COCOCO (collaborazione coordinata e continuativa)
COCOCO (collaborazione coordinata e continuativa) Tipologia di rapporto di lavoro che non instaura una relazione di subordinazione tra datore di lavoro e lavoratore e, per estensione, chi lavora con tale contratto: il COCOCO descrive, infatti, un lavoro cosiddetto parasubordinato, cioè autonomo, ma svolto con modalità analoghe a quelle rintracciabili nel lavoro subordinato. Il primo riconoscimento giuridico è avvenuto con la l. 533/1973, che ha esteso l’applicazione delle disposizioni sul processo lavorativo ai «rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato», denominati anche COCOCO. Il rapporto è coordinato poiché il lavoratore, pur godendo di autonomia organizzativa relativamente alle modalità, al tempo e al luogo di adempimento, è tenuto a coordinare la propria attività lavorativa funzionalmente e strutturalmente all’organizzazione con l’impresa. La collaborazione è inoltre continuativa in quanto prevede una serie di prestazioni lavorative reiterate in modo apprezzabile nel tempo. La natura personale della prestazione esclude il carattere imprenditoriale dell’attività.
Dal 1996, a seguito del processo di riforma del sistema pensionistico (l. 335/1995), è stato istituito un apposito fondo previdenziale INPS a gestione separata, che prevede il versamento di una aliquota contributiva da parte dei collaboratori. La l. 296/2006 ha introdotto l’indennità di malattia giornaliera e il trattamento economico per congedi parentali. Il d. legisl. 276/2003, in attuazione della legge Biagi (➔ Biagi, legge), vieta i rapporti di collaborazione atipici (➔ atipico), cioè senza la definizione di un programma o progetto di lavoro (➔ COCOPRO), in difetto del quale il rapporto di collaborazione si trasforma in lavoro subordinato a tempo indeterminato. La stipulazione di contratti COCOCO resta ammessa nei casi in cui non si presentino rischi di elusione della normativa inderogabile del diritto del lavoro, come nel caso dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione.