esclusiva, clausola
Strumento contrattuale volto a regolare i rapporti tra venditore e acquirente. Sono particolarmente frequenti nei contratti tra produttori e dettaglianti. Le e. di acquisto vincolano un dettagliante ad acquistare un certo bene da un solo produttore, mentre il produttore può vendere a una pluralità di dettaglianti. Le e. di vendita impegnano un produttore a vendere a un solo dettagliante in una certa zona geografica, mentre il dettagliante è libero di acquistare anche da altri produttori.
Generalmente le e. (di acquisto e di vendita) producono effetti benefici per i consumatori, allineando gli incentivi di produttori e dettaglianti, per es. incentivando il dettagliante a promuovere una certa marca (investendo nella pubblicità o fornendo servizi prevendita). Senza l’e., il dettagliante che fornisse servizi prevendita rischierebbe che il consumatore si farebbe fornire questi servizi gratuitamente e acquisterebbe altrove. Come conseguenza, pochi fornirebbero servizi prevendita e il loro ammontare sarebbe molto inferiore a quello desiderato. Solo raramente le clausole di e. producono effetti restrittivi della concorrenza. Difatti, la normativa a tutela della concorrenza le vieta quando restringono in maniera sostanziale la concorrenza nel mercato e non producono benefici ai consumatori.
Le e. di acquisto sono vietate quando, in relazione all’estensione della rete di accordi di e. di acquisto già conclusi dai rivenditori esistenti, ostacolano l’ingresso di produttori concorrenti nel mercato o l’espansione di quelli già esistenti (che non trovano dettaglianti liberi a cui poter vendere i loro prodotti), aumentando artificialmente i prezzi a scapito dei consumatori. In alcune circostanze, e solo per alcune tipologie di beni (nell’Unione Europea, per es., i produttori di autoveicoli non possono impedire al concessionario che lo desideri di commercializzare autoveicoli anche di altri produttori), le e. di acquisto sono vietate quando riducono la concorrenza tra marche diverse all’interno di uno stesso esercizio commerciale. Le e. di vendita, invece, sono vietate quando determinano una discriminazione di prezzo tra mercati geografici distinti e solo quando tale discriminazione dei prezzi conduce a una riduzione delle quantità vendute. Nell’Unione Europea, per ragioni collegate alla costruzione del mercato interno, le e. di vendita non possono essere assolute e le vendite passive (ossia quelle a cittadini di altri Stati membri che autonomamente contattano il punto vendita) non possono essere mai vietate.