cassa
Struttura utilizzata per conservare denaro o oggetti preziosi.
Il pagamento a pronta c. è quello effettuato a seguito della consegna della merce. Il registratore di c. è l’apparecchiatura destinata a conservare e a registrare i corrispettivi delle vendite ed emettere lo scontrino fiscale.
È lo sportello attraverso il quale i clienti possono effettuare le operazioni bancarie. Si chiama c. continua l’impianto collocato all’esterno della banca, che consente ai clienti di effettuare operazioni fuori dall’orario di apertura. La cassa di risparmio (➔) è l’istituto di credito nato con lo scopo di promuovere il risparmio privato, destinando parte degli utili a opere di pubblica utilità.
È l’istituto che amministra ed eroga contributi o prestazioni assistenziali in favore degli iscritti, generalmente appartenenti a specifiche categorie professionali.
Si dice c. la liquidità dell’azienda, ovvero l’insieme di risorse prontamente reperibili e disponibili per effettuare pagamenti, in un determinato momento dell’esercizio finanziario. La variazione che la liquidità dell’impresa subisce, in un periodo di tempo, per effetto della gestione è detta flusso di cassa (➔ cash flow) ed è determinata dalla differenza fra le uscite e le entrate monetarie. Nel rendiconto finanziario, si distingue tra: flussi della gestione operativa (ricavi derivanti dalla vendita di beni e servizi, costi per l’acquisto di materie prime, pagamenti effettuati in favore dei dipendenti, pagamenti o rimborsi di carattere fiscale); flussi derivanti da attività d’investimento (acquisto o vendita di immobilizzazioni materiali e immateriali, acquisto o vendita di strumenti finanziari, interessi o dividendi percepiti); flussi relativi all’attività di finanziamento (interessi pagati per l’indebitamento aziendale, somme impiegate per l’ammortamento dei prestiti, acquisto di azioni proprie, erogazione dei dividendi in favore dei soci).
È il criterio d’imputazione del reddito, che impone di contabilizzare le entrate e le uscite monetarie al momento dell’effettiva percezione o corresponsione del saldo economico. Detto principio cristallizza il momento impositivo nell’esercizio finanziario in cui il flusso di c. si realizza, prescindendo dal periodo in cui sorge il diritto a ricevere o pagare il relativo corrispettivo. In base all’art. 54 del d.p.r. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, TUIR), il principio di c. deve essere obbligatoriamente seguito per la determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni (il cosiddetto reddito da lavoro autonomo). Per quanto concerne la determinazione del reddito da lavoro dipendente e assimilati (art. 51 del TUIR), vale il principio di c. ‘allargata’: pertanto, per determinare il momento impositivo, occorre valutare quando il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nella disponibilità del percettore. Al principio di c. si contrappone quello di competenza che, al contrario, prende in esame il momento in cui le obbligazioni giuridiche si perfezionano.