CAUZIONE (dal lat. cautio; fr. caution; sp. caución; ted. Kaution; ingl. caution)
Il termine cauzione in senso ampio comprende istituti di varia struttura, i quali perseguono lo scopo di garantire il creditore contro le inesatte interpretazioni del contratto, contro l'inefficienza patrimoniale o la cattiva volontà del debitore: negozî di accertamento, clausole penali, caparre, garanzie reali e personali. Anche nella storia il termine cauzione ha assunto diversi significati. Nel diritto romano esistono la cautio iudicatum solvi, per la quale si garantivano la res aestimata e le spese della lite, la cautio damni infecti corrispondente all'art. 699 cod. civ., le cautiones praedibus praedisque, che s'imponevano agli appaltatori d'imposte, ecc. Nel diritto comune si accrebbe il numero delle cauzioni processuali (Wadia), fra cui è da menzionare la nuova forma di cautio iudicatum solvi, imposta agli stranieri per assicurare al cittadino il pagamento delle spese giudiziali (in Francia vige ancora per l'art. 16 cod. proc. civ., modificato dalla legge 1 maggio 1895, ma è abrogata riguardo agl'Italiani e ai sudditi degli stati firmatarî della convenzione di procedura civile dell'Aia 17 luglio 1905).
Nel diritto italiano odierno s'intende per cauzione il contratto accessorio, con il quale si dà una cosa mobile a garanzia degli obblighi dipendenti da un altro atto giuridico. Le cauzioni si distinguono a seconda dell'oggetto e della causa. Per il primo criterio possono assumere la figura del pegno, se la garanzia è reale, e della fideiussione, se è personale. Per il secondo criterio di distinzione si enumerano: 1. cauzioni contrattuali, derivanti dalla volontà delle parti, le quali, con lo stipulare la cauzione, han di mira la sicurezza degli obblighi derivanti dall'obbligazione principale; 2. cauzioni legali, le quali sono imposte direttamente dalla legge o a chi esercita alcune professioni o uffici nell'interesse della collettività o a chi compie atti o stringe contratti d' importanza pubblica; 3. cauzioni giudiziali, che devono essere attuate dal giudice e che sono a carico di chi compie atti giudiziarî. Se la garanzia è reale, dall'asserita assimilazione della cauzione col pegno deriva: che la cauzione è perfetta (art. 1882 cod. civ.) soltanto se la cosa è consegnata o è rimasta in potere del creditore o d'un terzo eletto dalle parti; e che la cauzione è indivisibile (art. 1889 cod. civ.), ossia colui che l'ha prestata può richiederla soltanto se abbia assolto integralmente gli obblighi del rapporto principale. Dal suo carattere accessorio deriva inoltre (art. 1899) che la cauzione sussiste soltanto se l'obbligazione principale è valida. In particolare se l'oggetto è un titolo di credito, si applica l'art. 455 cod. di comm., il quale statuisce che il titolo dato in cauzione dev'essere girato con la clausola "valuta in garantia"; se l'oggetto è una somma di denaro, gl'interessi da essa prodotti si imputano agl'interessi dovuti o, se questi non vi siano, all'oggetto dell'obbligazione principale (art. 1886 cod. civ.). L'effetto principale della cauzione consiste nel diritto di ritenzione spettante al garantito sull'oggetto di essa, qualora l'obbligazione principale non sia adempiuta oppure si avverino a danno del garantito quei fatti, a salvaguardia dei quali era stata prestata. Questo principio ha due limitazioni; dato il carattere accessorio della cauzione, il diritto di ritenzione non è possibile, quando l'obbligazione principale non sia eseguita perché invalida; qualora poi la cauzione sia prestata per danni eventuali, il diritto di ritenzione è ammesso soltanto dopo che i danni siano liquidati. Per la disciplina delle cauzioni personali, v. fideiussione.
Cauzioni contrattuali. - Per quelle stabilite dai privati valgono le regole generali tracciate prima. Maggiore importanza, perché disciplinate da leggi speciali, hanno quelle che il regolamento di contabilità dello stato (r. decr. legge 23 maggio 1924, n. 827) impone di prestare a chi contratti con lo stato a garanzia dell'esatta esecuzione del contratto.
Nei contratti con lo stato la cauzione dev'essere prestata in numerario, oppure in titoli di stato o garantiti dallo stato al valore di borsa, o con deposito vincolato dei detti valori alla Cassa depositi e prestiti; in via d'eccezione si può accettare anche una semplice fideiussione, nei casi tassativi indicati dall'art. 54 del regolamento suddetto. Tuttavia l'amministrazione può prescindere dal chiedere la cauzione a ditte nazionali o straniere, di notoria solidità, che forniscano materiali tassativamente elencati. La cauzione è restituita dopo il collaudo. Analogo alla cauzione per l'esecuzione è il deposito da prestarsi dai concorrenti ai pubblici incanti per l'aggiudicazione di lavori per conto della pubblica amministrazione. Alla cauzione si collega infine il deposito di garanzia imposto agli operai temporanei delle amministrazioni statali (art. 72 segg. del testo unico sullo stato giuridico dei salariati dello stato, approvato con r. decr. 24 dicembre 1924, n. 2114).
Cauzioni legali. - Data l'ampiezza della fonte da cui derivano, si distinguono in: a) Cauzioni di diritto privaio. - A mo' d'esempio s'indicano le cauzioni stabilite: a carico dei parenti immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente (art. 26 cod. civ.), a carico del tutore che ammininistra i beni del minore (articoli 292, 293 cod. civ.), a carico dell'usufruttuario (articoli 497, 498 cod. civ.), a carico dell'erede o del legatario, ai quali incomba un obbligo di fare o non fare (art. 855 cod. civ.), a carico dell'erede con beneficio d'inventario (art. 975 cod. civ.), a carico del traente o dei giranti d'una cambiale protestata e a favore di chi ha pagato (articoli 314, 315 cod. comm.), a carico dell'assicurato e dell'assicuratore, in caso di fallimento o di liquidazione di uno o dell'altro (art. 433 cod. comm.).
b) Cauzioni dei contabili dello stato. - Per varie ragioni la vigente legge sulla contabilità dello stato (r. decr. legge 18 novembre 1923, n. 2440) le ha soppresse di regola per tutti i contabili impiegati di ruolo, mantenendole invece quando la contabilità sia affidata a persone o a istituti estranei alla pubblica amministrazione, e quando siano stabilite a garanzia d'interessi privati. La cauzione, oltre che nei modi indicati per i contratti con la pubblica amministrazione, può essere prestata con ipoteca di primo grado su stabili, ecc. La Corte dei conti controlla se le cauzioni dei contabili di stato siano prestate e se siano legittimamente svincolate o incamerate. I contabili, ai quali è imposta la cauzione, sono: a) i titolari dei banchi lotto (r. decr. 15 febbraio 1925, n. 378); b) i titolari delle agenzie postali e telegrafiche (r. decr. 7 maggio 1925, n. 794; c) i ricevitori e spacciatori all'ingrosso dei generi di privativa (r. decr. 26 aprile 1923, n. 1002); d) il contabile cassiere del Provveditorato generale dello stato (art. 10 r. decr. 15 luglio 1923, n. 1923); e) l'assuntore dei servizî d'esattoria comunale, ricevitoria e cassa provinciale (r. decr 17 ottobre 1922, n. 1401, e regolamento 15 settembre 1923, n. 2090). Alcuni impiegati dell'amministrazione statale sono tenuti a prestare cauzione nell'interesse dei privati: per es. impiegati delle prefetture e conservatori d'ipoteche.
c) Cauzioni di cittadini che coprono cariche od esercitano uffici o professioni d'interesse generale. - Alla prima categoria appartengono gli amministratori delle società anonime (art. 123 cod. di comm.) e cooperative (art. 221 cod. di comm.). Alla seconda gli agenti di cambio (r. decr. 9 aprile 1925, n. 376; r. decr. legge 26 giugno 1925, n. 1047), gli ufficiali giudiziarî (legge 24 marzo 1921, n.298, art. 4, e regolamento 19 ottobre 1922, n. 1473), i notai (legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, art. 18 segg.), le società di assicurazioni sulla vita e tontinarie (art. 145 cod. co., r. decr. 19 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).
Cauzioni giudiziali. - Spetta al giudice imporne l'obbligo e la misura a chi compie determinati atti giudiziali. Esse (art. 330 cod. proc. civ.) possono prestarsi o con fideiussione personale o depositando numerario o rendite del debito pubblico nella cancelleria competente o versando la somma stessa alla Cassa depositi e prestiti oppure alle casse di risparmio e rimettendone la ricevuta al cancelliere. Cauzioni giudiziali sono dovute, per es.: da chi ottenga la libertà provvisoria (art. 336 cod. proc. pen.), da chi denunci la nuova opera (art. 698 cod. civ.), da chi chieda provvedimenti al pretore per danno temuto (art. 699 cod. civ.), per esecuzione provvisoria di sentenza (art. 363 cod. proc. civ.), per domanda in separazione di mobili pignorati (art. 697 cod. proc. civ.), ecc.
V. responsabilità e contratto.
Bibl.: E. Vicario, La Corte dei conti in Italia, con appendice, Milano s. a.; Pasini, Legge sulla istituzione della Corte dei conti, Torino 1883; Rostagno, Contabilità di stato, 2ª ed., Milano s. a.; id., La Corte dei conti, Milano 1929; De Cupis, Legge sulla amministrazione e contabilità dello stato, Torino 1899; Sera, Commento alla legge sulla riscossione delle imposte dirette, Roma 1922; La Torre, Codice esattoriale, Milano 1923; Astengo e Berio, La legge sulla riscossione delle imposte dirette, Roma 1905; Windscheid, Diritto delle Pandette, trad. di Fadda e Bensa, Torino 1926, part. par. 134 e nota G (IV, p. 730); Fadda, Lezioni sulle garanzie delle obbligazioni, Napoli 1896-97; Fr. Perrone, Di una questione in tema di cauzioni, Napoli 1900; Giorgi, Teoria delle obbligazioni, II, Firenze 1907; Cagli, Cauzione, in Dizion. del diritto privato, I, p. 856; G. Leoni, Cautio e cauzione, in Digesto italiano, VII, i, p. 658.