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caso fortuito

di Giuseppe Grisi - Dizionario di Economia e Finanza (2012)
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caso fortuito

Giuseppe Grisi

Qualunque fattore che renda inevitabile il verificarsi di un evento altrimenti improbabile, costituendone la causa rilevante. Nel diritto civile è ricorrente l’accostamento tra c. f. e forza maggiore e, anzi, si sostiene che, in quest’ambito, le due espressioni non abbiano un diverso significato, risultando distinte solo perché la prima evidenzia l’aspetto della imprevedibilità, mentre la seconda quello della irresistibilità. Si fa, in altri termini, notare che il c. f. coincide con il concetto di fatalità, mentre la forza maggiore è quella – naturale o umana – cui è impossibile resistere. Anche la Corte di Giustizia asseconda il trend all’assimilazione con il caso fortuito. L’idea che il c. f. si palesi in presenza di un evento eccezionale, imprevedibile e inevitabile è figlia della concezione oggettiva, che è oggi senza dubbio prevalente; in precedenza, tuttavia, «la dottrina, tradizionalmente influenzata dal dogma della colpa, sosteneva largamente la concezione soggettiva del fortuito come evento dannoso non prevedibile e non superabile con la normale diligenza, e quindi, in definitiva, come assenza di colpa» (M. Comporti, Le presunzioni di responsabilità, «Rivista di diritto civile», 2000, 1, 659, nota 136). Analoga evoluzione si registra in giurisprudenza.

Il caso fortuito e l’esonero da responsabilità

Nel codice civile, il richiamo al c. f. è operato in modo espresso nel testo di disposizioni in tema di fatto illecito che, anche per effetto di ciò, sono comunemente ritenute espressione di regole oggettive di responsabilità. È il caso degli artt. 2051 e 2052 c.c., dove la dimostrazione da parte del danneggiante del c. f. è la sola esimente da responsabilità. Può utilmente segnalarsi la sentenza della Cassazione 5658/2010 la quale, proprio ai fini della prova liberatoria che il custode è chiamato a fornire ai sensi dell’art. 2051 c.c., ha precisato che il fattore causale estraneo al danneggiante, per costituire c. f., deve avere una efficacia causale di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l’evento lesivo (si è, pertanto, nel caso di specie negato che un eccezionale nubifragio potesse escludere la responsabilità della pubblica amministrazione per i danni derivanti dalla tracimazione delle acque, a causa dell’omessa manutenzione del sistema di smaltimento delle acque piovane).

Anche nella sfera contrattuale si rinvengono disposizioni che fanno esplicito riferimento al c. f. ai fini della esclusione della responsabilità: si possono citare, per es., l’art. 1693 c.c., disciplinante la responsabilità del vettore per la perdita e l’avaria delle cose consegnategli per il trasporto e l’art. 1839 c.c., concernente la responsabilità della banca esercente il servizio di cassette di sicurezza. Il c. f. non è invece menzionato nella norma generale in tema di responsabilità per inadempimento di obbligazioni – vale a dire l’art. 1218 c.c. – che come causa di esonero da responsabilità identifica l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore. Il rapporto tra quest’ultima e il c. f. è controverso, ma un certo credito gode la tesi secondo cui la «nozione di caso fortuito o forza maggiore nella responsabilità extracontrattuale coincide [...] con la nozione di causa d’impossibilità rilevante nel tema della responsabilità contrattuale» (C.M. Bianca, Diritto civile, 5° vol. ‘La responsabilità’, 1994). Fuori del codice civile, non poche disposizioni prevedono il c. f. ai fini dell’esclusione del risarcimento del danno e, tra queste, l’art. 141, d. legisl. 209/2005 (recante il codice delle assicurazioni private).

Vedi anche
Responsabilità civile Responsabilità civile Di responsabilità civile, oltre che in senso lato – come responsabilità derivante dalla violazione di un obbligo di diritto privato e che rientra, quindi, nella sfera dei rapporti fra privati – si parla anche, e soprattutto, per indicare la responsabilità derivante da fatto illecito ... Obbligazione Per obbligazione si intende un tipo particolare di obbligo caratterizzato sia dalla sua fonte (il contratto, il fatto illecito ed ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico: art. 1173 c.c.) che dal suo contenuto (patrimoniale). L’oggetto dedotto in obbligazione ... Codice civile È la più importante fonte normativa sui rapporti di diritto privato. L’unificazione legislativa dell’Italia (estesa alle province successivamente riunite al Regno) si compì con il r.d. 2358/1865, che approvava e pubblicava il Codice civile. Entrato in vigore il 1° gennaio 1866, esso sostituì i Codice ... diritto civile Complesso delle norme di diritto privato che si applicano a tutti i cittadini; esso viene contrapposto in genere all'altra branca in cui per tradizione si suddivide il diritto privato, e cioè il diritto commerciale. Comprende il diritto delle persone e di famiglia, i diritti reali sulla natura giuridica ...
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
Vocabolario
fortùito
fortuito fortùito (alla lat. fortüìto) agg. [dal lat. fortuītus, der. di fors «caso, sorte»]. – Che avviene per caso, senza intervento della volontà o senza ragione apparente: incontro f.; accostamento f. di parole; per una f. coincidenza;...
caṡo
caso caṡo s. m. [dal lat. casus -us, propr. «caduta», der. di cadĕre «cadere»; nel sign. 7, il lat. casus è un calco del gr. πτῶσις (che significava anch’esso propr. «caduta»)]. – 1. Avvenimento fortuito, accidentale e imprevisto: è stato...
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