codificazione
Attività del potere legislativo di uno Stato intesa a esporre in un’opera uniforme e sistematica (il codice) le norme di un particolare ramo del diritto vigente nello Stato stesso. Tentativi di codificazione possono essere considerati in età medievale i Libri feudorum e sono tali le raccolte analoghe con cui in Spagna si attese alla redazione scritta dei fueros locali, in Portogallo delle costumbres e in Francia delle coutumes. Così ancora le Constitutiones Regni Siciliae di Federico II, il Liber constitutionum Sanctae matris Ecclesiae del cardinale Albornoz, i Decreta seu statuta di Amedeo VIII di Savoia. In Spagna sono da ricordare l’Espéculo, le Partidas, la Nueva recopilación. Notevoli il Code Henry III, realizzato da B. Brisson (che tuttavia non ebbe mai la sanzione reale), e il Code Marillac (1629) proposto dal terzo stato agli Stati generali del 1614. Anche sotto Luigi XIV si ebbe un vasto progetto di compilazione delle ordinanze reali. Queste compilazioni furono sempre migliori col progredire del tempo; le prime erano semplici raccolte cronologiche o sistematiche; le più recenti, invece, oltre a essere più armonicamente costruite, cominciarono a sancire norme nuove, non contenute nella precedente legislazione: carattere, questo, presente in alcune delle grandi ordinanze di Francia, nelle costituzioni modenesi del 1771 e nel Landrecht prussiano del 1794. Malgrado questi tentativi, sussisteva però ugualmente una preoccupante molteplicità di fonti del diritto. A conseguire l’obiettivo di una sistemazione effettivamente organica delle norme fu la Rivoluzione francese, col Codice civile napoleonico (Code Napoléon), lungamente elaborato, entrato in vigore nel 1804 e nella traduzione italiana il 5 giugno 1805. Nel 1807 si ebbe anche un codice di procedura penale che, pur non essendo una traduzione di quello francese, era in gran parte informato ai suoi principi. Nello stesso periodo di tempo i codici andarono in vigore nel principato di Lucca e nel regno di Napoli. Con i cinque codici francesi s’iniziò il sistema del diritto codificato, che nel corso del 19° sec. doveva trionfare in gran parte del mondo. Ciò tuttavia non avvenne senza forti opposizioni: tipica, in Germania, quella della scuola storica capeggiata da F.K. von Savigny che osteggiava l’idea di un codice generale vigente in tutta la nazione germanica. La Chiesa romana per armonizzare e regolare un enorme patrimonio legislativo stratificato, confuso e spesso contraddittorio, si dotò di un codice, quello di diritto canonico, solo nel 1917.