CAPITANO (dal lat. med. capitaneus, a sua volta proveniente da caput "testa, capo")
È designazione generica di persona che guida, dirige, ristretta poi a indicare esclusivamente comandanti di esercito e poi il capo di una compagnia di soldati o di un corpo equivalente (v. organica). Nelle marine da guerra e mercantile indicava il capo di una nave; i nomi dei legni da guerra della marina veliera determinano tuttora varî gradi della gerarchia: il capitano di vascello corrisponde al colonnello, il capitano di fregata al tenente colonnello, il capitano di corvetta al maggiore. Capitani reggenti si chiamano tuttora i capi elettivi della repubblica di S. Marino (v.).
La maschera teatrale del capitano.
Il tipo teatrale del soldato fanfarone, codardo nell'intimo, è di tutte le letterature, a cominciare dalla greca e dalla latina. Nella seconda metà del sec. XVI e nella prima del XVII, tuttavia, esso ebbe in Italia singolare fortuna; assunse un grado, capitano, e una nazionalità, napoletano o spagnolo. L'imitazione delle commedie latine e la dominazione spagnola contribuirono alla nuova fortuna del miles gloriosus e alla fissazione della sua nazionalità; senza che ciò significhi una disistima degl'Italiani d'allora per il valore spagnolo.
Sorsero così, accanto agl'italiani capitan Fracassa (dal soprannome di un capitano di casa Sanseverino) e Ferramosca, gli spagnoli capitan Cardona, Coccodrillo, Matamoros, Cortarincones, ecc., sparsi in commedie del De Fornaris, del Porta, del Vecchi, del Fiorillo, del Verrucci, ecc. Il personaggio fece un'ultima apparizione ai primi del Settecento, nelle commedie di N. Amenta.
Bibl.: B. Croce, La Spagna nellal vita ital. durante la Rinasc., 2ª ed., Bari 1922, pp. 209-212; id., Saggi sulla letteratura ital. del Seicento, 2ª ed., Bari 1924, pp. 281-82.
Capitano di nave.
È colui al quale è affidato il comando della nave mercantile. La legge prescrive che nessuno possa comandare una nave mercantile se non abbia conseguito la patente di capitano o quella di padrone. Solo in determinati casi specificati, anche i marinai possono essere autorizzati al comando di bastimenti inferiori alle cinquanta tonnellate e per piccoli traffici costieri. Si distinguono due categorie di capitani: il capitano di lungo corso, che può comandare una nave in viaggio di qualsiasi destinazione; il capitano di gran cabotaggio, che può assumere il comando solo entro i limiti di determinate navigazioni. I padroni possono comandare bastimenti soltanto nelle acque del Mediterraneo. Al capitano spetta in primo luogo il compito e la responsabilità della direzione nautica della nave, cioè della condotta tecnica della navigazione. In secondo luogo egli è il capo supremo della gerarchia di bordo, avendo autorità disciplinare e amministrativa non solo sull'equipaggio, ma anche su chiunque sia imbarcato sulla nave. In determinate circostanze, la legge riserva al capitano anche attribuzioni di ufficiale di stato civile. Infine egli esplica funzioni di natura commerciale, presiedendo all'attività mercantile della spedizione marittima. In relazione a tutti questi compiti, di varia natura e di non comune gravità, si trovano nella legge italiana disposizioni speciali, intese a dettare particolari cautele, ovvero a stabilire i limiti sia delle facoltà sia delle responsabilità spettanti al capitano. Così: nel codice civile, si trovano le norme relative alle funzioni di stato civile, eccezionalmente affidate al capitano sulla nave; nel codice di commercio, le norme relative alla tenuta del giornale nautico, alla responsabilità per le cose caricate, all'assunzione di prestiti a cambio marittimo, alla rappresentanza in giudizio per conto dei proprietarî della nave, alla compilazione e al deposito della relazione sugli avvenimenti straordinarî interessanti la nave, le cose caricate o le persone trasportate, ecc; nel codice e nel regolamento per la marina mercantile infine, le disposizioni relative all'abilitazione, al comando, alla polizia di bordo e di navigazione, all'entrata e all'uscita dai porti, ai casi di naufragio, oltre a tutte le disposizioni penali. Molti dei compiti che la legge attribuisce al capitano non sono più, nella pratica odierna, adempiuti da lui, perché la migliore organizzazione in tutto il mondo dei servizî commerciali delle aziende marittime, e la grande facilità delle comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche e telefoniche, hanno reso possibile, agli interessati di sorvegliare direttamente lo svolgersi della spedizione marittima. Per tal modo al capitano si sono venuti a sottrarre, praticamente, molti incarichi e molte responsabilità, soprattutto di ordine commerciale. D'altra parte per il capitano marittimo sono cresciute le responsabilità inerenti alla navigazione e alla direzione disciplinare e amministrativa della nave, per la maggiore capacità, rapidità e potenza dei moderni bastimenti mercantili.
Bibl.: E. Repetti, in Digesto italiano, Torino 1887; A. Brunetti, Del commercio mar. e della navigazione, Milano 1920, p. 233 seg.; P. Ascoli e R. Montessori, Del commercio mar. e della navig., Torino 1923, p. 208 seg.; U. Pipia, Trattato di diritto marittimo, Milano 1922, I, p. 385 seg.