CAPARRA (dal lat. capere arrham "ricevere un'arra"; fr. arrhes; sp. arras; ted. Draufgeld; ingl. earnest money)
È la prestazione di una cosa come segno della conclusione di un contratto. Questa prestazione nella maggior parte dei casi è una somma di danaro di non grande entità in rapporto al valore patrimoniale del contratto; ma non è escluso che possa consistere in una qualsiasi altra cosa purché mobile. L'essenziale è che sia fornita una prova dell'accordo delle parti mediante la consegna di una cosa che possa costituire una garanzia dell'adempimento, e una cautela per il risarcimento dei danni in casi d'inadempimento. Nel sistema del diritto civile la caparra si può quindi considerare genericamente come uno dei modi con cui l'obbligazione viene rafforzata e garantita dallo stesso debitore. Questo concetto fondamentale della caparra, per essere mantenuto in tutto il suo rigore, richiede però che si prescinda dai particolari effetti giuridici, che si possono a essa attribuire rispetto al risarcimento definitivo dei danni, nel caso che non venga eseguita l'obbligazione: effetti che in certo modo alterano la genuina e tradizionale figura dell'istituto, riducendolo piuttosto al concetto di un'anticipata liquidazione convenzionale dei danni. È però da avvertire che anche sotto questo profilo non si viene in sostanza a contraddire al carattere confirmatorio della caparra, purché rimanga sempre al creditore la facoltà di richiedere l'esecuzione del contratto. La cosa, invece, cambia radicalmente se a entrambi i contraenti sia concessa la facoltà di recedere dall'impegno preso, sino a quando non venga eseguito il contratto: in questo caso, in cui l'obbligazione è indebolita, la caparra assume il valore di una clausola penale impropria, di carattere liberatorio, che viene designata col nome di multa penitenziale o pena di recesso.
Nel diritto moderno la caparra è considerata come pena di recesso dal codice francese, che contempla l'istituto nell'art. 1590 in rapporto alla promessa di vendita: oggi si ritiene che la norma fissata nell'art. 1590 abbia carattere generale, valevole per tutte le convenzioni. Dal sistema del codice francese, si allontanarono i codici austriaco, italiano, svizzero, germanico, i quali accolgono il concetto confirmatorio della caparra, al quale si era uniformato nei riguardi dell'arrha il diritto romano pregiustinianeo.
L'art. 1217 del codice italiano dispone: "Quando non risulti una diversa volontà dei contraenti, ciò che si dà anticipatamente nella conclusione del contratto si considera come una cautela per il risarcimento dei danni in caso d'inadempimento della convenzione, e si dice caparra. La parte che non è in colpa, se non preferisce di ottenere l'adempimento della convenzione può tenersi la caparra ricevuta, o domandare il doppio di quella che ha dato. Da queste disposizioni messe in confronto col successivo art. 1230, nel quale è prescritto che se l'accertamento dei danni è fatto sotto forma di clausola penale o mediante caparra data al tempo del contratto, non si può attribuire all'altra parte una somma maggiore o minore a titolo di risarcimento, risulta chiaro il sistema adottato dal legislatore italiano, che in questo si è allontanato dal sistema dei codici austriaco, germanico e sassone.
Bibl.: M. Sarfatti, Caparra, in Enciclopedia giuridica italiana, Milano 1903, III, parte 1ª, sez. 2ª; P. Gabba, La caparra nel diritto italiano, Città di Castello 1927; M. Lombardi, Gli effetti giuridici della caparra, Torino 1928; B. Galli, Caparra e risarcimento del danno, in Giurisprudenza italiana, LXXXVII (1926); A. Butera, Caparra e danno, in Foro italiano, LII (1927).