Citta metropolitane
Città metropolitane locuz. sost. f. pl. – Enti locali territoriali dotati di potestà normativa, esplicantesi in autonomia statutaria e regolamentare (artt. 114, co.2 e 117, co 6 Cost.), autonomia amministrativa (art. 118 Cost.), autonomia impositiva e finanziaria. Le C. m. sono state disciplinate con l. cost. n. 3 del 18 ottobre 2001 (art. 1) che ha modificato il Titolo V della Costituzione. L’art. 114 della Costituzione stabilisce che «la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato». Il nuovo art. 117 della Costituzione, nel ripartire la competenza legislativa tra Stato e Regioni, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia degli organi di governo e delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. Ai sensi dell’art. 118 della Costituzione le C. m. sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale. Le C. m. sono coinvolte, con gli altri enti locali territoriali, nell’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale. Il legislatore le ha disciplinate per la prima volta con l. n. 142 dell’8 giugno 1990 (ordinamento delle autonomie locali, legge abrogata dall’art. 274 del d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000), che le ha introdotte quali articolazioni dei livelli di amministrazione locale espressamente individuate nell’ambito delle aree territoriali comprendenti i capoluoghi di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli. In ordine alla procedura costitutiva l’art. 22, comma 2 del d. lgs. n. 267/2000 dispone che «su conforme proposta degli enti locali interessati , la Regione procede entro 180 giorni dalla proposta stessa alla delimitazione territoriale dell’area metropolitana». Delimitato il territorio dell’area metropolitana il passaggio successivo è quello dell’istituzione, nell’ambito di essa, della C. m. a ordinamento differenziato secondo la complessa procedura prevista dall’art. 23 del testo unico degli enti locali. Il procedimento per la creazione del nuovo ente locale si articola in diverse fasi che si possono così sintetizzare. Nelle aree metropolitane il Comune capoluogo e gli altri Comuni uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine all’attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in C. m. a ordinamento differenziato. A tale fine, su iniziativa degli enti locali interessati, il sindaco del Comune capoluogo e il presidente della Provincia convocano l’assemblea dei rappresentanti degli enti locali interessati, che adotta una proposta di statuto della C. m. ove ne vengono indicati il territorio, l’organizzazione, l’articolazione interna e le funzioni. La proposta di istituzione della C. m. è sottoposta a referendum a cura di ciascun Comune partecipante e all’approvazione delle Camere se riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto (metà più uno dei Comuni).