• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

GANGI, Calogero

di Paolo Camponeschi - Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 52 (1999)
  • Condividi

GANGI, Calogero

Paolo Camponeschi

Nacque ad Alimena, sul versante meridionale delle Madonie, a circa 30 km da Enna, il 27 ott. 1879 da Giuseppe e da Maria Tedesco.

Studiò giurisprudenza all'Università di Roma, dove si laureò nel 1901. L'anno seguente pubblicò, a Torino, lo studio La legittima degli ascendenti, quindi Il momento iniziale della prescrizione estintiva (ibid. 1904) e due lavori dedicati alle obbligazioni in solido: Remissione del debito solidale e remissione della solidarietà (Siena 1905) e Ancora sulla remissione della solidarietà (Torino 1906). Nel 1908, infine, completò e pubblicò la monografia, di impronta nettamente teorica, I legati nel diritto civile italiano. Parte generale (I-II, Roma 1908-10)

Il G. vi sostiene la tesi che l'istituzione di erede sia configurabile solo quando vi sia conferimento dell'"universalità dei beni" - da intendersi come il patrimonio nel suo complesso, comprensivo di attività e passività, o di una sua quota aritmetica - e, inoltre, che solamente al contenuto oggettivo della disposizione testamentaria debba guardare l'interprete per decidere se si tratti di istituzione di erede o di legato, e non già ai termini usati dal testatore nell'esprimere la sua volontà. A tal proposito egli valutò il peso dell'influenza francese sul legislatore italiano del 1865 e interpretò la norma contenuta nell'art. 827 del codice civile alla luce dell'analoga norma dell'art. 967 del codice francese, la quale non conferiva al testatore la facoltà di attribuire al beneficiario la qualità di erede indipendentemente dal contenuto del lascito. Argomentò quindi che anche nell'ordinamento italiano, nonostante una certa dose di equivocità dell'art. 827, quelle disposizioni testamentarie fatte a titolo di erede, ma che disponevano poi soltanto di una res certa o di una categoria determinata di beni anziché dell'universalità o di una sua quota, sarebbero inevitabilmente valse come legati.

Nel 1910 il G. conseguì la libera docenza in diritto civile presso l'Università di Roma; successivamente, nel 1912, ottenne l'incarico per l'insegnamento di questa materia a Camerino, ove tenne la prolusione per l'inaugurazione dell'anno accademico 1915-16: Le obbligazioni naturali, poi stampata nell'Annuario dell'Università di Camerino (1917) e successivamente in Scritti giuridici vari (I, Padova 1933, pp. 369-415). Continuò a insegnare diritto civile a Camerino fino al 1920 e a quegli anni risalgono il contributo Debito e responsabilità nel vigente diritto tedesco (Roma 1916) e due studi dedicati ai legati, materia che pose al centro dei suoi interessi: Appunti sul pagamento dei legati (Macerata 1919) ed Estensione dell'obbligo del legatario di adempiere il legato impostogli (Roma 1919). Nel 1920 passò alla facoltà giuridica dell'Ateneo di Sassari dove, per un solo anno accademico tenne la cattedra di diritto civile, quindi si trasferì all'Università di Macerata.

Al periodo maceratese risale lo studio Il legato in luogo della legittima (in Archivio giuridico, LXXXVIII [1924], pp. 13 ss.), che egli decise di pubblicare dopo che F. Ferrara, in un articolo (Legato a tacitazione di legittima, in Rivista di diritto civile, XIII [1922], pp. 417 ss.), aveva posto l'interrogativo se nell'accettazione del legato dovesse ravvisarsi una rinunzia alla legittima e, più in generale, la perdita della qualità di erede legittimario. In quell'occasione il G. sostenne che all'accettazione poteva ricondursi la sola rinuncia a chiedere la legittima in quota, ma non la perdita della qualità di erede. L'assunto, infatti, della diversità sostanziale tra rinuncia della legittima in quota e rinuncia dell'eredità - che egli ritenne come dimostrato dal fatto che il legittimario avrebbe potuto accettare la legittima, e quindi l'eredità, e nondimeno rinunziare al diritto di chiedere la legittima in quota accontentandosi del suo equivalente in danaro -, che costituisce uno dei tratti distintivi della sua dottrina, lo portò a considerare che il beneficiario, pur non avendo il condominio ereditario e non potendo chiedere supplementi, né avendo più l'azione di riduzione, avrebbe nondimeno mantenuto la qualità di erede e avrebbe continuato a rispondere dei debiti ereditari, pur avendo un diritto di rivalsa sui coeredi.

Nel 1925 il G. si trasferì a Pavia, dove rimase fino al 1935, come titolare della cattedra di diritto civile.

Frattanto, i nuovi orientamenti della giurisprudenza e della dottrina in materia di legati lo indussero a riprendere il tema pubblicando Istituzione di erede e legato (in Rivista di diritto civile, XX [1929], pp. 1 ss.), in cui tuttavia non modificò, nella sostanza, le posizioni dottrinali già sostenute nella precedente monografia su I legati… del 1908-10. Della stessa monografia curò, di lì a poco, una seconda edizione (I-II, Padova 1933-35).

Nel 1935 passò alla cattedra di istituzioni di diritto privato a Milano dove rimase fino alla sua uscita dal ruolo, avvenuta nel 1957.

Sul tema a lui caro dei legati ritornò con il contributo Sugli effetti dell'accettazione del legato in luogo della legittima (in R. Università di Pavia, Studi nelle scienze giuridiche e sociali pubblicati dall'Istituto di esercitazioni presso la facoltà di giurisprudenza, XXI [1936], pp. 1-18) e, sempre in materia di diritto ereditario, diede alle stampe: Distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento, effettuata dal testatore (in Studi in onore di G. Pacchioni, Milano 1939, pp. 177-201), e la monografia La successione testamentaria nel vigente diritto italiano (I-III, Milano 1947; 2a ed., I-II, ibid. 1952). Di diritto ereditario si occupò anche come membro della commissione per la redazione del progetto del nuovo codice civile del 1942 per il libro relativo alle successioni e donazioni.

Non mancarono, tuttavia, fra i suoi scritti di quegli anni, opere dedicate ad altri settori del diritto civile: Persone fisiche e persone giuridiche (Milano 1946); Le obbligazioni (I-II, ibid. 1951) e Il matrimonio (3a ed., ibid. 1953).

Il G. morì a Milano il 26 luglio 1962.

Fonti e Bibl.: Necr. in Annuario dell'Università di Milano, a.a. 1961-62, p. 416; Novissimo Digesto italiano, VII, ad vocem; Chi è? 1957, ad vocem; Enciclopedia Italiana, Terza Appendice, ad vocem.

Vedi anche
diritto civile Complesso delle norme di diritto privato che si applicano a tutti i cittadini; esso viene contrapposto in genere all'altra branca in cui per tradizione si suddivide il diritto privato, e cioè il diritto commerciale. Comprende il diritto delle persone e di famiglia, i diritti reali sulla natura giuridica ... diritto privato Complesso delle norme che regolano i rapporti dei singoli fra di loro, oppure fra essi e lo Stato e gli altri enti pubblici, qualora questi ultimi non esplichino funzioni di potere politico e sovrano. Fonte principale del privato, dirittoprivato, diritto è il codice civile. Indica anche la disciplina ... Obbligazione Per obbligazione si intende un tipo particolare di obbligo caratterizzato sia dalla sua fonte (il contratto, il fatto illecito ed ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico: art. 1173 c.c.) che dal suo contenuto (patrimoniale). L’oggetto dedotto in obbligazione ... Codice civile È la più importante fonte normativa sui rapporti di diritto privato. L’unificazione legislativa dell’Italia (estesa alle province successivamente riunite al Regno) si compì con il r.d. 2358/1865, che approvava e pubblicava il Codice civile. Entrato in vigore il 1° gennaio 1866, esso sostituì i Codice ...
Categorie
  • BIOGRAFIE in Diritto
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
Vocabolario
calògero
calogero calògero agg. [dal gr. mod. καλόγηρος, comp. di καλός «bello, buono» e γῆρας «vecchiaia»]. – Appellativo dei monaci di rito bizantino.
gàngava
gangava gàngava s. f. [forma alterata di gangama, gangamo]. – Rete a sacco di forma trapezoidale con la bocca tenuta sempre aperta, usata per rastrellare e pescare le spugne.
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali