CHIANTI (IX, p. 990)
I vini di Chianti. - La questione della tutela del vino tipico Chianti, e della definizione legale di questo vino era stata risolta, grazie all'opera d'un'apposita commissione nominata dai ministeri dell'Agricoltura e delle Corporazioni. In seguito al parere di tale commissione, espresso in una voluminosa relazione, venne emanato il decreto ministeriale 31 luglio 1932, il quale stabiliva che, agli effetti della legge 10 luglio 1930, n. 1164 per la difesa dei vini tipici e del relativo regolamento 20 novembre 1930, n. 1836, il territorio di produzione del vino tipico Chianti è costituito di sette zone di produzione, denominate: Chianti classico, Montalbano, Rùfina, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colli Aretini, Colline Pisane. E le 7 zone suddette venivano esattamente delimitate dal citato decreto.
Sostanzialmente, la zona del Chianti classico corrisponde a quella, descritta, del Chianti geografico, solo alquanto ampliata; le altre zone sono in parte contigue alla precedente, alcune però ne sono isolate da tratti più o meno estesi di territorio non tutelato (così le zone delle Colline Pisane, dei Colli Senesi e, in parte, dei Colli Aretini).
Per la tutela del vino tipico Chianti, su proposta della commissione, il Ministero dell'agricoltura aveva stabilito che sui recipienti che contengono detto vino, oltre al marchio del Consorzio del vino Chianti, doveva aggiungersi obbligatoriamente da tutti i consorziati una striscia che portasse la denominazione della provenienza, e precisamente: Chianti classico, Montalbano, Rufina, ecc. La costituzione del consorzio però non avvenne, non essendosi raggiunto l'accordo fra le provincie interessate. Oggi la questione è nuovamente sub iudice, in seguito ai nuovi criterî per la tutela dei vini pregiati, sanciti dalla legge 10 giugno 1937, n. 1266.
Bibl.: Per la tutela del vino Chianti e degli altri vini tipici toscani. Relazione della commissione interministeriale per la delimitazione del territorio del vino Chianti, Bologna 1932.