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COLONIA PARZIARIA

di Giuseppe Giudice - Enciclopedia Italiana (1931)
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COLONIA PARZIARIA (fr. bail à colonat partiaire; sp. aparceria; ted. Teilpacht; ingl. farm)

Giuseppe Giudice

La colonìa parziaria è un sistema di sfruttamento dei fondi rustici per il quale il proprietario del fondo (o chi altri ne ha il godimento) lo affitta a chi si obblighi di coltivarlo nel comune interesse col patto di dividerne i prodotti agricoli in natura. Questo sistema ha i vantaggi di stimolare il coltivatore ad ottenere la maggior quantità possibile di prodotti e di ripartire l'alea sul proprietario e sul colono in proporzione delle quote loro spettanti. Ma, essendo collegata a complesse circostanze naturali ed economiche e richiedendo la vigilanza assidua del proprietario, la colonia parziaria è più o meno conveniente a seconda dei luoghi, dell'estensione dei poderi e delle loro colture, delle condizioni personali o familiari di chi gode il fondo. Prevaleudo nella colonia il lavoro umano sugli altri mezzi di produzione, il sistema è specialmente adatto alla piccola coltura, praticata con scarsi capitali su poderi non molto estesi.

L'istituto è di origine remota. Ebbe regolamento giuridico nel codice di Hammurabi e nel diritto mosaico; fu praticato nell'antica Grecia, nelle varie epoche della storia di Roma, sebbene scarse regole ne dia il Digesto (XIX, 2, locati conducti, 24-25), e durante tutto il Medioevo. Nell'epoca feudale era connesso con la servitù della gleba: vincolato principalmente nella libertà personale, il colono non poteva lasciare il fondo ed era soprattutto obbligato a prestazioni personali; in compenso godeva la parte maggiore dei prodotti. Nel secolo XIII, al tramonto dell'epoca feudale e col sorgere delle libertà comunali, tra i coloni redenti dalla servitù della gleba e i proprietarî si cominciò in regime di libertà contrattuale a diffondere un tipo di contratto di colonia col patto di dividere i frutti per metà; onde si denominò mezzadria il nuovo rapporto giuridico e mezzadro il colono, il quale, se guadagnò in libertà, economicamente scapitò. Colonia parziaria e mezzadria (in Toscana mezzeria, in Sicilia metateria) sono dunque sinonimi; ma il secondo termine denota propriamente quella specie di colonia in cui i frutti si dividono per metà. Altro sinonimo è masseria.

In Italia la colonia parziaria è praticata principalmente in Toscana, che ne è - si può dire - la regione classica, ma è diffusa in ogni altra regione, meno nel settentrione dove le condiziohi locali e i sistemi di coltura la rendono conveniente soltanto nelle zone collinose o pedemontane, discretamente nel centro, più nel mezzogiorno, largamente in Sicilia. Adattandosi alle esigenze agricole locali, i tipi di colonia sono varî. In talune regioni il colono gode soltanto la terza parte di tutti o di alcuni frutti; in altre il quarto, ricevendo però anche una retribuzione in denaro, e allora si ha un rapporto misto di colonia parziaria e di locazione di opere. In parecchie il colono deve al proprietario prestazioni accessorie, personali (piccoli servigi come trasporti, bucato, ecc.) o reali, detti appendizî od onoranze (pollame, uova, salumi, ecc.). In talune la colonia si estende al bestiame, in altre alla coltivazione dei bachi da seta. In qualche provincia il colono suole assumere anche l'obbligo di migliorare il fondo. Generalmente le esigenze agricole di ciascuna regione hanno determinato consuetudini fissate in capitolati normali, a cui patti speciali possono aggiungersi per adattare il contratto tipico consuetudinario locale alle necessità dei singoli poderi.

Nella dottrina si è disputato e si disputa se la colonia sia una specie di locazione oppure di società. Gaio (Dig. XIX, 2, locati conducti, 25,6) la considerava simile alla società: alioquin partiarius colonus quasi societatis iure et damnum et lucrum cum domino fundi partitur; e i giuristi dell'età di mezzo la reputarono una specie di società, eccetto il Fabro che propendeva a ritenerla una specie di locazione. Poi le opinioni si divisero: certamente la colonia contiene alcuni elementi del contratto di società, quali il mettere in comune il fondo e l'industria per dividere il prodotto; ed altri proprî della locazione di cose e della locazione di opere: la parte del prodotto spettante al colono si può considerare come prezzo del suo lavoro. La divisione delle opinioni si ripercosse nelle legislazioni: taluni codici civili regolarono la colonia come una società, altri come un rapporto giuridico per sé stante, i più come una specie di locazione. Alcuni moderni scrittori ne fanno un tipo contrattuale appartenente alla categoria giuridica dottrinale denominata negozio giuridico parziario.

Nel nostro codice civile la colonia è regolata sotto il titolo della locazione e sono comuni ad essa le norme stabilite in generale per la locazione di cose e in particolare per quella dei fondi rustici, però con alcune modificazioni. Nel regolamento giuridico della colonia ha una rilevante importanza la consuetudine, che resta fonte di diritto sussidiaria, come di regola, di fronte a talune norme principali regolatrici del contratto, concernenti la perdita dei frutti, il divieto di sublocazione, il divieto di vendere scorte e di far carreggiature senza il consenso del locatore, la cessazione e lo scioglimento del contratto, la morte del colono; ma nei rispetti di alcune altre norme meno importanti prevale sulla legge scritta. Sulla legge e sulla consuetudine prevalgono - secondo un principio generale in materia di rapporti giuridici privati - le pattuizioni lecite. La colonia è un contratto consensuale, bilaterale, oneroso. Non è ammessa nel diritto vigente la colonia perpetua o inamovibile; al pari della locazione essa non può essere stipulata per oltre trent'anni. Se eccede i nove anni è atto eccedente la semplice amministrazione; ciò ha importanza riguardo alle condizioni e alle forme con cui possono obbligarsi le persone prive della piena capacità civile e quelle prive della facoltà di disporre dei proprî beni o di amministrarli. Ma stipulato il contratto, ancorché per un tempo eccedente i nove anni, i singoli atti giuridici occorrenti durante l'esecuzione sono atti di amministrazione. La colonia di regola è atto civile, ma non essenzialmente civile: può esser atto commerciale se connessa, p. es., con una speculazione di compravendita di fondi o con la trasformazione industriale dei prodotti.

Requisiti del contratto di colonia sono: a) l'obbligazione da parte del locatore di consegnare al colono il fondo o gli appezzamenti pattuiti; b) l'obbligazione del colono di coltivarli; c) la divisione dei prodotti in natura secondo i patti: in mancanza di patti si dividono per metà; d) la limitazione della durata: in mancanza di patto s'intende stipulata per un' annata agraria, salvo la tacita rinnovazione. Circa la validità del contratto è da rilevare che l'errore sul fondo è motivo legittimo per domandarne l'annullamento, ma se l'errore concerne soltanto l'estensione del fondo, è comune opinione che si possa domandare la rescissione del contratto soltanto nei casi in cui è ammessa per la vendita. Può altresì esser motivo di annullamento l'errore sulla persona del colono, essendo la considerazione della sua personale capacità di coltivare una causa principale del contratto. Se la colonia è stipulata da più locatori aventi congiuntamente il godimento del fondo, si applicano nel loro rapporti le regole della comunione; se più coloni si obbligano congiuntamente alla conduzione, si applicano nei loro rapporti le regole della società. Quando la durata della colonia eccede nove anni, è indispensabile all'esistenza giuridica del contratto che sia fatta per atto pubblico o scrittura privata; e, perché abbia effetto di fronte ai terzi, che sia trascritta. Se non eccede i nove anni non è soggetta a formalità, ma, ove superi un determinato valore, non potrebbe di regola essere accertata giudizialmente mediante la prova testimoniale. Salvo patto o consuetudini contrarie, le spese del contratto sono sopportate da ciascuna parte contraente per metà.

Bibl.: L. Barassi, Mezzadria, in Encicl. giur. it., Milano s. a., X, p. i; II, p. 415 segg.; G. Piola, Colonia parziaria, in Dig. it., Torino 1896-99, XV, ii, p. 71 segg.; M. Breglia, Il negozio giuridico parziario, Napoli 1916.

Vedi anche
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