COLONIA parziaria (X, p. 828; App. I, p. 444)
Per il codice civile del 1865 colonia era sinonimo di mezzadria; la distinzione tra i due contratti fu operata dalla dottrina sulla base degli usi, rispetto ai quali, in materia, la stessa legge aveva carattere sussidiario.
L'attributo "parziaria", ignoto al codice di allora, ha un valore pleonastico, poiché già nel linguaggio corrente colonia significa patto con il contadino, che si obbliga a coltivare stabilmente il fondo altrui, partecipando ai frutti e alle spese in proporzione varia.
Il codice civile del 1942, seguendo l'indirizzo indicato dagli scrittori, dà risalto alla separazione tra colonia e mezzadria e dedica ai due contratti distinte sezioni del capo intitolato all'impresa agricola nel Libro del Lavoro. Però, definendo la colonia come il contratto mediante il quale il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione del fondo e l'esercizio delle attività connesse al fine di dividere gli utili e i prodotti, dà all'istituto contenuto tanto ampio da abbracciare tutta la vasta serie dei rapporti parziarî di coltivazione, dai confini dell'affitto a coltivatore diretto con canone rappresentato da una quota di prodotti al rapporto di lavoro con partecipazione agli utili in natura. La stessa mezzadria vi è compresa, tantoché si prospetta come un sottotipo di colonia.
In realtà la distinzione è più manifesta se considerata dal punto di vista dell'economia, che non sotto il profilo del diritto; al giurista la mezzadria appare siccome una specie di colonia, qualificata dalla presenza di taluni elementi che ne fanno la più elevata forma di associazione nell'esercizio dell'impresa agraria. Tali l'assunzione del socio lavoratore da parte della famiglia colonica, il conferimento di tutto il lavoro familiare, la più larga partecipazione del colono all'impresa con apporto di quote di capitale, la tendenza a porre in condizioni paritarie concedente e mezzadro nella partecipazione agli utili e alle spese. Elementi però che presi uno per uno si possono ritrovare anche nella colonia parziaria; in ultima analisi sembra che l'indice di distinzione sia espresso dal carattere familiare dell'impresa mezzadrile, e quindi dalla presenza di quell'ordinamento colturale più complesso che è il podere, idoneo a fornire con la quota colonica il reddito necessario a chi lo coltiva e di richiedere tutto e soltanto il lavoro della famiglia coltivatrice.
Come in tutti i contratti agrarî, tra le fonti l'uso è di gran lunga la più importante, data la scarsità di norme di legge riguardanti in modo specifico la colonia. La stessa disciplina del codice tocca in modo sommario pochi punti, rinviando per il resto al regolamento della mezzadria. La disciplina della contrattazione collettiva, estesa anche alla colonia oltre che alla mezzadria e all'affitto a coltivatore diretto, ha ricevuto in pratica rara applicazione.
Mentre il codice abrogato mostrava di considerare la colonia una specie di locazione con canone parziario, il codice vigente riconosce al rapporto natura associativa, donde quella contitolarità dell'impresa sociale tra concedente e colono, cui testé si accennava. A differenza della mezzadria, per la quale oggetto del contratto è la coltivazione del podere, per la colonia è irrilevante l'ordinamento colturale del fondo; necessario e sufficiente è che si tratti di terra produttiva. Clausole che importino per il colono obbligo di miglioria sono ammissibili, senza che però il contratto si trasformi in colonia ad meliorandum (v. appresso).
Il regolamento, quanto mai sommario, lascia ampia autonomia ai contraenti. Consente pertanto tutti quegli adattamenti alle condizioni ambientali dell'agricoltura ed alla tradizione, che sono garanzia di maggior somma di utilità tratte dalla terra.
Le linee caratteristiche sono le seguenti: il concedente è il socio capitalista, i coloni soci lavoratori. Il primo conferisce il godimento del fondo ed assume sostanzialmente le obbligazioni di un locatore; a lui incombe l'obbligo di consegnare, di garantire il pacifico godimento, mantenere il fondo in stato di servire all'uso convenuto, di eseguire tutte le riparazioni (se non dispongono diversamente le norme corporative, le convenzioni e gli usi, sono a carico del colono soltanto le riparazioni di piccola manutenzione della casa e degli strumenti di lavoro); deve le garanzie per molestie e contro i vizî occulti. I coloni hanno l'obbligo di prestare il lavoro occorrente alla coltivazione, e la custodia del fondo e delle altre cose ricevute. A differenza del locatore, il concedente non è tenuto alla astensione completa degli atti di godimento, anzi conserva il diritto di parteciparvi; il limite è segnato dal concorrente diritto del colono. Non potrà procedere ad innovazioni non previste dal contratto od a modificazioni che rendano più gravosa la posizione del socio; ma la sua facoltà d'intervento è rafforzata dal potere di dirigere l'impresa. Infatti la direzione spetta a lui solo, con l'unico limite imposto dal rispetto delle norme della buona tecnica agraria.
La legge non stabilisce la proporzione in cui il colono partecipa alle spese ed alla formazione del capitale di esercizio; né la quota per cui fa suoi i frutti e gli utili. La determinazione è affidata alle norme corporative, convenzioni ed usi, al fine di favorire l'inserzione più profonda del rapporto nell'organizzazione tecnica dell'impresa. Sembra che, a differenza di quello che è previsto per la mezzadria, la scadenza del termine disposto dalla convenzione provochi l'estinzione immediata del contratto senza necessità di disdetta. Altra causa di estinzione è la morte del colono, non quella del concedente.
Due forme di colonia che in comune con la colonia parziaria non hanno se non qualche carattere esteriore, sono la colonia perpetua e la colonia ad meliorandum. La prima si presenta oggi non altrimenti che come l'onere di una prestazione periodica e perpetua di una somma di denaro gravante un fondo a favore di una persona e dei suoi eredi. Rappresenta l'ultima fase nell'evoluzione di rapporti di origine diversa e remota, che inizialmente attribuivano al coltivatore un diritto reale di godimento senza termine con l'obbligo di prestare un canone in natura al proprietario. Col tempo il godimento perpetuo del colono si è convertito in proprietà e il diritto del concedente al canone si è mutato nella prestazione periodica che inerisce al fondo come onere afferente la proprietà.
Con la denominazione di colonia ad meliorandum è conosciuto quel rapporto per cui il colono, ricevendo il fondo, si obbliga ad eseguire determinate piantagioni a proprie spese ed a versare al concedente una quota parte dei prodotti che ne ritrae. Sembra indubitato che il colono abbia un diritto reale sul fondo; forse la stessa proprietà delle piantagioni.
Bibl.: G. Carrara, I contratti agrari, Torino 1946; E. Bassanelli, La colonia perpetua dal meliorandum nel Basso Lazio, Roma 1933; id., Colonia parziaria, in Commentario al cod. civ., Libro del Lavoro, a cura di A. Scialoja, Roma-Bologna 1943; Rossi, Mezzadria e colonia parziaria nel nuovo codice, Roma 1943.