CABELLOTUS
Il termine ha accezioni ampie, ma nel caso specifico dell'assetto amministrativo del Regno in età fridericiana si può restringere l'ambito a quei soggetti che prendevano in appalto ‒ in cabella, appunto ‒ la riscossione di alcuni cespiti fiscali dell'amministrazione pubblica.
L'appalto delle gabelle minori era di competenza dei maestri camerari, i quali avevano l'obbligo di verificare i requisiti di idoneità morale e di solvibilità economica, ritenuti indispensabili per l'affidamento del servizio. In gabella si appaltava regolarmente la carica di baiulo, per la quale l'attenzione ai requisiti morali del soggetto era richiesta come prioritaria, anche rispetto al maggiore vantaggio economico per l'erario. Oltre alla bagliva risulta documentato l'appalto in gabella anche dell'amministrazione della giustizia penale in sede locale, almeno fino al 1241 (Acta Imperii inedita, I, p. 673, poi espressamente vietato dalla Const. I, 62.2, Magistri camerarii del 1246). Nel 1231, inoltre, accanto ai cosiddetti vetera iura, i diritti antichi imposti già in età normanna, furono soggetti a tassazione e quindi a gabella anche altri settori merceologici: seta, sale, ferro, acciaio, e ancora, in occasione delle Assise di San Germano, la lista dei dazi fu completata con le gabelle locali sulle merci e sulle principali attività produttive e commerciali cittadine. I nova iura introdotti dallo Svevo sull'ossatura normanna furono elencati da Andrea d'Isernia nella sua Lectura peregrina e distinti dai vetera iura: in totale oltre quaranta diversi dazi che coprivano globalmente le attività del Regno, con particolare riguardo, evidentemente, alle attività mercantili e allo scambio delle merci.
Le gabelle avevano solitamente durata annuale e venivano aggiudicate secondo il principio del maggiore offerente. I cabelloti, infatti, avevano l'obbligo di versare alla Curia la somma da essi offerta al momento dell'aggiudicazione della gabella, oltre ad una percentuale stabilita sugli introiti del servizio da essi gestito. Particolarmente esemplificativo dei meccanismi di riscossione degli introiti derivanti dalle gabelle è il caso della gabella della seta di Calabria. Angelo de Marra (v.), camerario di Terra di Lavoro e del Principato, aveva appaltato questa gabella per gli anni 1239-1240 a un gruppo di mercanti di Scala, Giovanni Spina, Leone Pullinus, Sergio de Bonito, Leone Bonalma, Giovanni de Argusio, Sergio de Carusso. Il prezzo della gabella era stato suddiviso in due quote da pagarsi a scadenza semestrale; la gabella era stata successivamente posta sotto il diretto controllo del Magister Dohane de Secretis et Questorum, Maiore de Plancatone, che avrebbe dovuto ora ricevere i rendiconti e il pagamento della somma ancora residua (Il registro della cancelleria, 2002, p. 810). Questa gabella, in particolare, aveva un reddito piuttosto elevato: nel 1235-1236, ad esempio, era stata appaltata a un magister Giovanni de Renda per 170 onze (ibid., p. 816).
In caso di insolvenza i cabelloti avrebbero dovuto essere convocati innanzi al giustiziere della provincia, ufficiale competente per reati di frode al fisco. D'ordinario, però, in quanto funzionari operanti in sede locale, i cabelloti erano sottoposti alla giurisdizione dei baiuli. Una Novella del 1246, la I, 78, Auctoritatem etam Baiulis, dava ai baiuli facoltà di procedere sommariamente dietro denuncia contro i cabelloti come anche contro altri funzionari minori quali i foresterii, i portonarii seu passageri, i platearii ‒ tutti istituiti dai maestri camerari ‒ nei casi di superexationes o di rapinas. I conflitti di competenza fra le due aree di giurisdizione locale, quella dei baiuli e quella dei cabelloti, costituivano uno dei principali ostacoli alla corretta gestione dell'amministrazione in sede periferica. A questo proposito il sovrano, con una costituzione del 1231, poi novellata nel 1246 ‒ la Const. I, 60.1, Officiorum periculosa confusio ‒, stabiliva che le frequenti controversie fra i baiuli e i cabelloti loro sottoposti dovessero essere discusse e terminate con sentenza dai maestri camerari.
Fonti e Bibl.: Andrea d'Isernia, Lectura super Constitutionibus Regni, in Constitutiones Regni utriusque Siciliae […], Venetiis 1630, p. 14 (Const. I, 7, Quanto caeteris); Historia diplomatica Friderici secundi; Acta Imperii inedita, I; Riccardo di San Germano, Chronica, a cura di C.A. Garufi, in R.I.S.2, VII, 2, 1936-1938; Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien, a cura di W. Stürner, in M.G.H., Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, II, Supplementum, 1996 (nel testo abbreviato in Const. seguito dal numero della costituzione e dall'incipit); Il registro della cancelleria di Federico II del 1239-1240, a cura di C. Carbonetti Vendittelli, Roma 2002. Oltre alle opere complessive sulla realtà politico-istituzionale fridericiana, si rinvia specificamente ai seguenti studi e alla bibliografia ivi citata: E. Mazzarese Fardella, Introduzione generale, in G.L. Barberi, Liber de Secretiis, a cura di E. Mazzarese Fardella, Milano 1966, pp. IX-XXXVIII; R. Gregorio, Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti, a cura di A. Saitta, I-III, Palermo 1972; R.M. Dentici Buccellato, Fisco e società nella Sicilia aragonese. Le pandette delle gabelle regie del XIV secolo, Palermo 1983.