CANONIZZAZIONE (fr. canonisation; sp. canonización; ted. Heiligsprechung; ingl. canonization)
Nel diritto canonico della Chiesa cattolica è la sentenza con la quale il papa inserisce nel catalogo (canone) dei santi il nome di un cristiano defunto. Con quest'atto il papa dichiara che esso è nella gloria eterna, lo propone all'imitazione dei fedeli, ai quali prescrive che prestino a esso il culto dovuto ai santi. Si distingue dalla beatificazione (v.) in quanto questa è un atto preparatorio mediante il quale è concesso il permesso di culto verso un servo di Dio a una categoria di persone, a un ordine religioso, a una diocesi, e talora anche a una nazione, e non ha il valore di sentenza definitiva, mentre la canonizzazione, essendo un atto solenne, che emana dal magistero universale del papa, ha quindi le qualità richieste perché possa considerarsi una definizione infallibile.
È difficile precisare l'epoca nella quale la facoltà di decretare canonizzazioni fu sottratta ai vescovi delle diocesi e riservata al pontefice (sul culto dei santi nei primi secoli della Chiesa v. martirologio; santi); la prima menzione espressa in questo senso è in una costituzione di Alessandro III (1170; Corpus iuris canonici, Decretal., l. III, tit. XIV, c. 1).
Come vi è la beatificazione equipollente, così vi è la canonizzazione equipollente: per alcuni santi i papi dapprima permisero il loro culto ad alcuni ordini religiosi o diocesi, e più tardi, talora dopo molti secoli, fecero inserire il loro nome nel martirologio romano o estesero la loro festa a tutta la Chiesa. Questo fatto, rivestendo tutte le caratteristiche della canonizzazione, equivale ad essa.
Eccettuati questi casi, non si procede alla canonizzazione di un servo di Dio se non dopo la di lui beatificazione. Se dopo questa avvengono dei miracoli per intercessione del nuovo beato, il postulatore avrà cura di farne fare la ricognizione dal vescovo nella cui diocesi sono avvenuti, e, presentatala al papa, chiede che venga riassunta la causa di canonizzazione; il papa, dopo aver fatto esaminare il processo dalla Congregazione dei Riti, nomina una commissione di nuovi giudici per rifare il processo dei detti miracoli che devono essere almeno due, in alcuni casi tre o quattro. Finito il processo, questo viene esaminato di nuovo in tre adunanze dei cardinali e consultori della Congregazione dei Riti, dopo che il promotore ha fatto le sue osservazioni e l'avvocato della causa gli avrà risposto in isciitto: se in queste adunanz- il verdetto è stato favorevole, in un'adunanza davanti al papa si discute se si possa procedere alla canonizzazione; dopo la risposta affermativa, il papa chiede ancora il parere di tutti i cardinali in un concistoro segreto, cui segue un concistoro pubblico, nel quale un avvocato chiede con istanza la desiderata canonizzazione. Intanto s'intima ai cardinali e vescovi distanti meno di 100 miglia da Roma, e s'invitano gli altri, a intervenire al concistoro semipubblico, per dare il loro parere, e a concistoro avvenuto il papa annunzia il giorno in cui emanerà la sentenza definitiva.
La cerimonia della canonizzazione fu tenuta in antico anche fuori di Roma, ma dal sec. XV ha luogo in Roma nella basilica Vaticana. Dalla Cappella Sistina si diparte una processione alla quale partecipano le rappresentanze di tutti gli ordini religiosi e dei capitoli delle collegiate e basiliche di Roma, i prelati di curia, i vescovi e cardinali presenti in Roma con stendardo raffigurante il santo in gloria presso l'altare papale. Il papa discende in basilica vestito di piviale e con la tiara in capo: giunto presso l'altare, si cantano le litanie dei santi, il Veni Creator e altre preghiere; dopo ciò il papa, sedendo in trono con grande solennità, legge il decreto di canonizzazione. Dopo il Te Deum segue la messa papale, durante la quale, all'offertorio, vengono offerti dalla postulazione della causa i doni al papa, consistenti in un gran cero dipinto con l'effigie del santo, due barilotti di vino, due pani, e tre gabbie con colombi, tortore e uccelletti.
Anche la chiesa greca e la chiesa russa procedono a lor modo alla canonizzazione dei santi premettendovi un esame dei loro titoli al culto pubblico.
Bibl.: I Fontanini, Codex Constitutionum quas summi pontifices ediderunt in solenni canonizatione sanctorum, Roma 1729; Benedetto XIV, De servorum Dei beatificatione et canonizatione, Bologna 1734-38; v. anche la bibl. citata da J. Ortolan, in Dictionnaire de théol. cath., art. Canonisation.