FUNAIOLI, Carlo Alberto
Nacque a Firenze il 7 nov. 1914 da Gino e da Elisabetta Kerll. Laureatosi a Bologna nel 1936, divenne nello stesso anno assistente presso l'università di Roma. Avvocato del foro di Firenze dal 1945, indirizzò l'intera sua produzione scientifica verso lo studio del diritto civile, sin dagli anni che precedettero immediatamente l'entrata in vigore del codice (Osservazioni e proposte sul progetto del terzo libro del codice civile, Pavia 1937). Nel 1942 lasciò l'università di Roma per ricoprire il ruolo di professore incaricato a Siena, sede accademica dove rimarrà per circa un decennio. Nello stesso anno pubblicò un notevole studio sul possesso e sulla tradizione, denso di spunti di approfondimento sia sul diritto positivo sia sulla genesi storica e romana degli istituti (La tradizione, Padova 1942).
In esso il F. si dissocia nettamente dalla concezione allora dominante, pervenuta alla scienza giuridica italiana attraverso la pandettistica, che ravvisava nella tradizione un incontro di volontà: un contratto, quindi, anche se distinto dai contratti obbligatori per la sua marcata natura di contratto reale, in quanto perfezionantesi non con il mero consenso, bensì con la consegna della cosa. Per il F. la tradizione non si può dire sia altro che puro e semplice fatto giuridico, tuttavia essa non sarebbe nemmeno un negozio: è piuttosto un Realakt, atto che tende a un risultato di fatto e non di diritto (cui la legge ricollega effetti giuridici che si producono però unicamente quando è raggiunto il risultato di fatto voluto). Liberare la tradizione dall'apparato dogmatico contrattualistico per rileggerla come un Realakt, che il F. vuole bilaterale - essendo necessaria tanto la volontà del tradens che quella dell'accipiens -, è casuale; può implicare, infatti, le più svariate conseguenze: passaggio della proprietà, del possesso, della semplice detenzione, ecc., anche se il fatto-tradizione è identico; ma, per diversità della causa per cui esso si compie, è reso possibile nel tracciato indicato dal possesso come fatto. Natura del possesso e della tutela possessoria, pertanto, come difesa di uno stato di fatto, indipendentemente dal diritto che al possesso possa o meno corrispondere.
Nel 1946 il F. curò la pubblicazione della raccolta di lezioni tenute da F. Vassalli sul VI libro del codice civile, Della tutela dei diritti (Roma). Del 1948 è lo studio sulla separazione dei beni ereditari (Siena). L'anno successivo fu immesso nei ruoli dei docenti universitari, assumendo l'incarico di professore straordinario di diritto civile presso la facoltà di giurisprudenza dell'università di Ferrara. Diresse il Foro civile dal 1948 al 1950 insieme con A. Coniglio, A. De Martini ed E. Garbagnati. Di questo periodo conviene ricordare almeno il saggio Diritto e processo nella separazione dei beni ereditari, apparso nel 1949 nella Rivista di diritto e procedura civile.
L'istituto della separazione dei beni ereditari, di sistemazione dogmatica assai discutibile, è considerato - con prospettiva inusuale alla dottrina tradizionale - non estrinseco o a sé stante rispetto al sistema delle successioni. Se, come appar certo, l'istituto in questione rappresenta un correttivo alla rigidità nella successione dei debiti, purtuttavia il F. non ritiene corretto parlare di due opposti e differenti sistemi con riguardo all'equità per il beneficio della separazione in sede di diritto positivo, in contrapposizione e a differenza della successione o confusione o passaggio dei debiti in base al cosiddetto universum ius. Analoga disapprovazione è rivolta alle tendenze processualistiche che leggono nella natura giuridica della separazione un rimedio a sé stante in sede di garanzia patrimoniale, distinto dal sistema sostanziale dei diritti e obblighi costituenti la disciplina successoria, relegando così l'istituto de quo a mera forma.
Nel 1951 il F. pubblicò uno studio sulla natura giuridica della situazione prodotta dall'acquisto mediante atto non trascritto, ma comunque valido, in un sistema di pubblicità funzionale alla protezione dell'interesse dei terzi dalle anomalie rappresentate da successive alienazioni di uno stesso immobile e, quindi, di risoluzione del conflitto fra diritti acquistati sul medesimo bene (La cosiddetta proprietà relativa, in Studi in onore di A. Cicu, Milano 1951, pp. 103 ss.).
Dal 1952 al 1957 il F. fu professore ordinario di istituzioni di diritto privato sempre presso l'università di Ferrara, dove per alcuni anni fu anche preside della facoltà di giurisprudenza. Risale a questo periodo uno studio sul contratto (I rapporti di fatto in materia contrattuale, in Annali dell'università di Ferrara, n.s., II [1952-53], sez. 10, pp. 103 ss.), che prese spunto dalla vasta battaglia dottrinale combattuta tra i sostenitori della concezione volontaristica - che vede il contratto come consenso di due o più volontà in quanto atti di esercizio della libertà del soggetto - e le più recenti correnti di pensiero secondo le quali la volontà non può considerarsi assorbente del fenomeno giuridico nel suo complesso, né tutte le situazioni giuridiche dipendenti necessariamente dal sussistere di una qualche volontà.
L'indagine del F. in particolare analizza come sia possibile configurare che da certe situazioni di fatto scaturiscano effetti propri a veri contratti. È, ad esempio, il caso dell'efficacia contrattuale prodotta dall'esecuzione di un contratto di lavoro o di società nullo. Tuttavia il F. si tiene prudentemente a distanza da quella parte della dottrina tedesca che giungeva a ritenere ammissibile la creazione di una nuova categoria dogmatica basata sull'efficacia contrattuale del fatto.
Dal 1957 il F. passò all'università di Firenze come docente di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di economia e commercio, ricoprendo poi, dopo l'elezione di G. Devoto a rettore (26 ott. 1967), la carica di prorettore. Appena giunto a Firenze il F. pubblicò lo scritto Diritto cinematografico e tutela della personalità, in Studi senesi in memoria di Ottorino Vannini, Milano 1957, pp. 389 ss., dove precisò l'estensione dei diritti della personalità in base alla loro natura giuridica, con particolare riguardo al tipo e ai limiti della tutela di essi, prendendo spunto dalla sentenza del tribunale di Roma del 14 sett. 1953, in causa Caruso contro Società Tirrenia, in cui si accoglievano le istanze degli eredi del tenore Enrico Caruso contro i produttori di un film ritenuto pregiudizievole dell'onore di lui. Allo stesso periodo risale lo studio Del riconoscimento testamentario di figlio naturale, in Contributi giuridici della scuola di notariato "A. Anselmi", Milano 1958, pp. 109 ss., dove il riconoscimento di figlio naturale, contenuto in un atto di ultima volontà, non è considerato come avente natura testamentaria, trattandosi di un atto dotato di un'efficacia post mortem, senza avere però la natura di atto mortis causa.
Nel 1961 iniziò a curare in collaborazione con M. Stella Richter la pubblicazione della voluminosa Raccolta generale di legislazione per la casa editrice Giuffré di Milano, opera che verrà continuata dopo la sua morte dallo stesso Stella Richter insieme con V. Sgroi. Nello stesso anno pubblicò Deposito, sequestro convenzionale, cessione dei beni ai creditori, in Trattato di diritto civile, diretto da G. Grosso e F. Santoro Passarelli (ibid.).
In questo studio il F. assume un atteggiamento critico circa la necessità di collocare in ogni caso la dazione dell'oggetto a titolo di deposito tra le varie figure tipiche di contratti reali, ritenendo che la specifica previsione legislativa non porti a escludere la validità di un corrispondente accordo obbligatorio, o di una promessa di deposito da attuarsi mediante il consenso reciproco delle parti. Con tale impostazione, il F. si colloca in una posizione dottrinale nettamente minoritaria, dal momento che la maggior parte degli autori non ritiene configurabile alcun modello di deposito fuori dallo schema di contratto reale, contratto che si perfeziona, appunto, soltanto con la consegna della cosa (per la dottrina più recente C.M. Bianca, Diritto civile, III, Milano 1987, p. 247).
Il sequestro convenzionale, poi, è considerato dal F., dal punto di vista strutturale, come un contratto di diritto privato sostanziale - e non già un fenomeno processuale - nonostante l'analogia funzionale con il sequestro giudiziale, e tale impostazione è mantenuta anche nell'analisi della cessione dei beni ai creditori, che avrebbe anch'essa la natura giuridica di un atto di privata autonomia.
Nel medesimo anno vide la luce la terza e ultima edizione della monografia Il giuoco e la scommessa, in Trattato di diritto civile, diretto da F. Vassalli, IX, 2, fasc. 1, Torino 1961.
Si tratta di un'opera ponderosa, con la quale il F. si discostò dalla dottrina prevalente che sosteneva la separazione netta tra la nozione di giuoco e quella di scommessa, sulla base della diversità della loro natura giuridica. A contrapporre giuoco e scommessa non sarebbe infatti la diversa natura della causa (nel senso che la causa lucrandi propria della scommessa non si rinverrebbe nel giuoco, escludendosi così per quest'ultimo ogni effetto giuridico), bensì nel contenuto della prestazione, dal momento che il diritto all'attribuzione della posta nella scommessa avrebbe, per il F., una disciplina unitaria, che giuoco vi sia o non vi sia.
Il F. fu eletto rettore dell'università di Firenze il 1° nov. 1968, carica che mantenne sino al 1971 (quando fu costretto a dimettersi perché sofferente di disturbi cardiaci), passando altresì dalla facoltà di economia e commercio a quella di giurisprudenza come professore ordinario di istituzioni di diritto privato.
La notizia delle sue dimissioni da rettore, in qualche modo prevedibili date le sue precarie condizioni di salute, suscitarono comunque un certo scalpore nel mondo accademico fiorentino. I problemi affrontati dal F. in qualità di rettore negli anni della contestazione studentesca erano stati notevoli, in particolar modo a causa delle organiche carenze di finanziamenti, di spazio, di strumenti e personale.
Nel 1968 il ministero della Pubblica Istruzione aveva conferito al F. la medaglia d'oro dei benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte. In quegli anni egli fu anche socio dell'Accademia dei Fisiocratici di Siena, dell'Accademia delle scienze di Ferrara e socio corrispondente dell'Accademia toscana di scienze e lettere "La Colombaria".
Nel 1973 il F. pubblicò lo scritto Concordato, corte costituzionale e divorzio, in Studi in memoria di Carlo Furno (Milano 1973), poco prima della morte, avvenuta il 16 agosto in Bretagna a Saint-Briec, una cittadina tra Brest e Saint-Malo, a causa di un incidente stradale.
Fonti e Bibl.: Necr. in La Nazione, 17 ag. 1973. Inoltre: Annali dell'Univ. di Ferrara, VIII (1948-50), pt. 3, p. 233; Foro italiano, LXXIX (1954), pp. 115 ss.; Panorama biografico degli italiani d'oggi, a cura di G. Vaccaro, I, Roma 1957, p. 673; Who's who in Italy, Milano 1958, p. 434; Chi è? Diz. biog. degli ital. d'oggi, Roma 1961, p. 299; Avvocati in Italia…, Roma 1967, s.v.