class action
<klàas ä'kšn> locuz. sost. ingl., usata in it. al femm. – Con tale termine di matrice anglofona – traslato dal legislatore italiano in azione di classe – s’individua una forma di tutela collettiva sorta negli Stati Uniti (cfr. art. 23 Federal rules) e poi diffusasi in vari ordinamenti con profili differenziati. In Italia, in termini più ristretti, si descrive una forma di tutela dei diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti ora regolata dall’art. 140-bis del d. lgs. n. 206/2005, cosiddetto codice del consumo. A differenza delle cosiddette azioni popolari, ove viene riconosciuta al singolo la possibilità di far valere un interesse collettivo, nelle c. a., secondo il modello base, i diritti affermati sono propri di una serie di individui posti in condizioni similari e vengono dedotti in giudizio da uno solo dei titolari che diviene rappresentante dell’intera classe che si entifica in una parte unica. Il responsabile di un illecito a largo raggio d’incidenza (si pensi a un produttore) potrà essere condannato a risarcire il danno causato a un numero indeterminato d’individui; di contro, in caso di rigetto della domanda, spesso questo impedirà nuove azioni risarcitorie (ma qui soprattutto i modelli si distinguono). Tale c. a. si pone come idoneo strumento in situazioni in cui ben difficilmente sul piano pratico il singolo potrebbe agire singulatim per ottenere un risarcimento, dato il rapporto tra costi e benefici. L’art. 140-bis prevede che, per diritti «individuali omogenei», la legittimazione spetti a ciascun consumatore o utente danneggiato, il quale potrà però dare mandato ad associazioni o comitati. L’azione potrà essere proposta, oltre che contro l’impresa, verso l’ente gestore di pubblici servizi o di pubblica utilità, per ottenere «l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni». In partic., l’azione tutela: a) diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che si trovano in posizione identica nei confronti dell’impresa; b) diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del produttore; c) diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante da pratiche commerciali scorrette e da comportamenti anticoncorrenziali. La competenza è, di norma, del tribunale del capoluogo di Regione ove ha sede l’impresa. All’azione potranno prestare adesione i singoli consumatori o utenti, senza ministero di difensore, nel corso del primo grado mediante una domanda con la quale si riconosce la rappresentanza dell’attore (cosiddetto put in). Pertanto è fatta salva l’azione individuale dei soggetti che non aderiscono all’azione collettiva. Gli effetti sulla prescrizione decorrono dalla notificazione della domanda o dal deposito dell’atto di adesione. In caso di più azioni queste potranno essere riunite. È previsto un filtro alla c. a., al fine di escludere azioni manifestamente infondate o proposte da soggetti in conflitto d’interessi o che il giudice ritiene non forniti di adeguata capacità rappresentativa. Nell’ordinanza con cui si ammette l’azione, si fissano termini e modalità per un’adeguata pubblicità al fine di assicurare una tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. Si pone anche un termine per l’adesione. In ragione della specificità della situazione dedotta, si riconosce che il giudice determini «il corso della procedura», «omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio», purché siano sempre assicurate la difesa e l’equa, efficace e sollecita gestione del processo, cercando di evitare inutili ripetizioni e complicazioni nella presentazione delle prove e degli argomenti, regolando in particolare l’istruzione probatoria. La decisione sulla domanda potrà condurre a una condanna dell’impresa oppure limitarsi ad accertare l’illecito e la potenziale dannosità del fatto, per una successiva liquidazione. In questo caso seguiranno giudizi individuali di determinazione del risarcimento spettante a ciascun consumatore. In sede d’appello, ai fini della eventuale richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva, si dovranno considerare anche l’entità dei danni dovuti dall’impresa, nonché le difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame.