colonato
Nel periodo del Basso impero, la condizione giuridica degli agricoltori vincolati al fondo che coltivavano (chiamati coloni, ma anche inquilini, adscripticii, glebae ecc.). In origine, colono era un libero che coltivava il fondo proprio o l’altrui. Concentratasi la proprietà nelle mani di pochi, colonus fu detto il conduttore di una parcella d’un latifondo, spesso con un certo numero di schiavi alle sue dipendenze. Giuridicamente, il colono restava un uomo libero, anche se con qualche limitazione. La condizione di colono si acquistava per nascita, per contratto, conducendo per 30 anni un fondo e per denunzia. Cessava con l’entrata nella milizia o nel clero, per prescrizione. Nel diritto giustinianeo non furono ammessi altri modi di estinzione che il conferimento della dignità episcopale e l’acquisto del fondo.