Codice di Norimberga
Insieme di principî normativi enunciati nella sentenza del tribunale militare americano che il 19 agosto 1947 condannò 23 medici nazisti, 7 dei quali a morte, per gli esperimenti condotti nei campi di concentramento. Tali principî sono considerati essenziali per la sperimentazione medica su soggetti umani. I contenuti del codice furono elaborati da due medici consulenti del tribunale statunitense, Andrew C. Ivy e Leo Alexander, e proposti in sei punti per la prima volta da Ivy il 1° agosto 1946 all’International Scientific Commission on Medical War Crimes. Il codice aveva lo scopo di controbattere le tesi elaborate dalla difesa dei medici tedeschi. Sulla base della testimonianza di diversi periti questi sostennero che gli esperimenti nei campi nazisti non si differenziavano da quelli condotti nello stesso periodo nei penitenziari statunitensi, né da quelli realizzati in Germania in conformità alla regolamentazione delle ‘innovazioni terapeutiche e la sperimentazione umana’ promulgate dal Ministero degli Interni del Reich nel giugno 1931. Se era facilmente dimostrabile che il regolamento del 1931 non era mai stato adottato dal nazionalsocialismo, che aveva invece apertamente incoraggiato dal 1939 le forme più barbare di sperimentazione umana, le similitudini tra le sperimentazioni nei campi nazisti e quelle nelle prigioni statunitensi preoccuparono i consulenti del tribunale. Così come il fatto che non esistesse alcuna legge o dichiarazione internazionale che stabilisse quali esperimenti medici sull’uomo fossero ammessi e quali fossero illeciti. I giudici del tribunale svilupparono il codice in dieci punti, che chiamarono esperimenti medici ammissibili. Il primo criterio, che è anche il più importante, stabilisce che il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente essenziale. Ciò implicava, nelle parole dei giudici, che «la persona coinvolta dovrebbe avere la capacità legale di dare il consenso, e dovrebbe quindi esercitare un libero potere di scelta, senza l’intervento di qualsiasi elemento di forzatura, frode, inganno, costrizione, esagerazione o altra ulteriore forma di obbligo o coercizione; dovrebbe avere, inoltre, sufficiente conoscenza e comprensione dell’argomento in questione tale da metterlo in condizione di prendere una decisione consapevole e saggia». Il dovere e la responsabilità di garantire le condizioni che rendono valido il consenso spettavano direttamente a chi conduceva l’esperimento. Il fatto che nel codice non si faccia esplicitamente riferimento ai fatti emersi nel dibattimento contro i medici nazisti, ha privato di forza giuridica il documento, che ha comunque ispirato diverse leggi nazionali e documenti internazionali volti a prevenire abusi della sperimentazione umana e a promuovere la dottrina del consenso informato.
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