CODICILLO (lat. codicillus; fr. codicille; ted. Kodizill; ingl. codicil)
Indica nel linguaggio giuridico romano una disposizione di ultima volontà che si distingue dal testamento perché non soggetta, almeno in origine, a nessuna delle molte formalità richieste per quest'ultimo atto; si conteneva generalmente in una semplice lettera diretta alla persona onerata.
A quanto ci riferiscono le Institutiones di Giustiniano (II, 25 De codic., pr.), i primi codicilli ai quali fu riconosciuta validità furono quelli lasciati da Lucio Lentulo, contenenti fedecommessi a carico di Augusto, fedecommessi che egli aveva confermati in un successivo testamento; Augusto eseguì questa disposizione, dando così efficacia ai codicilli. Lo sviluppo dei codicilli coincide anzi con quello dei fedecommessi, dato che i codicilli si adoperavano specialmente per tal genere di disposizioni. La ragione di quest'uso va ricercata nel fatto che spesso si ricorreva ai codicilli non potendosi osservare le formalità necessarie per i testamenti, e bisognava allora accontentarsi di lasciare semplici fedecommessi (in un periodo di poco posteriore si ammise che anche i legati potessero essere contenuti in codicilli). Il codicillo presupponeva però sempre la capacità di testare nel disponente. I codicilli potevano essere redatti prima o dopo la confezione del testamento e si potevano anche lasciare codicilli ab intestato. Se sussisteva testamento, questo poteva contenere una conferma dei codicilli già disposti o dei futuri (codicilli confirmati) e poteva anche accadere che questi fossero passati sotto silenzio (codicilli non confirmati); nel primo caso la giurisprudenza romana, per riconoscere validità ai codicilli, li considerava come parti integrali del testamento, cioè come se le relative disposizioni fossero contenute nel testamento; ma questa finzione (fictio codicillaris) non fu però spinta tanto oltre da ritenere che la nullità del testamento producesse di conseguenza, e in ogni caso, la nullità dei codicilli in esso menzionati; ciò avveniva solo eccezionalmente. In seguito si riconobbe validità anche ai codicilli non confirmati e a quelli ab intestato; all'epoca dei Severi l'evoluzione era già compiuta, tanto che diventò usuale la cosiddetta clausula codicillaris, con la quale il testatore disponeva che il testamento, se nullo, dovesse valere come codicillo. Il codicillo non poteva contenere né istituzione di erede né diseredazione (erano queste le più importanti formalità necessarie in un testamento); si ammise però che il nome dell'erede istituito col testamento potesse essere specificato nel codicillo. Una conseguenza dello sviluppo sopra accennato e della grande importanza assunta dai codicilli fu che nel diritto postclassico essi furono assoggettati a requisiti di forma sempre più rigorosi, tanto da avvicinarli di molto ai testamenti. Costantino infatti stabilì che i codicilli ab intestato dovessero redigersi in presenza di 7 o di almeno 5 testimoni; Teodosio II estese questa disposizione a tutte le specie di codicilli e in seguito prescrisse per i testamenti, e quindi anche per i codicilli, il numero di 7 testimoni; quest'ultima norma fu, per quanto riguarda i codicilli, abolita da Giustiniano, il quale aggiunse che i codicilli mancanti delle formalità prescritte dessero facoltà all'onorato di deferire giuramento all'istituito gravato di fedecommesso.
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