CARDINALE
(VIII, p. 989; App. II, I, p. 507; III, I, p. 311; IV, I, p. 374)
La sesta e ultima creazione cardinalizia di Paolo vi fu quella del 27 giugno 1977: con 4 nuovi c. e con la pubblicazione del nome di un altro riservato in pectore dall'anno precedente (F. Tomášek, di Praga); così i c. creati da Paolo vi salirono in tutto a 145. Similmente − e ciò verrà continuato anche da Giovanni Paolo ii- fu di continuo ampliata la rappresentanza ecclesiale e nazionale, con la frequente aggiunta di qualche diocesi e nazione finora mai presente nel sacro collegio. Giovanni Paolo ii ha anche mostrato di non volersi legare troppo alla promozione quasi automatica degli occupanti alcune cariche o uffici (nunziature, segreteria di dicasteri, ecc.). Fino al 28 giugno 1991 ha compiuto 5 creazioni cardinalizie: il 30 giugno 1979, con 15 c., di cui uno in pectore (l'Arcivescovo di Shanghai, reso noto nel 1991); il 2 febbraio 1983 con 18 c., tra cui l'Arcivescovo di Milano, il successore di Wyszynski a Varsavia, l'Arcivescovo di Riga, in Lettonia (URSS); il 25 maggio 1985, con 25 c.; altrettanti il 28 giugno 1988, e 22 nel 1991. In tutto 105. Alcuni c., per la loro età avanzata, hanno ottenuto la dispensa dall'ordinazione episcopale, in deroga al motu proprio Cum gravissima di Giovanni xxiii (1962). Sono i c. H. de Lubac S.J. e P. Pavan (1983), H. Urs von Balthasar, morto proprio alla vigilia del concistoro (1988), P. Dezza S.I. (1991). Dopo l'ultima creazione, il collegio cardinalizio ha raggiunto il massimo storico dei suoi membri: 162, di cui però solo 120 elettori del papa, giacché gli ultraottantenni sono 42.
Indicando tra parentesi il numero dei c. elettori del papa, ecco un quadro del sacro collegio all'indomani del concistoro del 1991, in base ai paesi di provenienza.
Suddivisione per continenti: Europa 86(56); Africa 17(15); America del Nord 15(12); America Latina 25(21); Asia 15(12); Australia-Oceania 4(4).
Suddivisione per nazioni: Europa: Austria 3(1); Belgio 3(2); Cecoslovacchia 3(2); Francia 10(5); Germania 5(4); Gran Bretagna 2(1); Irlanda 1(1); Italia 40(23); Iugoslavia 1(1); Paesi Bassi 2(1); Polonia 4(4); Portogallo 1(1); Romania 1(1); Spagna 6(5); Svizzera 1(1); Ungheria 1(1); Unione Sovietica (Lituania; Ucraina) 2(2). - Africa: Algeria 1(0); Angola, Benin, Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Etiopia, Kenya, Madagascar, Mauritius, Mozambico, Senegal, Tanzania, Zaire 1(1) ciascuno; Nigeria 2(1); Sudafrica 1(0). - America del Nord: Canada 5(4); USA 10(8). - America Latina: Argentina 4(4); Brasile 7(6); Chile 2(1); Colombia 2(2); Ecuador 1(0); Messico 3(2); Nicaragua, Perù, Portorico, Rep. Dominicana 1(1) ciascuno; Venezuela 2(2). - Asia: Cina 1(0); Corea 1(1); Filippine 3(3); Giappone 1(0); Hong Kong 1(1); India 4(4); Indonesia 1(1); Libano 1(0); Pakistan 1(1); Thailandia 1(1). - Australia-Pacifico: Australia 2(2); Nuova Zelanda 1(1); Samoa 1(1).
Lo statuto tradizionale e le innovazioni postconciliari, accennate nella IV Appendice, hanno trovato piena formulazione giuridica nel nuovo Codice di diritto canonico, promulgato il 25 gennaio 1983 ed entrato in vigore il successivo 27 novembre. Ne tratta il 2° libro (De populo Dei), parte ii (La costituzione gerarchica della Chiesa), cap. iii, cann. 349-59. Ecco alcune norme principali: il collegio dei c. è presieduto dal c. decano e, in sua vece, dal vicedecano, eletti dai soli c. insigniti del titolo di una diocesi suburbicaria (Ostia; Albano; Frascati; Palestrina; Porto-Santa Rufina; Sabina-Poggio Mirteto; Velletri-Segni), all'interno del loro gruppo, e approvati dal papa; essi però non hanno alcun potere di governo.
I c. aiutano collegialmente il papa, che presiede i concistori. Questi possono essere: ordinario, cui sono convocati tutti i c. presenti a Roma, e a cui − se si celebra per particolari solennità − possono essere ammessi altri prelati e invitati (concistoro pubblico); o straordinario, al quale sono convocati tutti i cardinali. Spetta al decano (o, se impedito, al sottodecano o, se anche questi è impedito, al c. più anziano di nomina) conferire la consacrazione episcopale al papa neoeletto nel caso che non fosse già vescovo; è compito del primo c. dell'ordine dei diaconi annunziare al popolo il nome del neoeletto pontefice. I c. che ricoprono uffici di Curia hanno l'obbligo di risiedere in Roma o di venirvi quando sono chiamati, se sono vescovi diocesani. Quando è vacante la sede apostolica, il collegio cardinalizio ha solo i poteri a esso conferiti dall'apposita legge che regola questa materia; questa, al presente, è la costituzione apostolica di Paolo vi De Romano Pontifice eligendo (1° ottobre 1975). Tali poteri contemplano solo il disbrigo degli affari ordinari o indilazionabili e la preparazione del conclave nei limiti e nei termini stabiliti; quindi i c. non hanno alcun potere o giurisdizione su questioni spettanti al papa mentre era in vita; non possono disporre alcunché circa i diritti della Santa Sede e della Chiesa, né correggere, modificare, dispensare da leggi emanate dai romani pontefici. Durante il periodo di sede vacante, fino al conclave, tutti i c. non legittimamente impediti (è facoltativo per gli ottantenni) si riuniscono in congregazione generale per gli affari più importanti; sono previste anche congregazioni particolari di tre c. scelti a sorte, uno per ciascun ordine, per la durata di soli tre giorni, presieduti dal camerlengo di Santa Romana Chiesa, per affari meno importanti; tali congregazioni permangono anche durante il conclave.
Nella costituzione apostolica Pastor bonus (28 giugno 1988) concernente il nuovo ordinamento della Curia romana, per quanto riguarda i c. si conferma che essi occupano la carica di prefetto per i principali dicasteri; altri dicasteri possono essere presieduti da un c. o da un arcivescovo. I c. preposti ai dicasteri sono pregati di presentare al papa le loro dimissioni al compimento del 75° anno di età; i c. membri di dicasteri decadono dal loro incarico raggiunta l'età di 80 anni. Alla morte del papa tutti i capidicastero, compreso il c. segretario di stato, decadono dall'incarico, a eccezione del camerlengo di Santa Romana Chiesa e del penitenziere maggiore, i quali sbrigano gli affari ordinari proponendo − durante la sede vacante − al collegio dei c. ciò di cui avrebbero dovuto riferire al papa. Il c. camerlengo è l'amministratore del sacro collegio; in periodo di sede vacante cura e amministra i beni e i diritti temporali della Santa Sede, con l'assistenza di tre cardinali.
Il nuovo ordinamento della Curia prevede inoltre che, per mandato del papa, i c. che presiedono i dicasteri si riuniscano più volte all'anno per esaminare le questioni più importanti, coordinare i lavori, scambiarsi notizie e prendere decisioni; è anche previsto che, se il papa lo vuole, gli affari più importanti di carattere generale vengano esaminati dai c. riuniti in concistoro plenario.
La costituzione dedica anche tre articoli a un organismo di recente istituzione: il Consiglio dei c. per lo studio di problemi organizzativi ed economici della Santa Sede. È composto da 15 c., scelti dal papa per 5 anni tra i vescovi delle chiese particolari delle diverse parti del mondo; è convocato ordinariamente due volte all'anno dal segretario di stato, per l'esame dei problemi organizzativi ed economici della Santa Sede e degli organismi collegati; viene informato anche circa l'attività dell'istituto eretto e con sede nella Città del Vaticano, allo scopo di provvedere alla custodia e amministrazione di capitali destinati a opere di religione e di carità. Esso si regge secondo norme proprie; comunemente viene conosciuto come Istituto per le Opere di Religione (IOR).
Solo il papa ha diritto esclusivo di giudicare i c. nelle cause riguardanti cose spirituali e annesse alle spirituali, e per la violazione di leggi ecclesiastiche e per tutto ciò in cui v'è carattere di peccato (can. 1401, par. 1,2°).
Godono della cittadinanza vaticana i c. residenti nella Città del Vaticano o in Roma. Molti c. sono anche preposti agli uffici amministrativi della Santa Sede e ai principali organismi dello stato della Città del Vaticano
Bibl.: C. Saco, Regimen jurídico vigente del colegio cardinalicio, in Ius canonicum, 8 (1968), pp. 223-66; I. Gordon, De Curia Romana renovata, in Periodica de re morali canonica liturgica, 58 (1969), pp. 59-116; J. Sanchez y Sanchez, La constitución apostolica ''Romano Pontifice eligendo'', in Revista Española de Derecho Canonico, 31 (1975), pp. 387-94; L. Chiappetta, Il Codice di diritto canonico, vol. i, Napoli 1983, pp. 430-41; Commento al Codice di diritto canonico, a cura di P. V. Pinto, Roma 1985, pp. 207-13; H. H. Provost, The Cardinals of the Holy Roman Church, in The code of canon law, a cura di J. A. Coriden, New York-Mahwah 1985, pp. 286-92; T. Bertone, Il servizio del cardinalato al ministero del Successore di Pietro, in Salesianum, 48 (1986), pp. 109-21; Commento al Codice di diritto canonico, a cura di P. Lombardia, vol. i, Roma 1986-87, pp. 283-93; La curia Romana nella costituzione apostolica ''Pastor bonus'', Città del Vaticano 1990, passim; A. Rossi, Il collegio cardinalizio, ivi 1990.