CIRCOSCRIZIONE
Il concetto di circoscrizione è intimamente legato all'altro di territorio: dato un territorio sul quale si eserciti la giurisdizione di un'autorità centrale, la circoscrizione potrà essere identificata con una parte di questo territorio sulla quale esplicano i loro poteri autorità soltanto locali, cioè con competenza ristretta alla porzione di territorio o "circoscrizione" affidata alla loro giurisdizione. Si hanno circoscrizioni così nell'ordinamento dello Stato, come di altri enti dipendenti dallo Stato (anche il comune, per es., può essere diviso in circoscrizioni: capoluogo, frazioni, quartieri), come anche della Chiesa.
Circoscrizioni statali.
La circoscrizione nasce, nell'ordinamento statale, come riconoscimento necessario, per il migliore raggiungimento degli scopi della pubblica amministrazione, di specifici interessi economici, sociali, politici, derivanti da tradizioni, usi, costumi proprî a particolari nuclei di quella collettività più ampia, in cui si configura lo stato. I suddetti interessi, considerati sotto tale profilo e nel loro complesso, dànno vita al concetto generico di circoscrizione amministrativa. La quale, poi deve essere riferita alle singole categorie degl'interessi suaccennati, per corrispondere col maggiore possibile beneficio alla loro attuazione; e quindi si fraziona in circoscrizioni speciali, ognuna rispondente a una determinata esigenza o a un determinato servizio; fra i quali servizî è da considerare, senza dubbio, preminente quello dell'amministrazione della giustizia, che dà origine appunto alla circoscrizione giudiziaria.
La formazione della circoscrizione territoriale in ogni stato civile deriva per una parte dalla storia del paese e riflette tradizioni, usi e costumi delle unità naturali formatesi nel tempo, per l'altra si collega all'ordinamento dello stato che armonizza tutti i suoi istituti a un fine unico e generale. La varietà degl'interessi generali e locali fa sorgere accanto alla circoscrizione fondamentale politico-amministrativa, che è appunto quella che più risente delle vicende storiche della nazione, una quantità di altre circoscrizioni destinate a soddisfare particolari necessità sociali e a ordinare determinati servizî. Né mancano circoscrizioni aventi soltanto un valore storico e tradizionale senza collegamento alcuno con l'ordinamento positivo dello stato, quali, in Italia, le regioni o compartimenti; e nemmeno circoscrizioni parziali, spesso con confini non bene delimitati come ad esempio, per l'Italia, la Brianza, il Monferrato, il Casentino, il Mugello, il Chianti ed altre moltissime.
Circoscrizione amministrativa. - Si chiama circoscrizione amministrativa quella parte più o meno vasta del territorio dello stato, che, esattamente determinata, fissa la sede e delimita la competenza di ciascuno dei diversi uffici locali dell'amministrazione governativa. L'amministrazione centrale, governativa per eccellenza, si distingue in generale e speciale: la prima è caratterizzata da un complesso di scopi, di servizî pubblici da attuare, e dal fatto di dirigersi a mantenere la suprema unità amministrativa non in questo e quel campo dell'attività statale, ma in tutta quanta la vita dello stato; la seconda, pur riconnettendosi alla prima, ha invece uno scopo esclusivamente limitato a un solo servizio, a una materia determinata. Tale distinzione si riproduce a proposit0 degli uffici locali e delle circoscrizioni. Gli uffici centrali dell'amministrazione generale costituiscono gli uffici essenziali, fondamentali: di essi organo massimo è quello che, considerato nell'insieme degli organi componenti (ministeri), prende il nome di "governo"; i dipendenti uffici locali ne riproducono localmente i caratteri: essi quindi rappresentano, nelle località, il potere centrale nell'unità sua completa, nell'insieme dei suoi aspetti. L'attività invece degli uffici locali dell'amministrazione speciale dipende, quando non è determinata dalla stessa legge, da ciascun dicastero centrale e si lascia facilmente circoscrivere solo che si abbia riguardo a quel dato servizio cui in particolar modo provvede quest'ultimo; a ciascuno di essi mette localmente capo il concetto dell'unità dello speciale servizio cui esso è preposto rappresentando quindi il potere centrale non nella sua interezza, ma sotto l'uno o l'altro dei suoi diversi aspetti. Ora, a ciascuna di tali branche dell'amministrazione governativa locale corrisponde, di regola, una partizione del territorio dello stato in circoscrizioni amministrative, anch'esse divise in generali e speciali: generali per gli uffici locali dell'amministrazione generale, speciali per un determinato servizio.
Le circoscrizioni generali sono più specialmente quelle che rappresentando la divisione amministrativa organica dello stato, determinano la sede e delimitano la competenza dei fondamentali uffici locali. Ragioni di evidente opportunità politica suggeriscon0 di concentrare le competenze dei varî supremi uffici centrali, relative a compiti generali e comuni a tutti i diversi rami della pubblica amministrazione e il cui adempimento è necessario e indispensabile in tutte le diverse parti, nessuna esclusa, del territorio, in uffici distribuiti gerarchicamente in tali circoscrizioni e mettenti capo a un ufficio direttivo superiore: questo, a meglio affermare sui luoghi, con più visibile ed energico segno, la forza dell'idea unitaria di tutta l'amministrazione, si pone in essi come il rappresentante più elevato e più completo del governo centrale, come la suprema autorità coordinatrice di tutta quanta la vita locale. Così, mentre la capitale dello stato rappresenta di questo, per così dire, la testa, il cervello, i diversi uffici locali dell'amministrazione generale, distribuiti nelle relative circoscrizioni, ne rappresentano, se così è lecito esprimersi, la colonna vertebrale. Data perciò la loro fondamentale importanza, ne consegue che siano, di regola, a tali uffici subordinati quelli che, appartenenti all'amministrazione speciale, trovano la loro sede nelle circoscrizioni speciali; queste, se talora coincidono, possono talora essere diverse dalle generali, dipendentemente dalle esigenze degli speciali bisogni alle quali esse son destinate a provvedere.
Avuto infatti riguardo al modo col quale si può procedere per fissare la sede locale dei diversi uffici, un primo elementare criterio di convenienza soccorre: gli uffici dell'amministrazione speciale devono trovare la sede più adatta là dove la necessità degli speciali servizî, che si deve disimpegnare, si fa più vivamente sentire: è la natura del servizio che deve determinarne i limiti territoriali e, quindi, la circoscrizione, non già viceversa.
Le circoscrizioni non devono, in genere, essere troppo piccole affinché i vincoli che legano le singole parti al tutto non riescano soverchianti, né troppo vaste affinché i vincoli stessi non siano troppo attenuati; posizione e condizioni geografiche, inoltre, che facilitino od ostacolino le comunicazioni fra le diverse località della circoscrizione oppure i rapporti tra amministrati ed amministratori, condizioni relative alla maggiore o minor densità della popolazione, omogeneità d'interessi, possono esercitare grande influenza sul modo di procedere alla loro formazione. In genere poi, dato che scopo delle circoscrizioni generali è l'uniforme affermazione per tutte le più remote parti del territorio del principio di autorità dello stato, è bene che in ogni singola parte del territorio stesso uniformemente s'affermi l'autorità medesima; circoscrizioni generali quindi per tutti quei servizî che devono essere disimpegnati in tutte le parti con identità di misura e di concetti. Al quale proposito sembra criterio più opportuno quello diretto a far corrispondere, quanto più è possibile, tali circoscrizioni alla naturale e spontanea distribuzione della popolazione storicamente determinatasi fra i diversi enti autarchici territoriali, cosicché le diverse circoscrizioni dell'amministrazione generale si presentino, nelle loro divisioni e suddivisioni, al tempo stesso e quali sedi dell'autorità governativa e quali enti autarchici, punti d'incontro dello spirito che anima la vita dello stato con quello che anima ogni singola sua parte.
Le circoscrizioni amministrative italiane. - Conviene premettere un cenno sulle circoscrizioni territoriali in Italia prima dell'unificazione del regno.
In Piemonte con la legge 7 ottobre 1848 il territorio di terraferma fu ripartito in 11 divisioni (Annecy, Chambéry, Torino, Cuneo, Alessandria, Novara, Ivrea, Vercelli, Nizza, Genova, Savona), comprendenti 39 provincie, 406 mandamenti e 2711 comuni; l'isola di Sardegna aveva 3 divisioni (Cagliari, Nuoro, Sassari) con 11 provincie, 84 mandamenti e 388 comuni. La divisione e il comune erano dalla legge dichiarati corpi morali; la provincia, pur non avendo amministrazione propria, poteva avere beni proprî; il mandamento era una ripartizione principalmente giudiziaria. Alla proclamazione del regno, la terraferma, escludendone Nizza e la Savoia, comprendeva 7 provincie e cioè Torino, Cuneo, Alessandria, Novara, Porto Maurizio, Genova, Pavia, con 352 mandamenti e 1933 comuni. In Lombardia, con le sovrane patenti 7 aprile 1815 e 12 febbraio 1816, il territorio fu diviso in 9 provincie (Milano, Mantova, Brescia, Cremona, Como, Bergamo, Sondrio, Lodi, Pavia), 107 distretti (successivamente ridotti a 102) e 2955 comuni (ridotti a 2109). Con legge del 23 ottobre 1859 le provincie furono limitate a 8, sopprimendo Lodi, e divise in 22 circondarî, 139 mandamenti e 2071 comuni. Il Veneto, nel 1852, comprendeva 8 provincie (Venezia, Verona, Udine, Padova, Vicenza, Treviso, Rovigo, Belluno) con 78 distretti e 812 comuni. Lo Stato Pontificio, con gli editti 22 e 24 novembre 1850, fu diviso in 4 legazioni, le quali a loro volta si ripartivano in 20 provincie o delegazioni, queste in 45 distretti, 177 governi e 1220 comuni. Le provincie erano Roma e Comarca, Civitavecchia, Frosinone, Velletri, Viterbo, Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Urbino e Pesaro, Macerata, Ancona, Fermo, Ascoli, Camerino, Perugia, Orvieto, Spoleto, Rieti, Benevento. In Toscana, la circoscrizione fu regolata da Pietro Leopoldo fra il 1772 e il 1783; dopo le modificazioni successive, nel 1859 la Toscana comprendeva 7 prefetture (Firenze, Pistoia, Lucca, Pisa, Siena, Arezzo, Grosseto), 4 sottoprefetture (S. Miniato, Rocca S. Casciano, Volterra, Montepulciano) e 2 governi (Livorno, Isola d'Elba), con 64 mandamenti e 246 comuni. Modena comprendeva 7 provincie: Modena, Reggio, Frignano, Massa e Carrara, Guastalla, Garfagnana, Lunigiana, con 70 comuni. Parma, 5 provincie (Parma, Piacenza, Borgo S. Donnino, Valditaro, Lunigiana) e 105 comuni. Nel Regno delle due Sicilie, con legge 1 maggio 1816, i dominî di qua dal Faro furono divisi in 15 provincie (Napoli; Terra di Lavoro con capitale Capua e poi Caserta; Principato Citeriore, capitale Salerno; Basilicata, capitale Potenza; Principato Ulteriore, capitale Avellino; Capitanata, capitale Foggia; Terra di Bari, capitale Bari; Terra d'Otranto, capitale Lecce; Calabria Citeriore, capitale Cosenza; Calabria Ulteriore 2ª, capitale Catanzaro; Calabria Ulteriore 1ª, capitale Reggio; Molise, capitale Campobasso; Abruzzo Citeriore, capitale Chieti; Abruzzo Ulteriore 2°, capitale Aquila; Abruzzo Ulteriore 1° capitale Teramo); con l'unione di Benevento nel 1860 le provincie salirono a 16 con 56 circondarî, 544 mandamenti e 1057 comuni. La circoscrizione amministrativa del territorio di là dal Faro fu stabilita con regio decreto 11 ottobre 1817 in 7 valli minori (suddivisione delle 3 grandi valli di Mazzara, di Noto e di Dèmone) e cioè Palermo, Messina, Catania, Girgenti, Siracusa (dal 1837 il capoluogo fu Noto), Trapani e Caltanissetta. Si distinguevano nel 1860 24 circondarî, 178 mandamenti e 359 comuni.
La nostra circoscrizione amministrativa ha le sue origini nella legge comunale e provinciale piemontese del 23 ottobre 1859, n. 3702, che divenne nazionale il 17 marzo 1861 per l'avvenuta proclamazione del regno d'Italia. Secondo questa legge il territorio dello stato si divideva in provincie, circondari, mandamenti e comuni, e tale divisione, nonostante numerosi progetti di riforma annunziati nei discorsi alla camera e discussi nei due rami del parlamento, fu confermata, dopo le modificazioni introdotte dal Crispi, dalla legge 10 febbraio 1889, n. 5921 e si è mantenuta fino a questi ultimi anni.
Per rendersi conto delle ragioni di questa distribuzione occorre notare che all'epoca della unificazione italiana il legislatore aveva dinanzi a sé due esempî fondamentali e diversi: l'inglese e il francese. Sennonché, nel 1859, mancavano assolutamente in Italia la tradizione del primo e la necessaria educazione politica; d'altra parte, alcuni dei diversi stati italiani avevano già seguito, nelle linee generalissime, come si è visto dall'enumerazione già fatta, l'esempio francese, ch'era il più atto a dare una forte base a quello stato che veniva allora formandosi: la legge citata ricalcò quindi le orme francesi: date le necessità di allora, non si pose mente se tutte le circoscrizioni davvero rispondessero a realtà amministrative, se dovunque cioè, la provincia avesse precedenti di molta rilevanza. D'altra parte con tale circoscrizione organica si riuscì a rinsaldare l'unità politica, al cui scopo servirono anche la centralizzazione e l'uniformità applicate alle singole parti. Nei diversi progetti (1859-1865) per la riorganizzazione amministrativa del nuovo stato, non mancò la tendenza verso il riconoscimento, quali circoscrizioni governative e quali enti autarchici, delle regioni, ora come allora fondate su tutto un insieme di elementi storici, morali, economici e così via, che loro conferivano il carattere di vere e proprie "membrature naturali d'Italia". Il recente ricordo delle divisioni politiche italiane fece però subito intravedere il pericolo che poteva derivare all'unità del giovane stato da un loro riconoscimento legale: i progetti relativi furono abbandonati. Soltanto un principio di attuazione della regione si è avuto non già con le provvisorie luogotenenze regionali del 1860 in Toscana, Napoli e Sicilia, del 1870 a Roma, ma nel 1894 con l'istituzione, pure provvisoria, del R. Commissario civile per la Sicilia. Comunque, come si è detto, la circoscrizione generale del 1859 fu sostanzialmente mantenuta attraverso le diverse leggi successive. Soltanto nelle provincie e nei comuni nostri fu sempre mantenuta la coincidenza, che tuttora sussiste, di circoscrizioni amministrative e di circoscrizioni di enti autarchici.
Riassumendo: il regno d'Italia, dopo l'annessione dello Stato pontificio e fino alla vigilia della guerra europea, comprendeva 69 provincie, 284 circondarî, 1806 mandamenti (i mandamenti delle provincie venete e di Mantova mantennero a lungo il nome di distretti) e un numero di comuni che da 8381 nel 1871 era disceso attraverso a poco numerose soppressioni e creazioni a 8323 nel 1914. Dopo l'annessione della Venezia Tridentina e della Venezia Giulia e, successivamente, del territorio di Fiume, il regno si trovò diviso (situazione 31 dicembre 1925) in 76 provincie, 239 circondarî e 9154 comuni.
Con la riforma amministrativa compiuta fra il 1923 e il 1929, il mandamento amministrativo, che non aveva rappresentanza e aveva avuto sempre scarsa importanza (servendo soltanto di base a determinate funzioni amministrative, quali la ripartizione degli elettori per la nomina dei consiglieri provinciali), è stato soppresso. Soppressi furono pure con r. decr. 2 gennaio 1927, n. 1, i circondarî, mentre si aumentò il numero delle provincie, portato da 76 a 92. Furono pure modificate fortemente le circoscrizioni comunali con l'aggregazione ai centri principali dei comuni contermini, il territorio dei quali era necessario per il normale sviluppo dei centri stessi e con la riunione di numerosi piccoli comuni che non potevano, per la ristrettezza dei mezzi, soddisfare alle necessità dei pubblici servizî. Alla fine del 1929 il regno si suddivideva in 92 provincie e 7308 comuni. Secondo la popolazione censita il 1° dicembre 1921 i comuni suddetti si distinguevano per la loro popolazione alla fine del 1929 nel modo seguente: 4 fino a 100 abitanti; 859 da 101 a 1000; 4728 da 1001 a 5000; 1108 da 5001 a 10.000; 454 da 10.001 a 21.000; 96 da 25.001 a 50.000; 39 da 50.000 a 100.000; 20 oltre 100.000.
Non è qui il caso di accennare alle competenze della più alta autorità dello stato nella provincia, il prefetto (legge 3 aprile 1926, n. 660), che vi rappresenta il potere esecutivo; alla circoscrizione governativa comunale presiede il podestà, capo dell'ente autarchico comune, che, come già il sindaco, riveste la qualità di ufficiale del governo incaricato di numerose ed importanti funzioni e, come tale, subordinato alle superiori autorità: nel primo grado della gerarchia dello stato e nella relativa circoscrizione si afferma, mediante il cumulo nella stessa persona delle due qualità diverse, il nesso che deve esistere tra le due branche dell'amministrazione pubblica, la governativa e l'autarchica: con tale sistema, che trae dalle stesse località il funzionario, più adatto a conoscere uomini e cose e che non fa dell'esercizio delle pubbliche funzioni la sua professione abituale, l'organismo amministrativo è posto in grado di vedere l'interesse pubblico da un punto di vista diverso da quello al quale sono portati i suoi funzionarî di carriera e non appartenenti alle località. Fu recentemente concessa al governo ampia facoltà di provvedere ad una revisione generale delle circoscrizioni comunali, svariatissime per popolazione e per superficie, per disporne l'ampliamento o la riunione o, comunque, la modificazione al fine di adeguarne l'efficienza alle nuove esigenze della vita nazionale. Per ciò finalmente che concerne la capitale, la circoscrizione del governatorato di Roma, comprendente il territorio del comune, ente autarchico, presenta alcune particolarità, tutte proprie, in quanto alcuni servizî di stato e del comune entro la circoscrizione sono posti alle dipendenze di organi dello stato e della provincia di Roma per ciò che si riferisce a servizî che, entro la circoscrizione, vanno a vantaggio del territorio e della popolazione.
Circoscrizioni amministrative di altri stati europei. - L'Albania è divisa in 10 prefetture; l'Austria in 9 paesi (Länder); il Belgio in 9 provincie, con 2672 comuni in complesso (1927; il territorio di Eupen e Malmédy, ceduto dalla Germania col trattato di Versailles, è aggregato alla provincia di Liegi); la Bulgaria in 16 distretti (okrăg); la Cecoslovacchia in 4 dipartimenti: Boemia, Moravia, Slovacchia, Russia Sub-carpatica, i quali si suddividono in 20 distretti (župa); la Danimarca in 22 distretti (Amt) con 88 municipalità urbane e 1300 rurali; la Francia in 90 dipartimenti suddivisi in 279 circoli (arrondissements), 3024 cantoni e 37.981 comuni (Parigi, sottoposto a uno speciale regime amministrativo, comprende 20 suddivisioni amministrative, dette pure arrondissements); la Germania comprende 17 stati (Länder): Amburgo, Anhalt, Assia, Baden, Baviera, Brema, Brunswick, Lippe, Lubecca, Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz, Oldemburgo, Prussia, Sassonia, Schaumburg-Lippe, Turingia, Württemberg (lo stato di Waldeck fu aggregato alla Prussia nel 1929; la Prussia h, 15 provincie, la Baviera 8 circoli, la Sassonia 5 capitanati distrettuali. il Baden 4 commissariati di paese); l'Inghilterra e Paese di Galles si suddividono in 62 contee amministrative (compresa la contea di Londra che è amministrata da un County Council). Fatta eccezione di quella di Londra, le contee si suddividono in distretti urbani e rurali. Considerando come un distretto la contea di Londra, i distretti urbani sono 1126 e 663 i rurali; anche la Scozia è divisa in contee. La Iugoslavia ha 9 banati (banovina), la Norvegia ha due città: Oslo e Bergen, 19 prefetture (fylke) compreso le Svalbard, 43 comuni urbani, 24 ladesteder (porti) e 674 comuni rurali; l'Olanda si divide in 11 provincie e 1079 comuni (1928); la Polonia ha, oltre la città di Varsavia, 16 voivodie (województwo) con 277 distretti o città autonome; il Portogallo 7 provincie, suddivise in 21 distretti; la Romania 71 distretti (Judeg) che comprendono 8854 comuni di cui 165 urbani; la Spagna si suddivide in 50 provincie; la Svezia in 24 prefetture (lan) e un governatorato (Stoccolma); la Svizzera non ha una suddivisione amministrativa uniforme per i 22 cantoni; alcuni sono divisi in distretti.
Circoscrizione giudiziaria. - L'attuale ordinamento positivo italiano delle circoscrizioni giudiziarie è fondamentalmente regolato dal r. decr. 24 marzo 1923, n. 601, emanato in forza dei poteri conferiti al governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601.
Storicamente, le circoscrizioni giudiziarie degli antichi stati italiani furono modificate, prima del 1865, sulla base della legge sarda 13 novembre 1859, estesa successivamente alle altre regioni. Tale ordinamento, derivato dall'ordinamento giudiziario francese, frazionava eccessivamente il territorio, creando un eccessivo numero di magistrature di ogni grado: difetti che non furono sostanzialmente eliminati, fino alla riforma del 1923 attuata dal guardasigilli Oviglio. Infatti, benché con la legge sull'ordinamento giudiziario del 16 dicembre 1865, n. 2626, art. 7, si fosse disposto che il numero, le residenze e le circoscrizioni territoriali delle autorità giudiziarie dovessero essere determinate da apposite tabelle da pubblicarsi con regio decreto, malgrado i cospicui studî e i numerosi progetti rimasti a mezza strada nessuna modificazione radicale allo statu quo fu apportata, se se ne accettuino alcuni ritocchi, quali quelli della legge 25 gennaio 1888, n. 5174, che abolì i tribunali di commercio; della legge 6 dicembre 1888, n. 5825, che deferì alla corte di cassazione di Roma la cognizione di tutti gli affari penali del regno; e, infine, della legge 30 marzo 1890, n. 6702, attuata parzialmente col r. decr. 9 novembre 1891, n. 669, che soppresse molte preture. L'ordinamento delle circoscrizioni giudiziarie in vigore ha per presupposti legislativi principali l'ordinamento degli uffici giudiziarî e del personale della magistratura approvato in testo unico con r. decr. 30 dicembre 1923, n. 2786, e la modificazione delle circoscrizioni amministrative, attuata col r. decr. legge 2 gennaio 1927, n. 1.
L'art. 1 dell'anzidetto testo unico del dicembre 1923 stabilisce che la giustizia, nelle materie civili e penali, è amministrata da conciliatori, da pretori, da tribunali civili e penali, da corti di appello, da corti di assise, dalla corte di cassazione. L'art. 8 demanda alla legge speciale il regolamento dei conciliatori e del loro funzionamento. I successivi articoli 21, 29, 30, 40, 49 fissano rispettivamente, rimandando alle designazioni fatte nelle tabelle allegate a singoli provvedimenti, il numero, la sede e la circoscrizione territoriale delle preture e sedi distaccate di pretura, dei tribunali civili e penali, delle corti di appello e sezioni distaccate di corti di appello, dei circoli di corte di assise.
Nelle città con non meno di quarantamila abitanti, dove siano stabilite più preture, si autorizza l'istituzione, con regio decreto, di preture urbane per giudizî penali, e per le città nelle quali siano più preture urbane, si stabilisce che queste possano essere ridotte a una sola. L'unificazione delle preture ha ricevuto, però, il più radicale assetto con il r. decr. legge 23 maggio 1924, n. 7272, secondo il quale nei comuni che siano sedi di più mandamenti le preture sono riunite e, insieme a quelle urbane, costituiscono un unico ufficio di pretura, con competenza unica per tutta la circoscrizione dei mandamenti e delle preture che lo compongono.
Le fonti positive dirette, che stabiliscono l'assetto attuale delle circoscrizioni, sono principalmeute: a) il r. decr. 21 marzo 1923, n. 601, emanato per effetto dei poteri conferiti al governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601. Esso, oltre le 4 corti di cassazione civili, soppresse le corti d'appello di Casale Monferrato, Lucca, Parma, Zara, le sezioni di corti di appello di Macerata e Modena, 58 tribunali e 573 preture; trasferì la sede della corte di appello di Trani a Bari; trasformò in sezioni rispettivamente delle corti di appello di Milano e Catania, le corti di appello di Brescia e Messina; modificò radicalmente l'aggregazione territoriale delle circoscrizioni rimaste o create ex novo, per considerazioni derivanti dall'assestamento. b) Il r. decr. 31 maggio 1928, n. 1330, che, in relazione al nuovo assetto delle circoscrizioni amministrative, apportò altre variazioni alla circoscrizione giudiziaria, istituendo, fra l'altro, la sede del tribunale nei comuni di Aosta, Brindisi, Enna, Pescara, Pistoia, Ragusa, Rieti, Varese, Vercelli; e la sede delle preture nei comuni di Fasano, Legnano, Mignano, Pescara. c) I r. decr. 18 giugno 1923, n. 1360, e 18 marzo 1929, n. 390, che stabilirono la circoscrizione territoriale dei circoli di corte d'assise. d) Le leggi 16 giugno 1892, n. 261, e 28 luglio 1895, n. 155, sui conciliatori, successivamente in parte modificate, per quanto concerne appunto la circoscrizione territoriale, col r. decr. 15 luglio 1925, n. 1565.
Altre circoscrizioni statali. - La suddivisione fondamentale alla quale si è accennato fra circoscrizioni generali e speciali è un presupposto delle altre: appartiene bensì a quella branca dell'amministrazione che "per antonomasia" è detta dell'interno, ma mette capo a tutti i dicasteri centrali, di cui è destinata ad assicurare nelle località quell'unità d'indirizzo politico e amministrativo, che sta al disopra dell'esclusiva competenza di uni solo dicastero e interessa tutti i singoli dicasteri comprensivamente considerati e sintetizzati più specialmente nell'attività di quell'organo che prende il nome di capo del governo. Il che spiega come tale divisione abbia carattere spiccatamente politico per quanto anche amministrativo. Nelle speciali divisioni e suddivisioni del territorio e nei relativi uffici prevale invece, se non in tutti, almeno in moltissimi, il carattere tecnico amministrativo.
Varie sono in Italia le circoscrizioni speciali, in parte coincidenti, in parte no, con le generali. Ogni dicastero ha, si può dire, circoscrizioni proprie stabilite dal punto di vista speciale del funzionamento dei servizî cui esso accudisce; così per l'amministrazione della pubblica sicurezza e altri servizî dipendenti dal ministero dell'Interno, dai ministeri dell'Educazione nazionale, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica, delle Corporazioni e così via. E vi sono ancora speciali circoscrizioni per le finanze, le ferrovie, le poste, i telegrafi, i pesi e misure, le miniere, le foreste, e così via, ciascuna delle quali è formata con criteri speciali e con limiti rispondenti ai singoli bisogni e alle singole manifestazioni dell'azione amministrativa. Merita ancora d'esser qui ricordato che per taluni servizî di carattere tecnico ricollegantisi alle peculiari condizioni di alcune parti del territorio, il legislatore italiano, accogliendo, sia pure in limiti più ristretti, il concetto fondamentale racchiuso nell'istituzione del commissariato civile per la Sicilia cui già si è accennato, ha talora costituito speciali uffici locali, o in modo stabile o per un determinato periodo di tempo, creando apposite circoscrizioni che abbracciano, di solito, il territorio di provincie diverse. A ciò ha proceduto decentrando molte funzioni prima affidate a diversi organi centrali e concentrandole in apposito ufficio locale con apposite circoscrizioni: tali ad es. il magistrato delle acque per le provincie venete e di Mantova comprendente un unico compartimento; tali ancora ad es. i provveditorati alle opere pubbliche per l'esecuzione di queste e per il sollecito miglioramento delle condizioni economiche, igieniche, sociali di alcune provincie del Mezzogiorno e di quelle delle isole con appositi compartimenti territoriali. Sistema questo che, in un paese come il nostro, caratterizzato da tante e così diverse condizioni d'ambiente, sembra destinato a ovviare a molti di quegl'inconvenienti che derivano dalla simmetria e dall'uniformità e a facilitare l'attuazione, per gradi, di un vero e proprio concentramento burocratico.
I dati che seguono sono relativi ad alcuni tipi di queste circoscrizioni:
Circoscrizioni militari. - Si uniformano all'organico del regio esercito che comprende 4 armate, 11 corpi di armata territoriali e 2 comandi militari, uno per la Sicilia e l'altro per la Sardegna; a quello della regia marina che comprende 3 dipartimenti marittimi e un comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico; a quello della regia aeronautica che comprende 3 zone aeree territoriali; a quello della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, che comprende 4 raggruppamenti nella penisola e due comandi di milizia, uno per la Sicilia, l'altro per la Sardegna, con 33 gruppi in complesso.
Circoscrizioni marittime. - Ai fini della giurisdizione marittima il litorale del regno è diviso in "direzioni marittime", a loro volta suddivise in capitanerie di porto, uffici circondariali marittimi, uffici locali marittimi e delegazioni di spiaggia. Attualmente le direzioni marittime sono in numero di 13. Il servizio amministrativo e tecnico è disimpegnato dal corpo delle capitanerie di porto, militarizzato con i gradi di generale, colonnello, tenente colonnello, maggiore, capitano, tenente e sottotenente di porto. I capi delle direzioni marittime, nonché i capitani e gli ufficiali di porto preposti a un circondario, esercitano le funzioni di ufficiali pubblici nella stipulazione degli atti loro affidati dal codice per la marina mercantile. Gli atti da essi ricevuti sono quindi atti pubblici per gli effetti civili e penali. Nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria loro commesse dalla legislazione sulla marina mercantile, possono richiedere direttamente l'intervento della forza pubblica (v. anche capitaneria di porto).
Circoscrizioni finanziarie. - Sono quelle delle intendenze di finanza (una per provincia), degli uffici distrettuali delle imposte dirette (659 uffici e 8 sezioni staccate), degli uffici del registro (1007), delle dogane (20), dei monopolî (5 zone con 24 compartimenti).
Circoscrizioni del genio civile e delle opere pubbliche. - Sono 88 uffici del genio civile, 8 provveditorati di opere pubbliche, e 14 uffici compartimentali dell'azienda autonoma della strada.
Esistono inoltre le circoscrizioni dell'ispettoraio del lavoro (10 circoli); delle poste e telegrafi (77 direzioni personali); dei servizî telefonici (3 ispettorati); dei provveditorati agli studî (19, uno cioè per compartimento, tranne che per gli Abruzzi che ne hanno due: uno per gli Abruzzi propriamente detti e l'altro per il Molise).
Bibl.: L. Carbonieri, Della regione in Italia, Modena 1861; C. F. Ferraris, L'amministrazione locale in Italia, voll. 2, Padova 1920; L. M. Giriodi, I pubblici uffici e la gerarchia amministrativa, in Orlando, Trattato completo di diritto amministrativo, I, Milano 1900; T. Marchi, Gli uffici locali dell'amministrazione generale dello stato, ibid., II, p. i; P. Ashely, Le pouvoir central et les pouvoirs locaux, Parigi 1921; S. Romano, Decentr. amministr., in Encicl. giuridica ital., Milano 1911; A. Aschieri, Circoscr. amministr., in Digesto ital., Milano 1897; L. Mortara, Istituz. di ordin. giudiz., Firenze 1906; O. Quarta, Gli uffici giudiziari del regno, Roma 1924.
Circoscrizione ecclesiastica.
Per l'esercizio del suo ministero la chiesa è investita di un potere che comprende un duplice ordine di manifestazioni: la potestà di ordine, che consiste nella facoltà di compiere e amministrare i sacramenti; la potestà di giurisdizione, che comprende i poteri di governo per il pubblico reggimento dei fedeli, in ordine al conseguimento della salvazione eterna.
Mentre la capacità di ordine non conosce limiti di territorio, potendo di regola essere esercitata dovunque, la capacità di giurisdizione, a prescindere naturalmente dal primato universale di cui gode su tutta la chiesa il pontefice con gli organi che lo coadiuvano, è limitata territorialmente. Pertanto i fedeli e gl'istituti della chiesa sono di regola raccolti in circoscrizioni territoriali, in ognuna delle quali l'ecclesiastico a essa preposto esercita giurisdizione su tutte le persone e su tutte le parti del territorio, fatta eccezione per diverse categorie di persone e luoghi esenti.
Nei primi tempi della chiesa non abbiamo vere e proprie circoscrizioni territoriali; la missione degli apostoli anche di fatto si esplica universalmente, e ogni comunità rappresenta solidalmente l'intera chiesa. Peraltro ben presto si afferma la distinzione fra le chiese particolari, quelle cioè radunate in una data località, e la chiesa universale. Le necessità pratiche del governo della chiesa richiesero che ad ogni comunità fosse preposto un organo proprio che vi risiedesse stabilmente; tali furono i vescovi, preposti dagli apostoli al reggimento spirituale di una comunità e limitatamente ad essa. Benché con ciò tuttavia non s'intendesse di disunire il concetto della chiesa, neppure sotto il riflesso del suo reggimento effettivo, e i vescovi siano stati sempre considerati quali membri di un corpo organico, la cui attività collettiva dovesse tuttavia estendersi sull'intera cristianità, permanendo insomma il concetto dell'episcopato universale, secondo le note parole di San Cipriano: "Episcopatus unus est, cuius a singulis in solidum pars tenetur" (De unit. eccl., c. 5), la sfera d'azione dei vescovi venne delimitata nel territorio e annessa a sedi fisse. Stabilita la competenza in atto dei varî vescovi rispetto alle singole comunità, parallelamente all'estendersi dello sviluppo del cristianesimo e per un certo tempo in corrispondenza all'ordinamento amministrativo dell'impero (v. diocesi) si andarono determinando le rispettive circoscrizioni territoriali, e più tardi entro le giurisdizioni vescovili anche le ripartizioni minori, cioè le parrocchie, sorte dapprima nelle campagne dopo il sec. IV.
Il Concilio di Trento curò poi che la delimitazione dei confini delle chiese parrocchiali avvenisse rigorosamente, ordinando ai vescovi "ut distincto populo, in certas propriasque parochias, uniquique suum perpetuum peculiaremque parochum assignent, qui eas cognoscere valeat, et a quo solo licite sacramenta suscipiant" (sess. XXIV, cap. 13 De Ref.). Così veniva stabilito definitivamente l'inquadramento del territorio della chiesa nel suo attuale sistema di circoscrizioni. La distribuzione di queste andò naturalmente risentendo delle condizioni particolari dei varî tempi e luoghi, dei cambiamenti nella situazione politica delle città, e delle circostanze in cui poteva variamente esplicarsi la potestà della chiesa.
Fra le circoscrizioni territoriali in cui la chiesa è ripartita, primi per ordine di dignità vengono i patriarcati, le primazie e le provincie ecclesiastiche. Le due prime però hanno attualmente solo importanza onorifica, e i patriarchi e i primati non derivano di regola da tale ufficio, per il diritto vigente, alcuna speciale giurisdizione (can. 271). La più ampia circoscrizione considerata dal diritto attuale è pertanto la provincia ecclesiastica. Essa è costituita da un complesso di varie diocesi, avente a capo un metropolita o arcivescovo il quale ha in essa una sua propria e particolare sede (la più antica o la più importante della provincia) episcopale, con gli ordinarî diritti e obbligazioni verso di essa di ogni vescovo nella propria diocesi (can. 272-273). I metropoliti, oltre a godere prerogative onorifiche (v. pallio), esercitano un potere generico di vigilanza sulle diocesi sottoposte, hanno l'obbligo di convocare e presiedere il concilio provinciale, ricevono gli appelli e giudicano in seconda istanza dalle senenze delle curie suffraganee (can. 274-284).
Dopo la provincia ecclesiastica viene la diocesi, circoscrizione di fondamentale importanza nell'organizzazione della chiesa. Ad essa è preposto il vescovo, od ordinario, col compito di governarla tum in spiritualibus tum in temporalibus, con poteri legislativi, giudiziarî e amministrativi (can. 335). Tutti gli ecclesiastici non appartenenti a una congregazione religiosa, devono appartenere a una diocesi, cosicché mn si ammettono in alcun modo clerici vagi. L'ecclesiastico, col conferimento della prima tonsura, viene ascritto o incardinato alla diocesi per il cui servizio fu promosso (can. 111) e non può passare ad un'altra senza il consenso dei due vescovi rispettivi.
Esistono delle piccole frazioni di territorio dette prelature nullius o abbazie nullius [dioeceseos], non comprese in alcuna diocesi, né sottoposte ad alcun vescovo, e nelle quali un prelato inferiore esercita la giurisdizione in nome proprio. Tali prelati (detti abati se la loro chiesa gode di dignità abbaziale) hanno le medesime facoltà ordinarie e le medesime obbligazioni dei vescovi residenziali. I territorî dove la gerarchia ecclesiastica ordinaria non è ancora costituita, o è caduta e esiste solo un'organizzazione missionaria (terrae missionis), sono divisi in circoscrizioni foggiate a somiglianza della diocesi, ma con struttura più semplice, e cioè i vicariati e le prefetture apostoliche.
La competenza a determinare e a variare le suddette circoscrizioni è riservata al pontefice (can. 215; cfr. la propos. 51 del Sillabo di Pio IX; Denzinger, Enchiridion Symbolorum, 1751). Tuttavia, poiché la costituzione di diocesi e altri benefici consistoriali richiede per lo più l'accordo con le autorità statali, essa forma spesso oggetto di concordati. La circoscrizione dei territorî diocesani è in particolare regolata dalle cosiddette Bolle di circoscrizione (v. Circumscriptionbullen, Wetzer e Welte, Kirchenlexicon, III).
Le circoscrizioni dianzi esaminate vengono suddivise a loro volta in altre minori. Anzitutto i vicariati foranei o decanati o arcipreture, regioni o distretti territoriali composti da più parrocchie, nei quali ogni vescovo deve di regola ripartire la sua diocesi, e a cui è preposto un vicario foraneo, nominato dal vescovo con mansioni di vigilanza sugli ecclesiastici del distretto (can. 217, 445, 450). Viene quindi la parrocchia, ripartizione territoriale cui è connessa la peculiare ed immediata cura delle anime. Essa è ente territoriale per eccellenza, però possono esistere per speciale indulto della S. Sede più parrocchie nello stesso territorio pro diversitate sermonis seu nationis dei fedeli ivi residenti, e parrocchie famigliari o personali.
Il parroco è nominato dal vescovo. La istituzione, divisione, unione, soppressione delle parrocchie compete oltre che al pontefice in grado supremo e pieno, agli ordinarî, sotto certe modalità stabilite dal diritto comune (can. 454, § 3; 1427-28, 2292). La parrocchia individua il domicilio ecclesiastico dei fedeli (domicilio parrocchiale).
Come le diocesi e le prelature nullius sono divise in parrocchie, analogamente i vicariati e le prefetture apostoliche sono divisi in circoscrizioni territoriali che, quando ad esse sia assegnato un proprio rettore, vengono dette quasi-parrocchie (can. 216, § 3).
Nel diritto italiano precedente il concordato dell'11 febbraio 1929 venivano prese in considerazione, tra le circoscrizioni ecclesiastiche territoriali, le diocesi (ivi comprese le prelature nullius) e le parrocchie. Col concordato venne stabilito, che, ferma restando la personalità giuridica di tali enti già riconosciuti dalle leggi dello stato, essa sarà riconosciuta anche alle provincie religiose italiane nei limiti del territorio dello stato e sue colonie (art. 29, a e b). Particolarmente notevole in materia è ancora la disposizione di esso (articolo 16) con la quale si stabilisce che lo Stato Italiano e la S. Sede procederanno d'accordo a una revisione della circoscrizione delle diocesi, allo scopo di renderla possibilmente rispondente a quella delle provincie dello stato, restando inteso che nessuna parte del territorio soggetta alla sovranità del regno d'Italia dipenderà da un vescovo la cui sede si trovi in altro stato, e viceversa. Lo stesso principio è stabilito per tutte le parrocchie.
Con la stabilita revisione della circoscrizione delle diocesi viene ad avere attuazione quanto da tempo era desiderato, dato il gran numero delle diocesi italiane (294 nel 1922), eguale quasi ad un terzo di quello delle diocesi di tutto il mondo cattolico.
Bibl.: P. Hinchius, System des katholischen Kirchenrechts, vol. 2, Berlino 1878, §§ 76-98; C. Calisse, Diritto ecclesiastico. Costituzione della Chiesa, Firenze 1902, I, cap. 4° e 5°; F. Wernz, Ius decretalium, II, 2ª ed., Roma 1906, parte 2ª, tit. xxxiv e seg., xxxix; I. B. Sägmüller, Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts, I, 3ª ed., Friburgo in B. 1914, p. 384 segg.; I. B. Ferreres, Institutiones canonicae, I, 2ª ed., Barcellona 1920, p. 136 segg.; A. C. Jemolo, Elementi di diritto ecclesiastico, Firenze 1927, p. 95 segg.; Vermeersch e C. Creusen, Epitome iuris canonici, I, 2ª ed., Malines-Roma 1927, n. 291 segg.; v. anche la bibliografia alla voce diocesi.