cambiale
Titolo di credito all’ordine, formale, astratto ed esecutivo, che attribuisce al legittimo possessore il diritto incondizionato di farsi pagare una somma determinata alla scadenza indicata sul titolo (r.d. 1669/1933, art. 1). È uno strumento che consente, a chi si trovi privo di disponibilità liquide, di rinviare un pagamento. Le caratteristiche della c. sono: essere trasferibile mediante girata (in quanto titolo all’ordine); costituire presupposto per esperire l’azione esecutiva diretta al soddisfacimento delle ragioni del creditore sui beni del debitore senza sentenza di condanna o decreto ingiuntivo di pagamento (in quanto titolo esecutivo); essere priva di riferimento al rapporto fondamentale tra creditore e debitore che ha dato origine all’emissione della c. (in quanto titolo astratto); avere i requisiti di legge essenziali e naturali (in quanto titolo formale).
Si distinguono due fattispecie: la c. tratta e il pagherò o vaglia cambiario. La prima contiene un ordine incondizionato, che l’autore del titolo (traente) rivolge a un terzo (trattario), di pagare una determinata somma di denaro al portatore del titolo (prenditore o beneficiario); il pagherò contiene la promessa incondizionata, rivolta dall’emittente al portatore, di pagare una somma determinata.
Le c. sono legate al contratto di cambio traiettizio in uso nel Medioevo nelle transazioni commerciali. La legge di cambio germanica del 24 novembre 1848 segnò l’inizio della moderna evoluzione della c., giunta a perfezione con la Convenzione di Ginevra del 7 giugno 1930 per l’unificazione del diritto cambiario. Nata come mezzo di trasporto di capitali da un luogo all’altro, la c. è divenuta soprattutto uno strumento del credito, che si piega alle esigenze più diverse, particolarmente attraverso l’istituto dello sconto. Mediante questo, il creditore che ha concesso al debitore una dilazione di pagamento, garantendosi della puntualità del pagamento con la forza di titolo esecutivo della c., è posto in condizione di realizzare anticipatamente il proprio credito, e la banca scontante è garantita dall’obbligazione di regresso, assunta da chi presenta la c. allo sconto. È considerata anche surrogato della moneta, in quanto mezzo di pagamento dilazionato.
Disciplinata in Italia dalla l. 43/1994, ha la funzione economica di agevolare il ricorso diretto degli imprenditori al risparmio, per finanziamenti a breve termine; presenta caratteristiche solo in parte simili a quelle della c. tratta, tra l’altro perché necessariamente emessa in serie e non come titolo individuale, oltre che disciplinata come valore mobiliare in relazione all’esigenza di tutela dei risparmiatori.