cessione
Atto con cui un soggetto cede a un terzo un bene materiale o immateriale. Il termine è particolarmente usato in diritto, per indicare istituti diversi che hanno in comune il concetto del trasferimento di un bene da un soggetto a un altro.
La c. d’azienda (o di un suo ramo) è il trasferimento del diritto di esercizio di una determinata attività, dall’imprenditore a un altro soggetto, contro un corrispettivo che può essere stabilito in denaro o in quote/azioni dell’azienda. Quando il corrispettivo è rappresentato da denaro, si parla di c. in senso stretto; quando l’imprenditore cede l’impresa a una società neocostituita o preesistente, ricevendone in cambio quote/azioni, si parla di c. per apporto. La c. d’azienda comporta che l’acquirente subentri in tutti i contratti in corso e che il venditore, per 5 anni, non possa esercitare attività concorrente, idonea ad attrarre la clientela dell’impresa ceduta. La c. d’azienda si compie, normalmente, a seguito di compravendita, successione, donazione, affitto o usufrutto.
Con la c. dei beni ai creditori (cessio bonorum), contratto che deve essere redatto, pena nullità, in forma scritta, il debitore incarica i propri creditori di liquidare le sue attività e di ripartirsi tra loro il ricavato, in soddisfacimento dei crediti vantati. È un modo, questo, per dirimere le controversie, evitando lunghe e dispendiose procedure esecutive.
La c. del contratto è il trasferimento della posizione contrattuale da un soggetto a un terzo che diventa così, a sua volta, parte del contratto originario, salvo il consenso del contraente ceduto. Una delle condizioni per la c. del contratto è che questo sia a prestazioni corrispettive, cioè che da esso sorgano obbligazioni a carico di entrambe le parti, in modo che ognuna sia al tempo stesso creditrice e debitrice nei confronti dell’altra; il trasferimento di un rapporto contrattuale è subordinato al consenso della parte ceduta.
La c. del credito è il trasferimento di un diritto di credito da un soggetto a un altro, mentre la c. del debito è il trasferimento dell’obbligazione ad adempiere una determinata prestazione.
La c. del quinto dello stipendio è un particolare prestito che lo Stato concede, a modesto tasso d’interesse, ai suoi dipendenti, in misura proporzionale al loro reddito. Tale prestito viene restituito con la c. di quote dello stipendio o del salario (fino a 1/5 dell’ammontare degli emolumenti), trattenute mensilmente per un periodo di 5 o 10 anni. Per estensione, si utilizza la stessa espressione anche per l’analoga forma di prestito che alcune società finanziarie private concedono a percettori di reddito fisso.
La c. territoriale è un accordo internazionale con il quale uno Stato, titolare del diritto di sovranità su un determinato territorio, trasmette tale diritto a un altro Stato.