CATASTO
(IX, p. 437; App. II, I, p. 535; IV, I, p. 387)
Nessuna nuova disciplina normativa in questi ultimi anni è intervenuta in tema di c., che pertanto continua a essere regolato dalle leggi emanate in precedenza. Permane tuttavia assai viva l'esigenza di un provvedimento legislativo organico volto a risolvere le negative conseguenze del mancato aggiornamento catastale, che si riflettono soprattutto sul versante della esatta determinazione dei redditi immobiliari e fondiari e sulla misura delle relative imposte.
A quest'ultimo riguardo è significativa la strada percorsa dal governo italiano, allorché ha affrontato la materia degli accertamenti dei redditi dei fabbricati e della determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture.
Nel relativo decreto-legge, più volte varato dal governo e mai convertito in legge dal Parlamento nei termini stabiliti, e di recente nuovamente riproposto (D.L. 25 settembre 1989, n. 330, in G.U. 226 del 27 settembre 1989), di fronte alla carenza di dati catastali aggiornati, si è dovuto stabilire − nel campo degli immobili − il ricorso a tariffe d'estimo per unità immobiliari similari e − per quanto riguarda i terreni − il ricorso, in caso di mancata corrispondenza tra le colture effettivamente praticate e quelle risultanti dal c., a una tariffa d'estimo media da determinarsi secondo criteri stabiliti dallo stesso decreto-legge (art. 10).
Si tratta di espedienti che, rassegnandosi a una obiettiva situazione di ritardi sulla ricognizione catastale, mirano a realizzare nel tempo breve una parvenza di effettiva corrispondenza tra la situazione immobiliare e fondiaria e la sua vera qualificazione catastale.
Non vanno peraltro taciute le iniziative più organiche assunte di recente dallo stesso governo in materia. Ci si riferisce, in particolare, al disegno di legge presentato dal ministero delle Finanze nel corso della decima legislatura e all'esame del Senato con il n. 1781. Con tale provvedimento, intitolato "Disposizioni per il finanziamento di interventi straordinari per l'aggiornamento del catasto edilizio urbano e del catasto terreni", si mira, come è riferito nella relazione che lo accompagna, "a realizzare una maggiore efficienza del sistema catastale mediante taluni interventi di carattere straordinario volti alla eliminazione dell'arretrato, affiancandosi, per il conseguimento di tale obiettivo, alle disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informatico delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle Finanze, che consentiranno la gestione automatizzata del catasto edilizio urbano e del catasto terreni".
Con esso si prende altresì atto che allo stato attuale, se si vuole un c. aggiornato non solo sotto l'aspetto burocratico di pratiche evase, occorre intervenire sulla stessa cartografia catastale procedendo a una nuova rilevazione aerofotogrammetrica dell'intero territorio, dal momento che quella esistente non rappresenta più la reale situazione dei luoghi.
Inoltre viene anche affrontata la questione della revisione degli estimi del c. edilizio urbano, che avrebbe dovuto essere effettuata entro il 1990, in base alla legge 7 marzo 1986, n. 60, nella quale è stato convertito, con modificazioni, il D.L. 6 gennaio 1986, n. 2. Opportunamente, il citato disegno di legge stabilisce che la revisione degli estimi del c. edilizio urbano venga condotta, per tutto il territorio nazionale, contestualmente alla revisione del classamento da ultimarsi entro il 1993.
L'abbinamento delle due operazioni "consentirà all'amministrazione finanziaria − è detto nella relazione − di operare con l'indispensabile razionalità, in quanto potranno essere esaminati contemporaneamente due aspetti tra di loro strettamente legati (classamento ed estimo) degli stessi beni immobili. È infatti da rilevare che l'attuale attribuzione agli immobili della categoria e classe catastali, in relazione alle trasformazioni socio-economiche verificatesi nella quasi totalità dei comuni italiani, non risponde più alla realtà immobiliare, per cui un'operazione di revisione degli estimi, non correlata con quella del classamento, non assicurerebbe la auspicata perequazione delle rendite fondiarie".
Si tratta di interventi quanto mai necessari in vista di una modernizzazione del c., necessaria per assecondare lo sforzo di razionalizzare le entrate dello stato e di consentire che il loro gettito − sul versante delle imposte dirette − sia proporzionato all'effettiva consistenza delle proprietà immobiliari e fondiarie.
Tali interventi sono oltremodo necessari anche per rendere omogenee le mappe catastali, sol che si consideri che esistono consistenti zone ancora interessate da mappe catastali acquisite da vecchi c. preunitari e rappresentate come fogli a perimetro aperto mentre altre zone, pur rappresentate con mappe a perimetro chiuso, risultano invece rilevate in una scala 1: 4000 in quanto al momento del rilievo − risalente al primo periodo di formazione del c. italiano − rappresentavano zone interessate da ampi latifondi, e quindi di irrilevante suddivisione particellare, o aree da assoggettare a bonifica o anche zone costiere dove l'interesse agronomico era scarso.
Bibl.: A. Jacondini, Il rinnovamento del catasto e i nuovi orientamenti per l'imposta sui redditi agrari, in Rassegna mensile imposte dirette, 1978, pp. 771 ss.; N. D'Amati, Profili costituzionali del Catasto, in Rassegna tributaria, ii, 1986, pp. 699 ss.