cassa integrazione
cassa integrazióne locuz. sost. f. – Sotto l’ampia nozione di ammortizzatori sociali rientrano varie misure e prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro. Tra queste, la Cassa integrazione guadagni (CIG), ordinaria e straordinaria, garantisce un trattamento integrativo della retribuzione al lavoratore sospeso o che presta la propria attività lavorativa a orario ridotto a causa di una contrazione dell’attività dell’impresa derivante da reali difficoltà produttive. Allo stesso tempo, consente all’impresa di affrontare situazioni di crisi evitando il ricorso a licenziamenti per riduzione di personale. Il datore di lavoro che intenda proporre domanda ha l’obbligo di dar corso a una procedura di informazione e di esame congiunto con i rappresentanti sindacali (l. 164/1975, art. 5; d.p.r. 218/2000). La scelta dei lavoratori in relazione ai quali attivare la CIG spetta al datore di lavoro, che è tuttavia tenuto a osservare i criteri concordati con i sindacati. È prevista l’applicazione di un meccanismo di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni, al fine di ripartire il sacrificio della sospensione su tutto il personale. L’impresa può discostarsi da tale meccanismo per «ragioni di ordine tecnico-organizzativo» connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, indicandone i motivi (l. 223/1991, art. 1, c. 8). La prestazione è pari all’80% dell’ultima retribuzione globale che ai lavoratori beneficiari sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le zero ore e il limite dell’orario contrattuale, ma comunque non oltre le quaranta ore settimanali. Il massimale retributivo mensile a cui è soggetto il trattamento è rivalutabile in base alla variazione annuale dell’indice ISTAT. La prestazione è erogata direttamente dal datore di lavoro per conto dell’INPS ma, nel caso di trattamento straordinario, può essere richiesta l’erogazione a carico dell’INPS se il datore di lavoro versa in una situazione di comprovata difficoltà economica (l. 223/1991, art. 2). L’integrazione salariale ordinaria (CIGO) è prevista in presenza di sospensioni o riduzioni di attività per eventi temporanei e contingenti non imputabili all’impresa (l. 164/1975, art. 1). L’integrazione può essere erogata per un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabile, in casi eccezionali, fino a dodici mesi nell’arco di un biennio (l. 164/1975, art. 6). L’integrazione salariale straordinaria (CIGS) opera nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale (l. 223/1991, art. 1) e di assoggettamento a procedure concorsuali (l. 223/1991, art. 3). L’intervento è previsto a favore delle imprese industriali che nel semestre precedente la domanda abbiano occupato in media più di 15 dipendenti, delle imprese commerciali che occupino più di 200 lavoratori, delle imprese artigiane in presenza di determinati requisiti. La durata varia in funzione della causa integrabile, ma in ogni caso, nell’ambito di ciascuna unità produttiva, i trattamenti non possono superare i 36 mesi nell’arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi (l. 223/1991, art. 1, c. 9). In presenza di determinate situazioni, settoriali o territoriali, sono state previste deroghe ai predetti limiti temporali. In alcuni settori produttivi, non rientranti nel campo di applicazione della disciplina della CIG, le imprese possono procedere a sospensioni dell’attività lavorativa sulla base di accordi sindacali aziendali istitutivi di enti bilaterali che erogano prestazioni a sostegno del reddito. Tra gli ammortizzatori sociali si deve ricordare anche l’indennità ordinaria di disoccupazione. L’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione prevede, infatti, una tutela per tutti i lavoratori dipendenti che possono rimanere privi di lavoro con perdita della relativa retribuzione. I soggetti beneficiari sono individuati dalle legge. Restano esclusi gli inoccupati, ovvero i soggetti in cerca di prima occupazione. Requisiti per il diritto sono: 52 settimane di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione; 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. Ha una durata di 8 mesi per i lavoratori con età inferiore a 50 anni; 12 mesi per i lavoratori con età superiore a 50 anni. L’indennità è pari al 60% della retribuzione per i primi 6 mesi, per il 7° e 8° mese al 50% e per i successivi al 40%. Requisiti diversi e disciplina specifica sono previsti per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola, all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti e al trattamento speciale per i lavoratori dell’edilizia. Infine, l’indennità di mobilità spetta ai lavoratori a seguito di licenziamento per riduzione o trasformazione di attività o di lavoro o per cessazione di attività; licenziamento a seguito di un periodo di cassa integrazione straordinaria se l’impresa prevede di non poter reimpiegare tutti o parte dei lavoratori sospesi. Lavoratori beneficiari sono operai, impiegati, quadri, soci lavoratori e lavoratori a domicilio. Requisiti richiesti per l’accesso sono: l’iscrizione nelle liste di mobilità compilate dai centri per l’impiego; anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi; almeno 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività e infortuni. La durata è determinata in base all’età dei lavoratori al momento del licenziamento e all’ubicazione dell’unità produttiva di appartenenza, fattori questi che possono altresì giustificare il prolungamento della durata ordinaria. In alcuni casi essa dovrebbe accompagnare il lavoratore fino alla data di maturazione di diritto al pensionamento (mobilità lunga). L’importo è determinato con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale percepito dal lavoratore, o che comunque sarebbe spettato ed è pari al 100% della misura della CIGS per i primi 12 mesi e all’80% dal 13° mese in poi.