cabotaggio
Trasporto, marittimo, terrestre e aereo di merci e persone da un luogo a un altro del territorio di uno stesso Stato. È stato liberalizzato in ambito comunitario, a seguito della realizzazione di un mercato comune dei trasporti.
Con riferimento al c. marittimo, il regolamento 3577/1992 ha soppresso le restrizioni alla libera prestazione dei servizi del trasporto marittimo fra Stati membri, in favore degli armatori comunitari, che utilizzano navi registrate in uno Stato membro e battono la stessa bandiera. Tali imbarcazioni devono comunque soddisfare i criteri di ammissione al c. nello Stato membro.
Il c. stradale è la possibilità per un vettore comunitario di effettuare servizio di trasporto merci in un altro Paese della UE. Il 14 maggio 2010 è entrato in vigore il regolamento 1072/2009/CE, che stabilisce le nuove norme comunitarie per l’autotrasporto nazionale da parte di vettori stranieri. Tutti i Paesi della UE hanno così introdotto una unica norma per regolare il c. terrestre, ossia la possibilità di svolgere autotrasporti nazionali da parte di un vettore straniero. Il regolamento non richiedeva leggi nazionali attuative, quindi è stato applicato in tutti gli Stati. Ogni Paese ha invece potuto stabilire le sanzioni per le infrazioni alle norme. Anche il settore aereo è stato interessato dalle politiche di liberalizzazione, che hanno concesso a tutti i vettori di servire qualsiasi scalo all’interno dell’Europa e di operare linee di c. in Paesi terzi, eliminando anche qualsiasi controllo sui livelli tariffari. Le tradizionali compagnie di bandiera si sono dovute così confrontare con nuovi competitors europei spesso molto aggressivi sotto il profilo commerciale.