CAPITOLAZIONE
. Il lat. capitulum "capitolo" al plurale valse a designare ogni testo distinto in capoversi, come i trattati; da esso si formò il verbo capitulare "patteggiare", applicato poi specialmente ai patti di resa di corpi di esercito, fortezze, città.
Il nome di capitolazioni, dopo aver designato qualsiasi trattato, rimase in uso, nel linguaggio diplomatico, per indicare l'insieme dei privilegi che gli stati non appartenenti al "concerto europeo" (Turchia, stati barbareschi e musulmani, e dell'Estremo Oriente) accordarono agli Europei stabilitisi e trafficanti sul loro territorio. Questi stati vennero chiamati "paesi di capitolazioni".
I privilegi concessi consistevano nella sostituzione della giurisdizione dei consoli esteri, nei confronti dei proprî connazionali, alla giurisdizione delle autorità indigene. Sotto il termine usuale di giurisdizione consolare s'intendono comprese, oltre le attribuzioni del potere giudiziario vero e proprio, altre di spettanza del potere esecutivo (come p. es. quelle di polizia). Sicché nel campo dei rapporti internazionali si parla di regime capitolare, in contrapposto a regime di diritto internazionale, per indicare la particolare situazione giuridica internazionale di tali stati, in ciò che più significativamente li differenzia dalla situazione internazionale di diritto comune vigente fra stati di civiltà europea o cristiana (e precisamente, secondo il significato che può dirsi ufficialmente consacrato dall'art. 8 del trattato di Berlino 13 luglio 1878, in ciò che concerne les immunités et privilèges des sujets étrangers ainsi que les droits de juridiction et de protection consulaires, tels qu'ils ont été etablis par les capitulations, ecc.).
La base del detto regime capitolare è fondamentalmente di natura convenzionale e deriva dalle originarie capitolazioni. Particolare importanza nella storia delle capitolazioni si attribuisce al trattato conchiuso nel febbraio 1535 da Francesco I di Francia col sultano Solimano II, sebbene già fin dalla conquista di Costantinopoli Genovesi e Veneziani fossero entrati in rapporti con la Turchia e con trattati rispettivamente del 1453 e 1454 avessero ottenuto dal sultano Maometto II il formale riconoscimento dei privilegi fin'allora goduti, attraverso le concessioni dell'Impero bizantino, dei principi crociati e, dopo la loro caduta, di califfi e sultani. Ma il grande ascendente politico della Francia e il particolare significato a cui assurgeva - in mezzo all'Europa ancora dominata dall'ideale delle Crociate - il fatto di un'unione politica con l'Impero ottomano, che la Francia conseguiva col suddetto trattato (oltre l'allacciamento di semplici rapporti commerciali), ne giustificano la grande rinomanza. Esso diventò il modello di analoghi trattati stretti dalle altre potenze europee con la Turchia; la prassi e la consuetudine esercitarono dipoi un'influenza estensiva sulle disposizioni originarie. Il contenuto costante delle capitolazioni, rimasto in massima lo stesso fino ai nostri tempi, riguarda: a) il diritto dei consoli di esercitare la polizia (potere d'ordinanza e di coazione) sui sudditi del loro stato e perciò anche il diritto di espellerli dal loro distretto; b) il diritto dei consoli di giudicare in materia civile e penale in tutte le liti, in cui le due parti siano sudditi del proprio stato (nelle liti fra sudditi di stati di civiltà cristiana diversi giudica il console del convenuto, o imputato, giusta il principio actor sequitur forum rei; e in quelle fra sudditi d'uno stato cristiano e indigeni, giudica il console, se il suddito del suo stato sia convenuto o imputato, e i magistrati locali con l'assistenza del console, in caso contrario); c) la condizione così detta di extraterritorialità dei consoli, comune a quella degli agenti diplomatici, estesa pure alle loro famiglie e al personale dipendente, insieme con le altre prerogative del diritto di guardia, della libertà di quartiere comprendente, oltre l'alloggio del console, il quartiere della città dove esso e i proprî connazionali si trovano riuniti ad abitare.
Fu principalmente il principio della personalità del diritto che contribuì a determinare tali situazioni giuridiche; nei confronti con i Turchi poi, il carattere teocratico (nei suoi presupposti concettuali e sentimentali) delle loro istituzioni politiche e giuridiche concorre a spiegare facilmente come nessun sacrificio potessero costare all'Impero ottomano le concessioni anzidette, che non dovettero essergli in nessun modo strappate - ciò che implicitamente si desume fra l'altro dalla stessa storia delle negoziazioni, oltre che dal grado di potenza mondiale a cui assurgeva allora l'Impero ottomano. La conclusione cui arriva uno dei migliori storici della materia (Pélissié du Rausas) è che il trattato del 1535 generalizzò delle regole di diritto ed estese a tutte le provincie dell'Impero l'applicazione di principî e di usi che erano già da lungo tempo seguiti nella maggior parte dei paesi musulmani; piuttosto che un'eccezione al diritto comune quel trattato ne fu l'applicazione o conferma pura e semplice. Soltanto più tardi si fece strada tale stato d'eccezione e quanto più negli stati di civiltà europea si radicò la sfiducia verso i sistemi di giustizia e di amministrazione degli stati di civiltà diversa, tanto più crebbero in questi - partecipi ormai della concezione tutta europea e moderna della sovranità territoriale - il risentimento per il regime delle capitolazioni (considerato una taccia d'inferiorità) e l'aspirazione a porre le proprie relazioni internazionali con gli altri stati su un piede d'uguaglianza. Il 14° protocollo del trattato di Parigi, 25 marzo 1856, conteneva già la dichiarazione delle potenze che lo stato di cose, cui rispondevano le capitolazioni, avrebbe dovuto cessare pe. opera dello stesso trattato (dal quale la Turchia era ammessa a far parte della società internazionale europea).
Paesi di capitolazioni, allo stesso titolo e modo della Turchia, erano i cosiddetti stati barbareschi dell'Africa del Nord e l'Egitto. Nei primi - come negli altri territorî dell'Impero turco che dal trattato di Berlino in poi vennero staccandosi da esso (Serbia, Romania, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Bulgaria) - con lo stabilirsi di governi europei il regime delle capitolazioni è venuto a mano a mano cessando (Algeria 1830; Tunisia 1883-84; Libia 1912; Marocco 1913-14; nella zona di Tangeri la rinunzia al regime capitolare da parte dell'Italia è avvenuta con l'accordo di Parigi, 15 luglio 1928); nell'Egitto il regime capitolare fu essenzialmente limitato con l'istituzione dei tribunali misti (regolamento d'organizzazione 16 settembre 1875). Per altri paesi africani l'occupazione o il protettorato di potenze europee ha avuto uguale risultato (Zanzibar, Madagascár, Congo, ecc.); il regime capitolare vige invece tuttora nel maggior stato indipendente dell'Africa, l'Impero etiopico, con l'originaria riserva (come in altri trattati del genere) di "durare fino a quando la legislazione qui non siasi messa d'accordo con le legislazioni europee" (v. trattato d'amicizia e commercio con l'Italia 21 luglio 1906 e trattato 2 agosto 1928).
Anche per gli stati non cristiani dell'Asia il regime capitolare - attuato attraverso la generica categoria di trattati di commercio, o di navigazione, di stabilimento e d'amicizia - ha costituito la base esclusiva delle loro relazioni internazionali con gli stati di civiltà europea. Il Giappone (fino al 1854 chiuso agli stranieri) ebbe appunto su tale base le sue prime relazioni (fondamentale per esse il trattato con gli Stati Uniti 31 marzo 1854); ma la sua prodigiosa evoluzione, iniziata nel 1868 e coronata dalla prova di potenza dimostrata nella guerra con la Cina (1894-95), gli acquistò con i nuovi trattati 1894-96 (da entrare in vigore nel 1899) la soppressione della giurisdizione consolare. Restavano invece ancora come paesi di capitolazioni: la Cina, la Persia, il sultanato di Omān (Mascate) e il Siam; nell'Annam e nel Tonchino la Francia, senza opposizione di sorta, aveva già nel 1884 abolita la giurisdizione consolare; così nella Corea aveva fatto il Giappone, dopo l'annessione, col trattato del 22 agosto 1910.
Dopo la guerra mondiale, il processo di eliminazione del regime capitolare, dovunque ancora vigesse, è in pieno corso. La Turchia, cui la sua entrata nel novero degli stati costituzionali aveva di bel nuovo, nel '908, data occasione di rimettere sul tappeto l'abolizione delle capitolazioni (cfr. il trattato con l'Austria 26 febbraio 1909, e il trattato di pace con l'Italia, 18 novembre 1912), il 9 settembre 1914 denunziò unilateralmente le capitolazioni, prima che lo stato di guerra esistesse fra essa e le nazioni alleate nella guerra mondiale. Tale risultato, che l'inefficace trattato di Sèvres, 10 agosto 1920, art. 261, ancora differiva in un futuro più o meno problematico rispetto agli alleati (perché la Germania l'aveva già ammesso nei suoi trattati con la Turchia, 11 gennaio 1917), fu raggiunto con la pace successiva di Losanna, 24 luglio 1923, art. 28 (Les H. P. C. déclarent accepter... l'abolition complète des Capitulations en Turquie à tous les points de vue). La questione dell'abolizione è stata ormai anche aperta nei confronti: della Persia (denuncia 10 maggio 1927 degli antichi trattati e conseguenti nuovi accordi), del Siam (cfr. nuovi trattati, da quello con gli Stati Uniti, 16 dicembre 1920, a quello 6 maggio 1926 con l'Italia, uno dei più recenti) e della Cina (la buona disposizione dell'Italia d'iniziare negoziati, per la revisione del trattato 26 ottobre 1866, fu comunicata al governo nazionalista di Nanchino dalla nota italiana 11 luglio 1928, in risposta all'arbitraria denuncia del suddetto trattato, ed è concretata dall'art. 2 del trattato 27 novembre 1928) - a parte l'abolizione sancita dagli ultimi trattati di pace nei confronti degli stati vinti.
Bibl.: F. v. Martens, Das Konsularwesen u. die Konsularjuridisktion im Orient (traduz. dal russo di Skerst), Berlino 1874; G. Pélissié du Rausas, Le régime des capitulations dans l'empire ott., 2ª ed., Parigi 1910; A. Mandelstam, La justice ottom. dans ses rapports avec les Puissances étrangères, 2ª ed., Parigi 1911; Kunke, Die Kapitul. der Türkei, deren Aufhebung u. die neuen deutsch-Türk. Rechtsverträge, 1918; A. Siebold, L'accession du Japon au Droit des gens européens, Parigi 1901; L. N. Tchou, Le régime des Capit. et la réforme constitutionelle en Chine, Parigi 1915; E. Catellani, La penetrazione straniera nell'Estremo Oriente. Sue forme giuridiche ed economiche, Firenze 1915.