CAVE E TORBIERE (IX, p. 510; XXIII, p. 390)
Legislazione. - L'art. 117 Cost. ha attribuito alle regioni a statuto normale la competenza a emanare leggi in materia di c. e t., nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato e sempre che non sorga contrasto con l'interesse nazionale e con quello delle altre regioni. Le regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta) hanno in materia di c. e t. potestà legislativa esclusiva.
In attuazione delle disposizioni costituzionali l'art. 11 l. 16 maggio 1970, n. 281, ha trasferito al patrimonio indisponibile delle regioni a statuto normale le c. e le t., "quando la disponibilità è sottratta al proprietario del suolo". Il d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, ha poi trasferito ad esse la vigilanza sull'utilizzazione delle c. e delle t., il potere di sottrarre al proprietario la loro disponibilità nel caso di totale o parziale inutilizzazione del giacimento e la disciplina dei consorzi tra i proprietari di esse. I principi generali in materia sono ancora quelli contenuti nel R.D. 29 luglio 1927, n. 1443. Peraltro, si è avuto nel corso del tempo un profondo mutamento, tanto che, mentre in relazione all'art. 42 Cost., che tutela il diritto di proprietà, si era posta in dubbio la costituzionalità dell'art. 45 del decreto predetto, il quale prevede la possibilità dell'espropriazione senza indennizzo delle c. e delle t. non utilizzate (ma la Corte costituzionale con sentenza 9 marzo 1967, n. 20, ha ritenuto la legittimità costituzionale della norma), ora all'inverso si è posto il problema di abbandonare l'attuale regime privatistico. La tendenza è quella di disciplinare l'attività di ricerca e di coltivazione mediante un provvedimento di autorizzazione e, secondo taluni, di concessione, ciò che importerebbe un trasferimento di tutte le c. e t. al patrimonio indisponibile delle regioni. Tale tendenza è anche in relazione all'esigenza sempre più avvertita di una tutela del paesaggio, spesso deturpato dallo sfruttamento indiscriminato di cave. Manifestazione culminante di tale tendenza è stata la l. 29 novembre 1971, n. 1097, che ha vietato lo sfruttamento delle c. nei Colli Euganei. Talune regioni hanno nel frattempo emanato varie norme. La regione siciliana, che ha competenza esclusiva anche per le miniere, già con l. reg. 10 ottobre 1956, n. 54, aveva disciplinato tutta la materia, ripetendo in gran parte le disposizioni contenute nella legge statale del 1927. In analogo modo aveva provveduto la Sardegna con l. reg. 7 maggio 1957, n. 15. Quasi tutte le altre regioni hanno finora emanato solo norme provvisorie, ripartendo principalmente i poteri attribuiti ad esse tra i loro organi. La regione Emilia-Romagna ha, con l. 26 gennaio 1976 n. 8, disciplinato organicamente la materia, prevedendo l'obbligo da parte dei comuni di adottare un piano delle attività estrattive, formulato sulla base delle indicazioni fornite da una commissione consultiva regionale. È prevista inoltre l'autorizzazione alla coltivazione delle c. e sono dettate particolari prescrizioni a tutela dell'ambiente. La regione Friuli-Venezia Giulia ha, con la l. 16 agosto 1974, n. 16, principalmente tutelato l'ambiente, prevedendo particolari obblighi nell'esercizio della coltivazione.
Bibl.: Spagnuolo-Vigorita, Cave e torbiere, in Enciclopedia del diritto, VI, Milano 1960; G. M. Abbate, Il diritto minerario in Italia, Palermo 1970; W. D'Avanzo, Corso di diritto minerario, Roma 1970.