Abstract
Viene esaminata la disciplina del casellario giudiziale come modificata dal «Testo unico delle disposizioni in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» (d.P.R. n. 313/2002) che ha sostituito la regolamentazione contenuta in origine nel codice di procedura penale. Il t.u. individua i provvedimenti iscrivibili nei diversi archivi e fissa sia le modalità di cancellazione delle iscrizioni, sia le condizioni e la procedura per il rilascio dei certificati, nonché la competenza a decidere sulle questioni riguardanti le iscrizioni e i certificati. In una prospettiva di riforma, vengono pure evidenziati gli strumenti normativi che l’Unione europea ha adottato per creare un casellario giudiziario europeo attraverso la progressiva interconnessione degli archivi nazionali.
La locuzione «casellario giudiziale» ha due significazioni tecnico-giuridiche: in senso più generale, essa indica il luogo ove si conservano le notizie relative ai precedenti giudiziali delle persone nate o residenti in un determinato Stato; in senso specifico, indica l’insieme delle iscrizioni contenenti tali notizie (Del Pozzo, C.U., Casellario giudiziale, in Enc. dir., VI, Milano, 1960, 366). Quest’organo della «memoria penalistica» (Cordero, F., Procedura penale, Milano, 2006, 1252) assolve, perciò, ad un compito sussidiario e complementare della funzione giudiziaria (Dalia, A.A.-Ferraioli, M., Manuale di diritto processuale penale, VII ed., Padova, 2010, 799) esercitata anche attraverso la consultazione del complesso di notizie rilevanti ai fini dell’applicazione della legge.
Nel nostro diritto positivo la regolazione giuridica dell’istituto, originariamente prevista dal vigente codice di procedura penale (artt. 685-690 c.p.p. nonché artt. 194-197 e 237 disp. att. c.p.p.), è ora contenuta nel d.P.R. 14.11.2002, n. 313, un corpo normativo ad hoc (Chiavario, M., Diritto processuale penale. Profilo istituzionale, IV ed., Milano, 2009, 704) che, sotto la forma del testo unico, riunisce le disposizioni legislative e regolamentari in materia di «casellario giudiziale» (l’archivio dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati), di «anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato» (l’archivio dei dati relativi a provvedimenti che applicano, agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, le sanzioni amministrative per gli illeciti dipendenti da reato ai sensi del d.lgs. 8.6.2001, n. 231) e dei relativi «carichi pendenti» (l’archivio dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti che hanno la qualità di imputato, ovvero agli enti cui è stato contestato l’illecito amministrativo da reato ex d.lgs. n. 231/2001). Il quadro normativo è completato dal d.m. 25.1.2007 volto a stabilire le regole tecniche di funzionamento del sistema informativo automatizzato, nonché a consentire la completa operatività dei sistemi di interconnessione tra le diverse articolazioni degli uffici giudiziali e le altre P.A., consentendo l’acquisizione diretta di certificati. In tale contesto occorre segnalare che il d.m. 31.10.2012 ha modificato l’art. 18 del citato d.m. 25.1.2007. Il nuovo sistema del casellario (definito NSC) è entrato in esercizio il 2.5.2007 e le istruzioni ed i modelli per il servizio certificativo e per la misura delle iscrizioni sono stati approvati il 27.4.2007 con provvedimento del Ministero della giustizia. Da ultimo, l’art. 38 l. 29.11.2007, n. 222, ha previsto che, al fine di potenziare gli strumenti di conoscenza dei precedenti giudiziari individuali, il Ministero della giustizia provvede alla realizzazione della banca dati delle misure cautelari di cui all’art. 97 d.lgs. 28.7.1989, n. 271, nonché al rafforzamento della struttura informatica del registro generale del casellario giudiziale e alla sua integrazione su base nazionale con i carichi pendenti, prevedendo il relativo sistema di certificazione.
L’organizzazione del sistema informativo del casellario e dell’anagrafe si articola nei seguenti uffici: l’«ufficio iscrizione», presso l’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento giudiziario soggetto ad iscrizione o a eliminazione (art. 2, lett. m, d.P.R. n. 313/2002), che «iscrive l’estratto nel sistema ed elimina dallo stesso le iscrizioni di tutti i provvedimenti, esclusi quelli di competenza dell’ufficio centrale» (art. 15, co. 1, d.P.R. n. 313/2002); l’«ufficio territoriale», presso il giudice di pace (art. 2, lett. n, d.P.R. n. 313/2002), che «rilascia i certificati, esclusi quelli richiesti da autorità straniere, e consente la visura delle iscrizioni» (art. 17 d.P.R. n. 313/2002); l’«ufficio locale», presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni (art. 2, lett. o, d.P.R. n. 313/2002), che «rilascia anch’esso i certificati, compresi quelli richiesti da autorità straniere, e consente la visura delle iscrizioni» (art. 18 d.P.R. n. 313/2002); l’«ufficio centrale», presso il Ministero della giustizia (art. 2, lett. p, d.P.R. n. 313/2002), cui compete, tra l’altro, oltre alla vigilanza sull’attività dei diversi uffici, diretta a prevenire o rimuovere eventuali irregolarità, la raccolta e la conservazione dei dati in generale al fine di consentirne l’immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi e per la compilazione di certificati di emergenza, nonché l’iscrizione nel sistema informativo dei decreti di grazia e, in seguito alle modifiche ex art. 1 d.P.R. 28.11.2005, n. 289, degli estratti delle decisioni definitive adottate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato italiano, concernenti i provvedimenti giudiziali ed amministrativi definitivi delle autorità nazionali già iscritti (art. 19 d.P.R. n. 313/2002). Quanto alle iscrizioni relative ai minorenni, il t.u. prevede che la banca dati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti venga gestita direttamente dall’ufficio centrale presso il Ministero della giustizia che dovrà conservare tali iscrizioni separate da quelle relative agli adulti (art. 19., co. 1, lett. a, d.P.R. n. 313/2002). Si è, così, rinunciato alla istituzione di un autonomo casellario per i minorenni sebbene l’intero sistema delle norme, sostanziali e processuali, sia improntato ad un’esigenza di differenziazione connessa alle finalità della rieducazione, tipica della giurisdizione minorile (Kalb, L., L’esecuzione penale a carico dei minorenni, in Manuale dell’esecuzione penitenziaria, a cura di P. Corso, Bologna, 2013, 447).
Il d.P.R. n. 313/2002 indica, con carattere di tassatività, l’elenco dei provvedimenti da iscrivere presso i diversi uffici del sistema informativo. Nel «casellario giudiziale» vengono iscritti, in materia penale, i provvedimenti giudiziari di condanna definitivi – anche stranieri purché oggetto di riconoscimento ex art. 730 ss. – eccetto quelli, per i quali non sia stata concessa la sospensione condizionale, relativi a contravvenzioni per cui è ammessa la definizione in via amministrativa o l’oblazione di cui all’art. 162 c.p.; i provvedimenti di proscioglimento definitivi che hanno dichiarato il difetto di imputabilità o hanno applicato una misura di sicurezza; i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene – compresa la sospensione condizionale e la non menzione – le misure di sicurezza, le pene accessorie, gli effetti penali della condanna e la dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere; i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative, la liberazione condizionale, la conversione delle pene pecuniarie e la riabilitazione; i provvedimenti emanati dal magistrato del pubblico ministero, di sospensione dell’ordine di esecuzione, detrazione del presofferto, cumulo di pene concorrenti. (art. 3 d.P.R. n. 313/2002). La specificazione che, in primo luogo, devono iscriversi i provvedimenti di condanna, secondo una linea interpretativa emersa in giurisprudenza, vale ad escludere che possano essere iscritte le sentenze di applicazione di pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. in quanto tali pronunce – non comportando un accertamento positivo e costitutivo di responsabilità dell’imputato – non sono considerate vere e proprie sentenze di condanna (Cass. pen., 4.11.1997, n. 4315). Siffatta impostazione è pure confortata dall’orientamento che esclude la collocazione dell’iscrizione nel casellario giudiziale tra gli effetti penali della condanna (Cass. pen., 30.1.1997, n. 402). Di diverso avviso è la dottrina che, in ragione dell’equiparazione della pronuncia di patteggiamento alla sentenza di condanna ex art. 445, co. 1-bis, c.p.p., nonché del diverso orientamento giurisprudenziale che colloca l’iscrizione nel casellario tra gli effetti penali della condanna (Cass. pen., 15.11.2002, n. 38405), ritiene possibile l’iscrizione della sentenza in questione (Peroni, F., La sentenza di patteggiamento, Padova, 1999, 147). Sulla scorta delle argomentazioni da ultimo riferite, anche la pronuncia di patteggiamento viene iscritta nel casellario giudiziale, sebbene consegua l’effetto automatico della non menzione nei certificati, generale e penale, richiesti dall’interessato (v. infra, § 5). Merita di essere segnalata l’assenza di qualsiasi riferimento, tra i provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale, sia delle sentenze di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto che dei provvedimenti che dichiarano l’estinzione del reato in conseguenza di condotte riparatorie quali formule di definizione del procedimento per reati di competenza del giudice di pace che presuppongono, comunque, l’accertamento della penale responsabilità dell’imputato per il fatto oggetto dell’imputazione (Cimadomo, D., I casellari e l’anagrafe, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, VI, Esecuzione e rapporti con autorità giurisdizionali straniere, a cura di L. Kalb, Torino, 2009, 373; la lacuna è sottolineata, altresì, da Canevelli, P., Le nuove norme in tema di casellario giudiziale, in Dir. pen. e processo, 2003, 680, che evidenzia la «perdita di memoria giudiziaria» che ne deriva). A seguito del citato d.P.R. n. 289/2005 – che ha introdotto la disciplina di cui ai co. 2-bis e 2-ter dell’art. 19 d.P.R. n. 313/2002 – è prevista la possibilità di iscrivere l’estratto delle decisioni definitive della Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato italiano, concernenti i provvedimenti giudiziali e amministrativi definitivi delle autorità nazionali già iscritti, di seguito alla preesistente iscrizione alla quale si riferiscono, su richiesta del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia o su istanza del soggetto o dei soggetti interessati (Tonini, P., Manuale di procedura penale, XIII ed., Milano, 2012,966). Si segnala, inoltre, che l’art. 6 della proposta di legge n. 331-927-B, approvata in via definitiva dalla Camera il 2.4.2014, modifica l’art. 3 d.P.R. n. 313/2002 inserendovi la lett. i)-bis, con l’obiettivo di aggiungere, tra i provvedimenti da iscrivere per estratto, l’ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti del maggiorenne. Giova pure sottolineare che l’autonomia del procedimento penale minorile non ha suggerito la predisposizione di una disciplina specifica per quanto riguarda la tipologia dei provvedimenti da iscrivere che vengono individuati attraverso un mero rinvio alle disposizioni contenute nell’art. 3 d.P.R. n. 313/2002.
Nel «casellario dei carichi pendenti», i provvedimenti iscrivibili, esclusivamente afferenti alla materia penale, sono i provvedimenti giudiziari che determinano l’assunzione della qualità di imputato sia nel processo ordinario che in quello innanzi al giudice di pace, il provvedimento di revoca della sentenza di non luogo a procedere, il decreto di citazione che segna l’avvio del giudizio di revisione, nonché ogni altro provvedimento che decide sull’imputazione nel prosieguo del processo (art. 6 d.P.R. n. 313/2002). Tutti i provvedimenti in questione vengono iscritti, non nel loro contenuto integrale, ma per «estratto», ossia soltanto con l’indicazione di una serie di elementi essenziali (artt. 4 e 7 d.P.R. n. 313/2002).
Nell’«anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato», invece, vengono iscritti i provvedimenti giudiziari definitivi che applicano agli enti le sanzioni amministrative di cui al d.lgs. n. 231/2001, i provvedimenti giudiziari definitivi relativi all’esecuzione delle stesse sanzioni nonché qualsiasi altro provvedimento che concerne i provvedimenti già iscritti (art. 9 d.P.R. n. 313/2002).
Infine, nell’«anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato» vengono iscritti i provvedimenti giudiziari con i quali viene contestato all’ente l’illecito amministrativo dipendente da reato e ogni altro provvedimento giudiziario che decide sulla contestazione dell’illecito amministrativo emesso nelle fasi e nei gradi successivi (art. 12 d.P.R. n. 313/2002). Anche i provvedimenti dell’anagrafe sono iscritti per estratto (artt. 10 e 13 d.P.R. n. 313/2002).
La legge disciplina pure le eliminazioni delle iscrizioni, sia dal casellario che dall’anagrafe. Appare utile segnalare la distinzione operata dalla dottrina tra ipotesi di eliminazione ope legis in caso di morte o di raggiungimento del limite di età di ottanta anni ed ipotesi di eliminazione delle iscrizioni legate al decorso del tempo o al verificarsi di situazioni relative al provvedimento iscritto, casi questi che necessitano di un apposito provvedimento ad impulso dell’interessato (Dalia, A.A.-Ferraioli, M., op. cit., 799). Per quanto concerne la prima ipotesi, le iscrizioni vengono eliminate non appena si abbia notizia ufficiale dell’accertato decesso della persona alla quale si riferiscono ovvero al compimento del suo ottantesimo anno di età (art. 5, co. 1, d.P.R. n. 313/2002). Con riferimento al decorso del tempo, sono eliminate dopo dieci anni da quando il provvedimento è divenuto irrevocabile, se trattasi di delitto, o dopo tre anni, se trattasi di contravvenzione o di reato di competenza del giudice di pace, le iscrizioni relative alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilità; dopo dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita, o si è in altro modo estinta, le iscrizioni relative alle sentenze o ai decreti di condanna per contravvenzioni per le quali sia stata inflitta la pena dell’ammenda, nonché quelle concernenti i reati di competenza del giudice di pace per i quali sia stata inflitta una sanzione diversa da quella pecuniaria; dopo cinque anni le iscrizioni relative a reati di competenza del giudice di pace, se è stata inflitta una pena pecuniaria o dopo dieci anni se è stata inflitta una pena diversa (art. 5, co. 2, d.P.R. n. 313/2002). Nel caso siano state applicate misure di sicurezza, i termini sopra indicati decorrono dalla revoca della misura stessa (art. 5, co. 3, d.P.R. n. 313/2002). Infine, a causa del venir meno degli effetti del provvedimento, sono eliminate le iscrizioni che si riferiscono a sentenze e decreti di condanna revocati in seguito a revisione o ad intervenuta abolitio criminis, salvo i casi di estinzione del reato ex artt. 445, co. 2, c.p.p. (Cass. pen., 5.12.2013, n. 51115) e 460, co. 5, c.p.p. (Cass. pen., 11.1.2013, n. 25041). Ove si tratti di iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a minori di età, ai sensi dell’art. 5, co. 4, d.P.R. n. 313/2002, l’eliminazione scatta al compimento del diciottesimo anno di età della persona cui si riferiscono, salvo che le iscrizioni riguardino condanne a pena detentiva, anche se sospesa, oppure riguardino la concessione del perdono giudiziale, nel qual caso l’eliminazione è differita al compimento del ventunesimo anno di età. Le iscrizioni nel casellario dei carichi pendenti sono eliminate al compimento dell’ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono oppure alla cessazione della qualità di imputato ai sensi dell’art. 60, co. 2, c.p.p. (art. 8 d.P.R. n. 313/2002).
Invece, le iscrizioni nell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui è stata eseguita la sanzione pecuniaria o trascorsi dieci anni dal giorno in cui è cessata l’esecuzione di qualunque altra diversa sanzione, se negli stessi periodi non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo (art. 11 d.P.R. n. 313/2002). Infine, le iscrizioni dell’anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative sono eliminate alla cessazione della qualità di ente sottoposto al procedimento di accertamento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 14 d.P.R. n. 313/2002).
I servizi del casellario giudiziale e dell’anagrafe svolgono, prevalentemente, una funzione certificativa in materia penale, civile ed amministrativa, a servizio degli organi aventi giurisdizione penale, delle pubbliche amministrazioni e degli enti incaricati di pubblici servizi e, più in generale, di tutte le persone interessate (Canevelli, P., op. cit., 686). Con l’entrata in vigore del d.lgs. 4.3.2014, n. 39, che ha attuato la direttiva 2011/93/UE, il datore di lavoro che intende impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali e attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve chiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l’assenza di condanne ai sensi degli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 600 undecies c.p. e l’assenza di misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con minori (art. 25 bis, co. 1, d.P.R. n. 313/2002). Merita pure di essere segnalata la possibilità per le autorità (giudiziarie o amministrative) degli Stati membri dell’Unione europea di richiedere i certificati direttamente presso gli uffici locali che devono provvedere al rilascio (art. 37, co. 1, d.P.R. n. 313/2002). Diversamente, la richiesta di certificati da parte di altre autorità straniere rimane disciplinata da convenzioni internazionali, nel rispetto del principio di reciprocità (art. 37, co. 2, d.P.R. n. 313/2002). È, inoltre, previsto che il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust possa accedere alle informazioni contenute nel casellario giudiziale, nel casellario dei carichi pendenti, nell’anagrafe delle sanzioni amministrative e dei carichi pendenti relativamente agli illeciti amministrativi dipendenti da reato nonché nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari e in ogni altro pubblico registro (art. 7 l. 14.3.2005, n. 41). Giova rammentare che il rilascio di certificati non è l’unico strumento di conoscenza dei dati del casellario. Per l’autorità giudiziaria e per le pubbliche amministrazioni si contempla la possibilità di una «consultazione diretta» dei dati (art. 39 d.P.R. n. 313/2002). Il privato, invece, può conoscere tutte le iscrizioni a lui relative mediante l’istituto della «visura», idonea a fornire una conoscenza che è priva, però, di efficacia certificativa (art. 33 d.P.R. n. 313/2002).
Nello specifico, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale, sia comune che speciale, nonché gli uffici del pubblico ministero, hanno il diritto di ottenere, «per ragioni di giustizia», il certificato del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti nonché dell’anagrafe delle sanzioni amministrative e dei carichi pendenti relativamente agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, in ordine a tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un «determinato soggetto» (art. 21, co. 1, d.P.R. n. 313/2002) o ad un «determinato ente» (art. 30 d.P.R. n. 313/2002). Si osserva, innanzitutto, che la dicitura «ragioni di giustizia» costituisce una sorta di clausola in bianco: l’autorità giudiziaria penale può sempre acquisire dal casellario la certificazione relativa ad un soggetto, senza alcuna limitazione. Ciò significa che la richiesta non deve essere motivata e che nella certificazione rilasciata dall’ufficio del casellario non vi è alcuna omissione poiché il beneficio della non menzione è relativo alle sole certificazioni richieste dall’interessato (Mambrucchi, K., Sub art. 688 c.p.p., in Codice di procedura penale ipertestuale, a cura di A. Gaito, II ed., I, Torino, 2006, 3456). Quanto all’uso del termine «soggetto» si evidenzia che è abbastanza generico e lascia chiaramente capire che possono legittimamente richiedersi certificati riguardanti non solo l’imputato, ma ogni altra persona che intervenga nel processo e di cui si ritenga utile valutare un certo comportamento in quella sede (Tranchina, G., Il sistema informativo giudiziario: casellario ed anagrafe, in Diritto processuale penale, II, a cura di D. Siracusano, A. Galati, G. ranchina, E. Zappalà, Milano, 2011, 697).
Previa autorizzazione del giudice procedente, il magistrato del pubblico ministero e il difensore hanno pure il diritto di ottenere analoga certificazione relativa alle persone che acquisiscano la qualifica di persona offesa o testimone, «per le finalità riconosciute dal codice di procedura penale» (artt. 21, co. 2, e 22 d.P.R. n. 313/2002).
Certificazioni dal casellario giudiziale – che attengono a tre tipi di certificati: generale, penale e civile (art. 23 d.P.R. n. 313/2002) –, dal casellario dei carichi pendenti (art. 27 d.P.R. n. 313/2002) e dall’anagrafe delle sanzioni amministrative o dei carichi pendenti per illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 31 d.P.R. n. 313/2002) possono essere richieste anche dalla persona cui le iscrizioni si riferiscono, la quale ha il diritto di ottenerle senza motivare la domanda. La relativa disciplina esclude dalla certificazione una serie di provvedimenti la cui conoscenza non appare particolarmente indicativa al fine di delineare la fisionomia giudiziaria della persona alla quale si riferiscono (artt. 27 e 31, co. 2, d.P.R. n. 313/2002). In particolare, il certificato generale e quello penale non riferiranno delle condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 175 c.p. (purché il beneficio non sia stato revocato), delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti e dei decreti penali, dei provvedimenti per reati di competenza del giudice di pace (anche se da questi non emessi). Si segnala, inoltre, che se è stata dichiarata la riabilitazione specialeper i fatti commessi dai minori degli anni diciotto, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore (artt. 24 e 25, co. 2, d.P.R. n. 313/2002).
Le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi, infine, hanno il diritto di ottenere i medesimi certificati che possono essere richiesti dall’interessato (purché relativi a persone maggiori di età) quando tali certificazioni siano necessarie per provvedere ad un atto delle loro funzioni (artt. 28 e 32 d.P.R. n. 313/2002). Se il certificato del casellario giudiziale è rilasciato a fini elettorali, si fa menzione soltanto dei provvedimenti che possono incidere sul diritto di elettorato (art. 29 d.P.R. n. 313/2002).
Nel funzionamento del servizio del casellario giudiziale, dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti possono sorgere delle questioni di natura interpretativa in ordine alla sussistenza o meno dell’obbligo di certe iscrizioni, alla loro eliminazione, o al rilascio dei relativi certificati ed il loro contenuto. La competenza a decidere su tutte le questioni concernenti le iscrizioni, le eliminazioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti è del tribunale in composizione monocratica del luogo dove ha sede l’ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona alla quale è riferita l’iscrizione o la relativa certificazione o il Tribunale di Roma per le persone nate all’estero o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato (art. 40, co. 1, d.P.R. n. 313/2002).
Per quanto concerne, invece, le questioni legate all’anagrafe delle sanzioni amministrative e dei carichi pendenti per illeciti amministrativi derivanti da reato, è competente il tribunale in composizione monocratica di Roma (art. 40, co. 2, d.P.R. n. 313/2002).
Il procedimento da seguire è quello prescritto dall’art. 666 c.p.p. per la trattazione delle questioni innanzi al giudice dell’esecuzione. In più, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il giudice del casellario deve individuarsi nel tribunale monocratico della sede della circoscrizione, quello presso cui è posto l’ufficio locale del casellario e ciò è stato disposto al fine di favorire una prossimità anche fisica ed una stabilità dei rapporti tra gli uffici operativi e il magistrato persona fisica che deve risolvere le questioni concernenti le iscrizioni e i certificati, tenuto conto che tali questioni possono avere anche natura parzialmente tecnica e non solo giuridica (Cass. pen., 28.6.2012, n. 33089). Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che la procedura indicata va sempre seguita, anche quando si tratti di questione concernente l’errore materiale in cui sia incorso l’operatore che ha inserito i dati nell’archivio elettronico (Cass. pen., 6.5.2003, n. 24274). Orbene, si osserva come sia la disciplina normativa che la sua applicazione in sede giurisprudenziale depongono per ritenere che il solo meccanismo di iscrizione sia attribuito agli uffici amministrativi, mentre ogni correzione del dato inserito nonpuò essere rimessa agli stessi uffici o, addirittura, agli operatori addetti alle macchine. La scelta appare senza dubbio condivisibile in considerazione della rilevanza che l’iscrizione e la relativa certificazione assumono, sia ai fini di conservazione sia a quelli di consultazione e, dunque, di destinazione del dato anche all’autorità giudiziaria. Rimettere al giudice la competenza a decidere sulle questioni de quibus significa, dunque, assicurare il controllo e la verifica sulla esattezza e/o sulla completezza del dato contenuto nel provvedimento da iscrivere (Cimadomo, D., op. cit., 392). Giova pure rammentare che il provvedimento decisorio assume la forma dell’ordinanza impugnabilecon ricorsoper cassazione (art. 666, co. 6, c.p.p.) che non ha effetto sospensivo, a meno che il giudice che l’ha emesso disponga diversamente (art. 666, co. 7, c.p.p.).
Lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario può essere considerato una forma di assistenza giudiziaria a supporto dei sistemi penali nazionali dei Paesi dell’Unione europea (Gialuz, M., Il casellario giudiziario europeo: una frontiera dell’integrazione in materia penale, in Cooperazione informativa e giustizia penale nell’Unione europea, a cura di F. Peroni e M. Gialuz, Trieste, 2009, 191). Pertanto, si è prospettata la creazione di un casellario giudiziario europeo, al fine di catalogare gli eventi criminosi che si realizzano oltre i confini del singolo Stato, permettendo agli Stati membri di conoscere la storia criminale di un soggetto. A tale riguardo, l’Unione europea ha adottato diversi strumenti normativi. In particolare, si segnalano la decisione-quadro 2009/315/GAI, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario e la decisione-quadro 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS). Tali strumenti hanno ripreso il progetto pilota Network of Judicial Registers (NJR) realizzato nel 2006 da alcuni Stati membri. L’Italia ha aderito al progetto NJR nel 2007 consentendo, così, sia la registrazione telematica, nel casellario giudiziario nazionale, delle sentenze di condanna pronunciate a carico dei cittadini italiani da parte delle Autorità giudiziarie estere, sia l’interrogazione diretta, per via telematica, dei casellari giudiziali degli altri Stati membri (per approfondimenti, Cimadomo, D., Il casellario giudiziario, in «Spazio europeo di giustizia» e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali, a cura di L. Kalb, Torino, 2012, 847). La sperimentazione ha finora accelerato notevolmente i processi di scambio delle informazioni. Si attende la ratifica delle suddette decisioni-quadro al fine di perfezionare il sistema.
Art. 666 c.p.p.; artt. 2-33, 37, 39 e 40 d.P.R. 14.11.2002, n. 313; art. 1 d.P.R. 28.11.2005, n. 289; art. 7 l. 14.3.2005, n. 41; art. 38 l. 29.11.2007, n. 222; art. 2 d.lgs. 4.3.2014, n. 39; d.m. 25.1.2007; decisione quadro 2009/315/GAI; decisione quadro 2009/316/GAI; d.m. 31.10.2012.
Canevelli, P., Le nuove norme in tema di casellario giudiziale, in Dir. pen. e processo, 2003, 680; Chiavario, M., Diritto processuale penale. Profilo istituzionale, IV ed., Milano, 2009, 704; Cimadomo, D., I casellari e l’anagrafe, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, VI, Esecuzione e rapporti con autorità giurisdizionali straniere, a cura di L. Kalb, Torino, 2009, 373; Cimadomo, D., Il casellario giudiziario, in «Spazio europeo di giustizia» e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali, a cura di L. Kalb, Torino, 2012, 847; Cordero, F., Procedura penale, Milano, 2006, 1252; Dalia, A.A.-Ferraioli, M., Manuale di diritto processuale penale, VII ed., Padova, 2010, 799; Del Pozzo, C.U., Casellario giudiziale, in Enc. dir., VI, Milano, 1960, 366; Gialuz, M., Il casellario giudiziario europeo: una frontiera dell’integrazione in materia penale, in Cooperazione informativa e giustizia penale nell’Unione europea, a cura di F. Peroni e M. Gialuz, Trieste, 2009, 191; Kalb, L., L’esecuzione penale a carico dei minorenni, in Manuale dell’esecuzione penitenziaria, a cura di P. Corso, Bologna, 2013, 447; Mambrucchi, K., Sub art. 688 c.p.p., in Codice di procedura penale ipertestuale, a cura di A. Gaito, II ed., I, Torino, 2006, 3456; Peroni, F., La sentenza di patteggiamento, Padova, 1999, 147; Tonini, P., Manuale di procedura penale, XIII ed., Milano, 2012,966; Tranchina, G., Il sistema informativo giudiziario: casellario ed anagrafe, in Diritto processuale penale, II, a cura di D. Siracusano, A. Galati, G. Tranchina, E. Zappalà, E., Milano, 2011, 696.