COBELLIGERANZA
. È il fatto di due stati in guerra contro un medesimo stato senza che la loro lotta contro il comune nemico risulti regolata e contemplata in accordi internazionali (patto di alleanza) che mirino a stabilire le basi di una politica comune.
L'espressione è entrata nell'uso corrente in occasione della partecipazione dell'Italia alla guerra delle Nazioni Unite contro la Germania (dal 13 ottobre 1943) e il Giappone (15 luglio 1945). A questo termine relativamente nuovo corrisponde peraltro, nel diritto internazionale, una situazione già da tempo nota alla letteratura. In senso lato potrebbero definirsi cobelligeranti tutti gli stati associati in una guerra comune, quando non esista tra essi coordinazione anche quanto ai fini della rispettiva politica estera nei confronti dello stato nemico. Tuttavia più che di stati cobelligeranti si è soliti parlare, in questi casi, di potenze associate in contrapposizione alle alleate; e così fu nella prima e nella seconda Guerra mondiale per quelle potenze che, pur nella comune condotta della guerra, non intendevano né condividere né avallare i fini politici pattuiti tra gli alleati (nella prima Guerra mondiale è il caso degli S. U. in relazione ai quattordici punti), come pure per le altre minori potenze alle quali veniva riservata una posizione di belligeranti secondarî. Si può ritenere pertanto che l'uso del termine debba riservarsi piuttosto a quegli stati che partecipino ad una guerra condotta da altri, non già sulla base di una giuridica eguaglianza, consacrata o meno da patti di alleanza o di associazione, bensì nell'opposta condizione della subordinazione alla volontà ed agli interessi, anche quanto alla conclusione del trattato di pace, delle potenze che abbiano richiesto o accettato la cobelligeranza.
Bibl.: F. Vedovato, Il trattato di pace con l'Italia, Firenze 1947; The bulletin of internat. news, 1943, p. 968; H. B. Oppenheim, Internat. law, II, 6ª ed., a cura di H. Lauterpacht, Londra-New York-Toronto 1944, p. 201, e nota i.