CANONICO
. È la persona ecclesiastica che fa parte del capitolo (v.) cattedrale o collegiale. Il canonico può essere prebendato o titolare, soprannumerario e onorario. Si dice prebendato o titolare colui che ha non solamente la canonìa, ossia l'ufficio sacro, ma anche la prebenda. Si chiama soprannumerario quegli che ha soltanto l'ufficio sacro senza alcuna prebenda, cioè che viene aggregato al capitolo oltre il numero fisso delle prebende canonicali. Il canonico onorario ha solo il posto nel coro, le insegne e i privilegi dei canonici, esclusa la voce in capitolo (can. 407, 411, 3). Oggi il canonico dev'essere sacerdote (can. 404, 1). Il conferimento del canonicato appartiene al vescovo, udito il parere del capitolo; rimane in vigore la riserva pontificia, nonché il diritto derivante dalle tavole di fondazione e da patto concordatario (can. 3, 403). Il canonico, ha diritto allo stallo in coro, al voto in capitolo, ai redditi della prebenda, alle distribuzioni corali e alla precedenza. Le obbligazioni imposte dal diritto comune sono: la professione di fede, l'intervento al servizio corale, l'assistenza al vescovo, la partecipazione alle radunanze capitolari.