clero
Il complesso delle persone che appartengono all’ordine sacerdotale cristiano. Il termine può indicare anche la totalità degli ecclesiastici. Il termine greco kleros («sorte, parte ottenuta in sorte» quindi anche «porzione di eredità») fu usato dapprima per indicare l’intero popolo cristiano, ma già nel sec. 3° designava specificamente gli addetti al culto che avessero ricevuto almeno il primo grado dell’ordine sacro, cioè il diaconato, in quanto distinti dai rimanenti fedeli, o laici. Tale distinzione è mantenuta anche nella Chiesa greca e, in qualche modo e misura, nella comunione anglicana; è invece negata dalle confessioni riformate, in base alla nota dottrina di Lutero del «sacerdozio universale dei credenti». Nella Chiesa cattolica i membri del c. avevano obbligazioni, positive e negative, del tutto particolari e godevano di particolari privilegi, noti tradizionalmente come privilegium canonis (tutela penale speciale della persona contro le violenze), fori (diritto di essere giudicati, nelle cause civili, contenziose e penali, da tribunali ecclesiastici), immunitatis (esenzione da prestazioni e doveri personali, come il servizio militare, e da oneri di tributi personali o patrimoniali, imposti dall’autorità civile) e competentiae (beneficio di non essere obbligati a pagare se non in misura delle proprie facoltà). Il Codex iuris canonici del 1983 ha sostituito agli antichi privilegi un catalogo di obblighi e diritti dei chierici (cann. 273-289) conformemente al loro specifico statuto giuridico.