CAPPELLANIA
. Nel diritto della Chiesa la cappellania può definirsi un ente ecclesiastico sorto per volontà di un fedele con i beni da lui forniti allo scopo di adempiere a un fine di culto che egli ha indicato (il più frequente è la celebrazione di messe). Il nome designa due tipi di enti diversi: la cappellania ecclesiastica e la laicale. La prima è un vero e proprio beneficio eretto con decreto vescovile; ha come substrato economico i beni lasciati dal donante o dal testatore che ne volle l'erezione, ma essi con l'erezione sono divenuti a tutti gli effetti beni ecclesiastici (spiritualizzazione dei beni). Il titolare della cappellania è di solito proposto dal fondatore o suoi eredi, ma come ogni beneficiato viene istituito dal vescovo e dipende interamente da questi. La seconda (e quando testi legislativi o dottrinali parlano semplicemente di cappellania, a questa alludono) è un ente privo di erezione canonica. Non è pertanto un beneficio (Codex iur. can., can. 1412, n. 2), anzi non può dirsi neppure un ente ecclesiastico in stretto senso, e secondo molti scrittori non dovrebbe neppure considerarsi come una persona morale. Si tratterebbe soltanto di una inassa di beni che rimanendo nel patrimonio del fondatore e suoi eredi formerebbero una massa autonoma con apposita destinazione. Il titolare viene nominato dal fondatore e suoi eredi ed è revocabile ad nutum (almeno di regola). Può talora essere anche un laico, il quale si servirà di un sacerdote per quegli atti di culto disposti dal fondatore che necessitino l'opera di persona rivestita dell'ordine sacerdotale.
Diritto dello Stato. - Dopo i decreti 11 dicembre 1860 per l'Umbria, 3 gennaio 1861 per le Marche, 17 febbraio 1861 per le provincie meridionali e il disposto del codice civile agli articoli 833 e 1075 (provvedimenti intesi a sopprimere entro certi limiti le cappellanie o a dichiarar nulle per l'avvenire le disposizioni aventi per fine d'istituire o dotare cappellanie laicali), la legge 15 agosto 1867 soppresse tutte indistintamente le cappellanie, ecclesiastiche e laicali. Non hanno potuto sopravvivere che quelle cappellanie ecclesiastiche che, o conservando l'originario nome avessero mutato natura, divenendo benefici parrocchiali, oppure fossero state sin dall'origine o fossero divenute benefici coadiutoriali di una parrocchia, aventi cioè unita quella cura d'anime che il sistema della nostra legislazione vuole non sia mai pregiudicata.
Il concordato non ha espressamente menzionate le cappellanie, ma è certo che quelle ecclesiastiche possono essere riconosciute ex novo a termini degli articoli 29 lett. d, 30 e 31, e dell'art. 4 della legge 27 maggio 1929, n. 848.
Bibl.: V. quella della voce beneficio; v. Capellania, in F. Lucii Ferraris, Bibliotheca canonica iuridica, II, Roma 1886, p. 140.