COMMESSO viaggiatorte
È un ausiliario stabile del commerciante, destinato ad avvicinare i produttori ai consumatori, accorciando la catena degli affari che portano le merci dalla produzione al consumo, favorendo un sistema più rapido e meno costoso per la distribuzione delle merci.
Vi sono due specie di commessi viaggiatori. Gli uni - viaggiatori a provvìgione, viaggiatori commissionarî, agenti viaggiatori - hanno l'incarico di procacciare proposte di affari che comunicano al principale, il quale può accettarle o respingerle; lavorano per parecchie case contemporaneamente e sono retribuiti con provvigione: questi commessi viaggiatori non sono rappresentanti. Rappresentanti sono, invece, gli altri, che conchiudono contratti in nome del principale, stanno al suo esclusivo servizio, godono di uno stipendio fisso e di una provvigione sugli affari che conchiudono, talvolta anche per quelli che si conchiudono dalla casa direttamente nelle piazze riservate alla loro attività. Di questi si occupa l'art. 377 del codice di commercio. La procura può venir loro conferita con qualunque forma; ad essa può venir apposto qualunque limite. La contemplatio domini è presunta nel senso che, ove il commesso viaggiatore ometta di menzionare il suo rappresentato, la sua responsabilità non si sostituisce ma si aggiunge a quella del suo principale. L'art. 378 cod. comm. soggiunge che il commesso viaggiatore non può firmare per procura: ma la disposizione, frutto di un equivoco, si limita a sancire che il commesso viaggiatore non può firmare in qualità di institore.
Bibl.: C. Vivante, Trattato di diritto commerciale, 5ª ed., Milano 1922, e bibliografia ivi citata.