contesto, anziché esercitare il diritto di conversione, è comunque possibile vendere direttamente sul mercato l’obbligazione convertibile a un prezzo maggiorato. Infine, in caso di fallimento societario, tali obbligazioni vengono rimborsate con priorità rispetto ai titoli azionari. È possibile, tuttavia, incorrere nel rischio di ribassi contemporanei del mercato obbligazionario e di quello azionario, situazione che può neutralizzare i vantaggi descritti.