Camera dei lord
Camera alta del Parlamento britannico, denominata, a partire dall’epoca di Enrico VIII, House of lords. È detta anche Camera dei pari, termine con cui nella Magna charta (1215) si indicavano i baroni inglesi, riconoscendo loro il diritto a essere giudicati dai propri pari. Essi inoltre, essendo feudatari diretti della corona, venivano convocati nella curia regis con funzioni consultive e col compito di approvare l’imposizione dei tributi. Le funzioni essenziali di tale assemblea, fra 13° e 14° sec., furono dunque di controllo fiscale e finanziario dell’opera dei sovrani. Successivamente essa ebbe la funzione di suprema istanza giudiziaria; quindi iniziò ad avere voce in capitolo anche in materia di legislazione. Il progressivo consolidarsi nelle famiglie più potenti del privilegio di partecipare alle assemblee della curia (dal 1239 chiamate parlamenta) condusse nel sec. 14°, con re Edoardo III, alla stabilizzazione dell’istituto della parìa nei termini del diritto ereditario. Sotto i Tudor la Camera dei pari assunse, con la istituzione del lord chancellor, la sua struttura definitiva; mentre fu dovuta a Enrico VIII, nel sec. 16°, l’istituzione delle speciali lettere patenti con cui i re inglesi accompagnarono in seguito la creazione dei nuovi pari. La prerogativa sovrana di nominare i pari costituì, dopo la rivoluzione del 1688, lo strumento costituzionale efficace di cui si servì la borghesia per imporre, attraverso la corona, la sua volontà alla C. dei l. e al Paese. Così nel 1712 la regina Anna creando nuovi pari riuscì a far prevalere contro Marlborough il partito della pace, durante la guerra di Successione spagnola; e bastò la minaccia di tale provvedimento perché fossero approvati dalla C. dei l. il Reform act del 1832 e successivamente le altre leggi di riforma parlamentare, mediante le quali in Gran Bretagna il potere politico passò dai lord ai Comuni (➔ Camera dei comuni), il che avvenne in maniera definitiva per il Parliament act del 1911. Attualmente il re nomina lord quei cittadini che abbiano reso eminenti servigi alla nazione in qualsiasi campo, indipendentemente dalla loro estrazione sociale. La C. dei l., perduto in conseguenza della riforma costituzionale del 1911 ogni effettivo potere legislativo, assolve tuttora in parte le originarie funzioni giudiziarie, allorché si costituisce in Alta corte di giustizia.