CASELLARIO GIUDIZIALE (IX, p. 297)
GIUDIZIALE Sempre rimanendo fermi gli scopi giudiziarî, amministrativi e scientifici, l'istituto è ora disciplinato dal libro IV, titolo 11, capo iv del codice di procedura penale del 1930 e dalle disposizioni regolamentari contenute nel r. decr. 18 giugno 1931, n. 778. Il servizio del casellario è affidato agli uffici locali esistenti presso le procure del re e all'ufficio centrale presso il Ministero della giustizia, al quale spettano poteri di coordinamento e di controllo.
La nuova legislazione contiene innovazioni per quanto riguarda i provvedimenti da iscriversi nel casellario. In materia penale è disposta anche l'iscrizione: delle ordinanze emesse dal giudice di esecuzione e i provvedimenti del Pubblico Ministero che riguardano la pena e gli effetti penali della condanna; delle sentenze che dichiarano non colpevole il condannato pronunciate dalla Corte di cassazione o dal giudice di rinvio nel giudizio di revisione; dei provvedimenti con i quali il condannato è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale; dei decreti relativi all'applicazione, alla sostituzione e alla revoca di misure di sicurezza. In materia civile devono essere iscritti anche i provvedimenti con i quali il giudice ha ordinato il ricovero dell'interdetto e inabilitato in un manicomio o in un riformatorio e la revoca di tali provvedimenti; in materia commerciale le sentenze di omologazione del concordato e quelle che revocano il fallimento o dichiarano la riabilitazione del fallito. Devono, da ultimo, essere iscritti anche i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero. L'eliminazione delle iscrizioni dal casellario ha luogo quando dalla nascita della persona alla quale si riferiscono sono trascorsi novant'anni, o appena si ha notizia della sua accertata morte.