CACCIA
(VIII, p. 206).
Diritto di caccia e legislazione venatoria (p. 222). - Tutte le precedenti disposizioni in materia di caccia sono state trasfuse, con notevoli modificazioni, nel testo unico 15 gennaio 1931, n. 117 (emanato in virtù della delegazione di poteri concessa al governo con la legge 6 dicembre 1928, n. 2915) ed estese, con gli opportuni adattamenti (art. 50-62), alle nuove provincie del regno. Fra le più importanti innovazioni si ricordano: accanto alla distinzione della selvaggina in stanziale e migratoria, la determinazione, nell'ambito della prima, di una particolare categoria detta "nobile Stanziale", circondata da una più rigorosa protezione (art. 3); la divisione del territorio nazionale in sei zone faunistiche (art. 5) e in sedici compartimenti (art. 6; decr. ministeriali 17 giugno 1933 e 13 giugno 1934, in Gazzetta ufficiale 22 giugno 1933 e 20 giugno 1934), allo scopo di adeguare le leggi e i provvedimenti per la più efficace protezione della fauna alle varie condizioni geografiche delle nostre regioni; il conferimentò al ministro per l'Agricoltura della facoltà, nell'interesse della protezione di una o più specie di selvaggina, oltre che di restringere il periodo di caccia o di uccellagione, di vietare l'una e l'altra, anche solo per talune forme o per determinate località, e di spostare fino a sei giorni il periodo della caccia (art. 24); l'esclusione dalla libera caccia delle pertinenze di ville, abitazioni, parchi e dei fondi chiusi completamente da mura, da rete metallica o altra effettiva chiusura di una data altezza o da corsi d'acqua di una certa profondità e larghezza (art. 28, art. 637 cod. pen.); l'obbligo dei proprietarî o affittuarî di riserve, sotto pena di decadenza dalla concessione, di curare il ripopolamento della selvaggina nobile stanziale, anche con l'immissione, ove occorra, di sufficienti capi di selvaggina, e di favorire la moltiplicazione della selvaggina esistente (art. 55). Ma, date le attuali esigenze economiche della nazione, il r. decr. 14 aprile 1936, n. 836 (conv. in legge 18 genn. 1937, n. 224) ha affidata la revisione del citato testo unico a un comitato, che ha sostituito anche, nei suoi compiti, la commissione venatoria centrale.