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CODICILLO

di Maria PIAZZA - Mario LAURIA - Enciclopedia Italiana - I Appendice (1938)
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CODICILLO (lat. codicillus; fr. codicille; ted. Kodizill; ingl. codicil)

Maria PIAZZA
Mario LAURIA

Indica nel linguaggio giuridico romano una disposizione di ultima volontà che si distingue dal testamento perché non soggetta, almeno in origine, a nessuna delle molte formalità richieste per quest'ultimo atto; si conteneva generalmente in una semplice lettera diretta alla persona onerata.

A quanto ci riferiscono le Institutiones di Giustiniano (II, 25 De codic., pr.), i primi codicilli ai quali fu riconosciuta validità furono quelli lasciati da Lucio Lentulo, contenenti fedecommessi a carico di Augusto, fedecommessi che egli aveva confermati in un successivo testamento; Augusto eseguì questa disposizione, dando così efficacia ai codicilli. Lo sviluppo dei codicilli coincide anzi con quello dei fedecommessi, dato che i codicilli si adoperavano specialmente per tal genere di disposizioni. La ragione di quest'uso va ricercata nel fatto che spesso si ricorreva ai codicilli non potendosi osservare le formalità necessarie per i testamenti, e bisognava allora accontentarsi di lasciare semplici fedecommessi (in un periodo di poco posteriore si ammise che anche i legati potessero essere contenuti in codicilli). Il codicillo presupponeva però sempre la capacità di testare nel disponente. I codicilli potevano essere redatti prima o dopo la confezione del testamento e si potevano anche lasciare codicilli ab intestato. Se sussisteva testamento, questo poteva contenere una conferma dei codicilli già disposti o dei futuri (codicilli confirmati) e poteva anche accadere che questi fossero passati sotto silenzio (codicilli non confirmati); nel primo caso la giurisprudenza romana, per riconoscere validità ai codicilli, li considerava come parti integrali del testamento, cioè come se le relative disposizioni fossero contenute nel testamento; ma questa finzione (fictio codicillaris) non fu però spinta tanto oltre da ritenere che la nullità del testamento producesse di conseguenza, e in ogni caso, la nullità dei codicilli in esso menzionati; ciò avveniva solo eccezionalmente. In seguito si riconobbe validità anche ai codicilli non confirmati e a quelli ab intestato; all'epoca dei Severi l'evoluzione era già compiuta, tanto che diventò usuale la cosiddetta clausula codicillaris, con la quale il testatore disponeva che il testamento, se nullo, dovesse valere come codicillo. Il codicillo non poteva contenere né istituzione di erede né diseredazione (erano queste le più importanti formalità necessarie in un testamento); si ammise però che il nome dell'erede istituito col testamento potesse essere specificato nel codicillo. Una conseguenza dello sviluppo sopra accennato e della grande importanza assunta dai codicilli fu che nel diritto postclassico essi furono assoggettati a requisiti di forma sempre più rigorosi, tanto da avvicinarli di molto ai testamenti. Costantino infatti stabilì che i codicilli ab intestato dovessero redigersi in presenza di 7 o di almeno 5 testimoni; Teodosio II estese questa disposizione a tutte le specie di codicilli e in seguito prescrisse per i testamenti, e quindi anche per i codicilli, il numero di 7 testimoni; quest'ultima norma fu, per quanto riguarda i codicilli, abolita da Giustiniano, il quale aggiunse che i codicilli mancanti delle formalità prescritte dessero facoltà all'onorato di deferire giuramento all'istituito gravato di fedecommesso.

Bibl.: K. A. v. Vangerow, Lehrbuch der Pandekten, 7ª ed., II, Marburgo-Lipsia 1876, p. 439 seg. (par. 526 seg.); A. Koeppen, Lehrbuch des heutigen römischen Erbrechts, Würzburg 1895, p. 711 segg.; S. Perozzi, Istituzioni di diritto romano, 2ª ed., II, Roma 1928, p. 677 seg.; W. W. Buckland, Handbook of Roman law from Augustus to Justinian, 2ª ed., Cambridge 1932, p. 143 segg.; P. Bonfante, Istituzioni di diritto romano, 10ª ed., Roma 1934, p. 614 segg.; V. Arangio-Ruiz, Istituzioni di diritto romano, 4ª ed., Napoli 1937, p. 576 segg.; P. Jörs e W. Kunkel, Geschichte und System des römischen Privatrechts, Berlino 1935, 2ª ed., p. 326 segg.

Vedi anche
Guillaume d' Estouteville Ecclesiastico francese (n. Normandia 1412 circa - m. Roma 1483). Venuto a Roma fu creato da Eugenio IV vescovo di Angers e cardinale (1439). Legato in Francia (1451-52), tentò invano, durante le trattative tra Inghilterra e Francia, di far abolire la Prammatica Sanzione di Bourges; riuscì invece nella ... Luigi II d'Angiò re titolare di Sicilia Figlio (Tolosa 1377 - Angers 1417) di Luigi I d'Angiò, cui successe (1384) nei dominî francesi e nei diritti sul regno napoletano. Sbarcò nel 1390 a Napoli, da dove gli antidurazzeschi avevano cacciato Ladislao, figlio ed erede di Carlo III di Durazzo e la madre di lui, la reggente Margherita. Ma battuto ... Francesco Datini Mercante (Prato 1335 circa - ivi 1410). Fondò una grande azienda per il commercio di stoffe, spezie, vini, olî, con sede in Avignone (dal 1358 circa), poi in Prato (dal 1383), e corrispondenti in tutto il Mediterraneo. Istituì con lascito testamentario la fondazione "Ceppo dei poveri di Francesco di ... testamento Bioetica T. biologico (o t. di vita, living will) Documento con il quale il testatore affida al medico indicazioni anticipate di trattamento, nel caso in cui in futuro possa perdere la capacità di autodeterminazione a causa di una malattia acuta o degenerativa invalidante, o di un incidente eccezionalmente ...
Tag
  • GIUSTINIANO, I
  • DIRITTO ROMANO
  • FEDECOMMESSO
  • TEODOSIO II
  • WÜRZBURG
Vocabolario
codicillo
codicillo s. m. [dal lat. codicillus (dim. di codex -dĭcis: v. codice) «piccolo tronco; tavoletta per scrivere; biglietto, breve corrispondenza; codicillo; rescritto»]. – 1. Aggiunta che viene fatta a una scrittura legale, e in partic....
codicillare
codicillare agg. [dal lat. tardo codicillaris]. – Di codicillo, relativo a un codicillo: clausola c., nel diritto romano, la clausola con la quale il testatore disponeva che il testamento, se risultasse nullo, dovesse valere come codicillo....
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