coassicurazione
Situazione contrattuale in cui due o più compagnie di assicurazione (➔ pool) concorrono alla copertura del medesimo rischio per quote prefissate. Tale situazione può essere originata da un unico contratto sottoscritto da tutte le compagnie (si parla in tal caso di c. diretta o in senso stretto) o da una pluralità di contratti (c. indiretta). In ogni caso, al verificarsi di un sinistro, le compagnie assicuratrici sottoscriventi sono tenute a corrispondere l’indennizzo soltanto in proporzione alla rispettiva quota assicurata.
In Italia la c. è regolata dagli artt. 1910 e 1911 del codice civile. L’art. 1910 si riferisce all’assicurazione cumulativa, definita come quella in cui, per il medesimo rischio, sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori. Essa non richiede il previo accordo dei vari assicuratori, ma l’assicurato deve comunque dare avviso a ciascuno di essi relativamente a tutte le assicurazioni stipulate sul medesimo rischio. La somma globalmente assicurata non deve determinare una sovrassicurazione, ovvero una situazione in cui il cliente potrebbe lucrare un guadagno dal verificarsi del sinistro. Infatti, in ogni caso l’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’art. 1911 si riferisce, invece, alla c. vera e propria. Secondo autorevole dottrina (Commentario del Codice civile-UTET Giuridica, 2010, vol. 4°, p. 1677), i caratteri distintivi rispetto all’assicurazione cumulativa (o c. impropria) non sarebbero la unicità o pluralità del contratto, ma il preventivo accordo di tutte le compagnie e l’assenza di solidarietà. Infatti, secondo l’art. 1911, qualora la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita fra più assicuratori per quote determinate, ciascuno sarebbe tenuto al pagamento dell’indennità assicurata solo in misura relativa alla propria quota, anche se il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori fosse unico.
Le ragioni per le quali si conclude un contratto di c. sono diverse. Può trattarsi di una scelta dell’assicuratore, che valuta opportuno dividere a priori un rischio con altri, in considerazione delle caratteristiche particolari del rischio stesso. Può essere una scelta dell’assicurato, che ritiene vantaggioso intrattenere rapporti con più assicuratori. In ogni caso, per semplificare il rapporto, una sola compagnia è normalmente delegata a rappresentare tutte le altre (una sorta di sportello unico) nelle operazioni di riscossione del premio, di ricezione delle denunce di sinistro, di accertamento del danno e di pagamento dell’indennizzo. La terminologia valida per l’Italia si estende anche ai mercati internazionali, salvo che negli Stati Uniti, dove il termine coinsurance indica, invece, una ripartizione del rischio fra assicuratore e assicurato.