CADAVERE (dal lat. cadāver; fr. cadavre; sp. cadáver; ted. Leichnam; ingl. corpse)
Storia del diritto. - Storicamente il rispetto del cadavere è imposto, prima che da norme giuridiche, da norme religiose. Presso tutti i popoli il cadavere ispira un senso di misterioso terrore. Di qui la necessità di una difesa individuale e familiare contro i maleficia che il morto può provocare quando gli sia stata recata ingiuria privandolo della sepoltura o altrimenti turbandone la pace. Di qui il dovere della sepoltura del cadavere, dovere che, fondato nel diritto pubblico e garantito da rigide sanzioni di ordine religioso, è elevato, nella poesia epica greca e nei tragici, a motivo d'arte. Di qui i sacrifizî propiziatorî, varî secondo i popoli e secondo il loro grado di civiltà, dai quali sacrifizi hanno origine i riti funerarî. Di qui, infine, la propiziazione del defunto che porta alle varie forme di conservazione del cadavere o di riproduzione dell'immagine materiale del defunto (maschere funerarie, statue).
Al lume di tali concezioni si spiega il costume molto diffuso nell'antico Oriente, secondo il quale il creditore, in caso di morte del debitore, è autorizzato a impossessarsi del cadavere per impedirne la sepoltura e costringere così al pagamento gli eredi, i quali hanno tutto l'interesse di evitare che il defunto, privo di sepoltura, sia loro funesto e apporti loro maleficio. Questo costume per l'antico Egitto ci è comprovato da passi di Erodoto (II, 136), Diodoro (I, 92, 93), Stobeo (Serm. 38), Luciano (De luctu, 21), secondo i quali, sotto il regno di Asychis, una legge avrebbe permesso non soltanto di contrarre prestiti dando in pegno i cadaveri dei proprî genitori, e concedendo al mutuante di disporre altresì della loro camera sepolcrale, ma di privare inoltre il debitore insolvente del diritto di sepoltura nella tomba di famiglia. È però dubbio se in questi passi s'intenda far riferimento più alle tombe che ai cadaveri in esse contenuti.
S. Ambrogio (De Tobia, X) attesta l'usanza romana secondo la quale l'usuraio poteva tenere in pegno il cadavere del proprio debitore impedendone la sepoltura. Sintomatica è l'insistenza con cui nel diritto giustinianeo si dichiara illecito l'impedire la sepoltura del cadavere del debitore e impossessarsene (Cod. IX, 19, de sepulchro violato, 6; Giustiniano, Nov. LX, a. 537); divieto che ritorna altresì in Occidente nell'Editto di Teodorico (c. 75) e che sta a dimostrare la frequenza di tale pratica nel costume popolare.
Tali fenomeni, non infrequenti nella storia del tardo diritto romano, sono da considerarsi come sintomi di decadenza morale e di depressione economica.
La procedura di esecuzione sul cadavere non scompare in pratica durante il Medioevo in Italia. Ne parlano novellieri del Trecento, ne ricorre la menzione nelle novelle popolari dell'epoca; ne trattano i postglossatori e i giuristi del sec. XIV nei loro commenti alla novella LX di Giustiniano ed anche qualche statuto (Stat. Sassari II, 41). Bartolo (Auth. Collatio, V, 13), riconoscendo che defuncti seu funera eorum non iniurientur a creditoribus absque iudiciali decreto, fa supporre che il giudice potesse vietare la sepoltura del cadavere del debitore.
Ancora nel XVII secolo si disputava se cadaver usurarii posse sequestrari per iudicem donec haeres caveat de satisfaciendo e la stessa pratica fuori d'Italia non doveva essere meno diffusa (Monnier, Esmein); in Germania essa veniva vietata da una norma di diritto consuetudinario; anche in Belgio fino al sec. XVII esistevano luoghi nei quali era negata la sepoltura ob debitum civile (Zoesius, in Codicem, IX, 12; Voet, Comm. ad Pand., XLVII, 12,4) e il Perezius (in Codicem, IX, 12) parla di una costituzione di Carlo V che abolì il sequestro di cadavere.
Secondo il diritto ecclesiastico antico, il cadavere di un eretico, di uno scomunicȧto pubblico e notorio, di un duellante, di un suicida, ecc., era privato della sepoltura religiosa; anche oggi tale sepoltura è negata ai colpevoli di gravi delitti, che muoiono senza aver dato segno di pentimento (can. 1240).
Storicamente interessanti sono anche le esecuzioni penali sul cadavere, difese specialmente dagli antichi pratici tedeschi, che s'ispiravano al principio male tractando mortuos terremus et viventes. Di qui altresì la pratica dei processo contro i cadaveri.
Diritto moderno. - Per il diritto moderno è da escludersi che il cadavere possa essere oggetto di rapporti patrimoniali: è res extra commercium. Non è pertanto da parlarsi di un diritto degli eredi al cadavere, ma di un dovere di cura delle spoglie mortali del defunto, dovere che è di natura familiare e che non si può disciplinare secondo le regole del diritto successorio. Si può però parlare di un diritto di disposizione del proprio cadavere (così circa il modo della sua dissoluzione come della sua destinazione a scopo scientifico), purché siano rispettati quei limiti che derivano da motivi di ordine pubblico, morale o religioso, di polizia, di sanità. Il codice penale (art. 144), come già il diritto penale romano, con l'actio sepulchri violati, tutela l'interesse etico-sociale che i resti umani siano rispettati, punendo il vilipendio, la sottrazione, il disseppellimento non autorizzato di cadavere.
V. anche autopsia; morte; necroscopia.
Bibl.: Storia del diritto: Du Cange, Gloss. mediae latinitatis, s.v. sepultura; A. Esmein, Débiteurs privés de sépulture, in Mélanges d'histoire du droit, Parigi 1886, p. 250 segg.; E. Hinoiosa, La privación de la sepultura de los deudores, in Estudios sobre la historia del derecho español, Madrid 1903; G. Glotz, Solidarité de la famille dans le droit criminel en Grèce, Parigi 1904, p. 265 segg.; C. Ferrini, Sui frammenti giur. del palinsesto di Autun, in Atti R. Acc. Torino, XXV (1899-1900), p. 532 e poi in Scritti giur., II, Milano, 1929, p. 424 segg.; G. Bertolini, Processo civile romano, Torino 1913, I, p. 21 segg.; G. Salvioli, Storia d. diritto italiano, 8ª ed., Torino 1921, p. 615 seg.; id., Storia della procedura civile e criminale, Milano 1925-1927, I, p. 365; II, p. 703 segg.; G. Antonucci, Il debitore insepolto, in Marzocco, 1923, n. 34; C. Costa, Crimini e pene da Romolo a Giustiniano, Bologna 1921, p. 128 seg.; M. Morel, Le sepulchrum, Parigi 1928.
Diritto moderno: C. Fadda e P.E. Bensa, in B. Windscheid, Pandette, Torino 1925; I, i, p. 612 segg.; B. Brugi, Della proprietà, I, Torino 1918, p. 492 segg.; V. Manzini, Trattato di diritto penale, Torino 1911, IV, p. 481 segg.; Crisostomi, in Dizionario diritto privato di Scialoja, Milano 1903; s.v. cadavere; F. Ferrara, Trattato di diritto civile italiano, Roma 1921, p. 421 segg.; N. Coviello, Manuale d. diritto civile italiano, 4ª ed., Milano 1928, § 95; E. Blume, Fragen des Totenrechts, in Archiv für civil. Praxis, 1914, p. 370 segg.