cassa di risparmio
Tipologia di istituto di credito sorta in Francia e in Germania alla fine del 18° sec., per il diffondersi dell’economia monetaria e delle idee filantropiche dell’Illuminismo. La c. di r. era destinata a favorire la formazione e la raccolta del piccolo risparmio a carattere previdenziale e a tale fine svolgeva un complesso di operazioni del tutto simili a quelle delle altre imprese bancarie, da cui si distingueva per non avere scopo di lucro (i suoi utili infatti erano in parte destinati a riserva e in parte erogati per scopi di pubblica utilità).
In Italia le c. di r. furono istituite prima nelle regioni settentrionali (Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, 1822; Cassa di risparmio delle province lombarde, 1823; Cassa di risparmio di Torino, 1827 ecc.), per iniziativa spesso dei monti di pietà, quindi in quelle centrali, principalmente a opera di associazioni, e dopo il 1860 nel Mezzogiorno, dove in genere derivarono da trasformazioni di monti frumentari. La l. del 15 luglio 1888 regolò in modo uniforme le varie c. di r., sottoponendole ad autorizzazione governativa e stabilendo un fondo minimo di dotazione. Il t.u. 967/1929 stabilì che la metà degli utili annuali netti fossero destinati all’aumento del patrimonio, mentre la parte rimanente fosse impiegata in opere di beneficenza e di pubblica utilità; rafforzò poi l’intervento dell’autorità tutoria e impose la fusione d’autorità, fra loro e anche con monti di pietà, delle c. di r. di limitata consistenza finanziaria, oltre che il raggruppamento obbligatorio in federazioni. Nel corso degli anni 1990 la disciplina delle c. di r. si è ulteriormente evoluta con la loro trasformazione in S.p.a. (realizzata in seguito al d. legisl. 356/1990), con la progressiva applicazione della normativa comunitaria sull’esercizio creditizio (d. legisl. 481/1992, di attuazione della direttiva 1989/646/CEE), con il referendum popolare del 18 aprile 1993, il quale ha abrogato l’art. 2 del r.d.l. 204/1938, che attribuiva al governo il potere di nomina dei vertici delle c. di r., e con il t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con d. legisl. 385/1993, che ha totalmente assimilato le c. di r. alle aziende di credito.
Il sistema delle c. di r. è oggi articolato in aziende di credito con la veste giuridica di S.p.a. e fondazioni che perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio, intervenendo nei settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e dell’assistenza alle categorie sociali deboli, nel solco della tradizione. L’associazione di categoria, che rappresenta e tutela gli interessi generali delle c. di r. italiane e delle fondazioni di origine bancaria, è l’ACRI (Associazione Casse di Risparmio Italiane), costituita nel 1912.
Fra le c. di r. vanno citate quelle postali; esse sono gli stessi uffici postali, autorizzati dallo Stato ad agire come succursali di una c. di r., facendo a questo scopo capo alla Cassa depositi e prestiti (➔).