CAMBIALE (VIII, p. 499)
Gli sforzi per un'unificazione legislativa in materia cambiaria, perseguiti incessantemente dalla fine del sec. XIX, erano già stati coronati da un primo successo attraverso la firma nel 1912, alla seconda conferenza dell'Aia, di uno schema di legge cambiaria internazionalmente uniforme.
Il movimento venne ripreso dopo la guerra mondiale e si è concluso con le convenzioni 7 giugno 1930 stipulate a Ginevra fra l'Italia, la Germania, l'Austria, il Belgio, il Brasile, la Columbia, la Danimarca, la Polonia e Danzica, l'Ecuador, la Spagna, la Finlandia, la Francia, la Grecia, l'Ungheria, il Giappone, il Lussemburgo, la Norvegia, l'Olanda, il Perù, il Portogallo, la Svezia, la Svizzera, la Cecoslovacchia, la Turchia e la Iugoslavia.
A Ginevra sono state all'uopo stipulate tre convenzioni: la prima riguardante la legge uniforme sulla lettera di cambio e il vaglia cambiario; la seconda destinata a regolare i conflitti di legge in materia di lettera di cambio e di vaglia cambiario; la terza relativa al diritto di bollo in materia di lettera di cambio e di vaglia cambiario, firmata quest'ultima anche dalla Gran Bretagna.
Alcuni articoli sono stati firmati da varî stati con riserva, ma, nonostante le riserve, è stato possibile raggiungere, attraverso le convenzioni di Ginevra, una disciplina sostanzialmente uniforme della cambiale nell'Europa continentale, eccettuata l'U.R.S.S., e nell'America latina.
Le convenzioni di Ginevra sono state rese esecutive in Italia con r. decr. legge 25 agosto 1932, n. 1130; in esecuzione di dette convenzioni è stato necessario coordinare le disposizioni della legislazione interna con le convenzioni stesse, dettando la disciplina di quegl'istituti che non sono stati regolati nelle convenzioni internazionali o in ordine ai quali l'adesione dell'Italia è stata data con riserva. A ciò ha provveduto il r. decreto 5 dicembre 1933, n. 1669, contenente modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, le cui norme sono entrate in vigore il 1° gennaio 1934.
Il sistema accolto dalle convenzioni di Ginevra è, nella sua sostanza, ispirato a quegli stessi principî direttivi che erano già proprî dell'ordinamento cambiario tedesco e italiano.
Alcune delle nuove norme chiariscono concetti già precedentemente accolti dalla dottrina e dalla giurisprudenza: così gli articoli 66 e 101 disciplinano il rapporto tra azione cambiaria e azione causale nascente dal rapporto sottostante, distinguendo le due azioni e chiarendo come esse, salva l'ipotesi di novazione, coesistano; così l'art. 21 regola il problema dell'opponibilità delle eccezioni in maniera fondamentalmente conforme ai principî vigenti nel sistema italiano; esso sancisce che la persona, contro la quale sia promossa azione cambiaria, non può opporre al portatore le ragioni fondate sui rapporti suoi personali col traente o con i portatori precedenti, a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore. Nel giudizio di cognizione, se le eccezioni sono di lunga indagine, il giudice, su istanza del creditore, deve emettere sentenza provvisoria di condanna con cauzione o senza; concorrendo gravi ragioni può concedere, imponendo eventualmente cauzione, la sospensione dell'esecuzione.
Nel giudizio di esecuzione viene sancito che l'opposizione a precetto non sospende l'esecuzione, ma che il presidente del tribunale o il pretore competente per valore può, con decreto motivato non soggetto a gravame e imponendo cauzione, sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi, quando il debitore disconosca la firma o la rappresentanza o adduca gravi e fondati motivi.
Tra i requisiti della cambiale, che mantiene natura rigorosamente formale, è conservato quello della denominazione di cambiale o (per il vaglia) di pagherò o vaglia cambiario; l'obbligazione deve essere incondizionata; la sottoscrizione è valida anche quando il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale.
Tra i requisiti cambiarî, ed è questa una delle più importanti innovazioni della nuova legge, non v'ha più il bollo; l'iniziale pagamento del bollo dovuto è necessario solamente perché la cambiale costituisca titolo esecutivo, ma, fuori di questa ipotesi, si torna al principio generale di poter regolarizzare successivamente anche atti fiscalmente irregolari, la cui validità non è pregiudicata dalla mancanza di regolarità fiscale.
Contrariamente all'art. 309 cod. comm., si ammette la possibilità di apporre con effetto cambiario la clausola "senza spese" o "senza protesto" e se ne disciplina l'efficacia; egualmente viene ammessa la validità della promessa d'interessi scritta nel titolo pagabile a vista o a certo tempo vista.
La difformità tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifra è risolta a favore della somma scritta in lettere; viene meglio disciplinata l'ipotesi della cambiale domiciliata.
La cambiale in bianco viene esplicitamente regolata nella nuova legge dagli articoli 14 e 102, secondo i principî già accolti dalla giurisprudenza italiana.
Per quanto riguarda l'emissione della cambiale, viene esplicitamente disciplinata la capacità di assumere obbligazioni cambiarie e la relativa rappresentanza.
Vengono meglio disciplinate le varie ipotesi di girata; la girata posteriore alla scadenza ha il valore di cessione solo quando sia posteriore al protesto o al termine stabilito per levarlo; viene sancita l'autonomia della posizione del giratario a titolo di pegno.
Nei riguardi dell'accettazione si ammette la possibilità di cambiali non accettabili e di cambiali accettabili; nei riguardi dell'avallo vengono introdotte delle presunzioni per l'ipotesi che la cambiale non indichi la persona per la quale l'avallo è stato concesso.
Nei riguardi della scadenza è stata abolita la scadenza in fiera e si è anzi stabilita la nullità del titolo che abbia scadenza diversa da quella a vista, a certo tempo vista o data, a giorno fisso. Il termine annuale per la presentazione della cambiale o del vaglia cambiario a vista può essere prolungato tanto dal traente quanto dall'emittente, i quali hanno anche la facoltà di stabilire se il titolo non debba essere presentato prima di una certa data.
È stata disciplinata la posizione del debitore nel pagamento sancendo che questi, pagando al portatore, è liberato, salva l'ipotesi di dolo o colpa grave; nella disciplina del protesto si è prevista la possibilità del suo ritardo e della sua omissione per forza maggiore; si è ammesso che esso si possa scrivere anche sulla cambiale o sul duplicato o sul foglio d'allungamento.
Abbandonato il regresso per cauzione previsto dal codice di commercio, la nuova legge ammette negli stessi casi la possibilità di chiedere il pagamento anticipato.
Nella disciplina dell'azione di regresso sono stati aboliti i termini di decadenza e sanciti dei termini di prescrizione rispettivamente per l'azione del possessore contro il girante o contro il traente (un anno) e dei giranti gli uni contro gh altri (sei mesi). La prescrizione dell'azione diretta contro l'obbligato principale è stata fissata in tre anni.
L'azione di arricchimento è stata nuovamente disciplinata e ammessa tanto nei confronti del traente, quanto in quelli dell'accettante e del girante.
L'ammortamento è stato oggetto di una nuova disciplina: esso viene chiesto con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il portatore ha domicilio e deve insieme essere fatta denuncia dello smarrimento, della sottrazione o della distruzione della cambiale al trattario: la procedura di ammortamento può essere applicata anche alla cambiale in bianco, quando questa possa essere convenientemente identificata. L'ammortamento viene pronunciato con decreto che autorizza il pagamento della cambiale dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale se la cambiale è già scaduta o è a vista, o entro trenta giorni dalla data di scadenza se questa è successiva alla pubblicazione.
La denuncia dello smarrimento, della sottrazione o della distruzione non impedisce il pagamento fino alla notifica del decreto; l'opposizione al decreto di ammortamento deve essere fatta, entro il termine stabilito per il pagamento, con citazione notificata al ricorrente e al trattario per comparire davanti al tribunale del luogo del pagamento.
Un'altra importante modificazione è stata apportata al regime cambiario italiano con il decr. legge 21 settembre 1933, n. 1345, concernente la cambiale tratta garantita mediante cessione di credito derivante da fornitura. Nel sistema italiano sembra fuori di dubbio che il credito del traente verso il trattario (provvista) non si trasmette con la circolazione della cambiale, ma deve eventualmente essere ceduto con le norme della cessione ordinaria. Il nuovo decreto ha inteso facilitare la circolazione della provvista in modo da garantire efficacemente il portatore di una cambiale attraverso la concorrenza dell'azione cambiaria contro il traente e di quella in base alla provvista contro il trattario, anche quando la cambiale non sia accettata. Perciò detto decreto permette che nella cambiale, che non debba essere presentata per l'accettazione, e in ogni altra per l'eventualità che non venga accettata, il traente possa, mediante clausola inserita nel contesto del titolo, cedere a una banca, e con efficacia per tutti i successivi giratarî, il credito derivante da fornitura di merci che egli abbia verso il trattario, indicando sul titolo la data e il numero della fattura relativa alla fornitura; la cessione acquista efficacia con la notificazione fattane anche a mezzo di lettera raccomandata; essa è soggetta a una tassa proporzionale assai lieve ed enormemente inferiore a quella dovuta per le cessioni in genere. Con questo provvedimento, pur senza accogliere in pieno l'istituto della cessione della provvista quale è regolato dalla legislazione francese, a tenore della quale la provvista circola necessariamente insieme con la cambiale e viene concepita quale un privilegio del portatore nel fallimento del traente sul credito da questo vantato verso il trattario, la legislazione italiana agevola la circolazione della provvista, sviluppando quanto già era stato oggetto di disciplina in una speciale disposizione per le cambiali emesse a copertura di esportazione, inserita nella legge 3 aprile 1931, n. 361.