COMMISSIONE INTERNA
. È quell'organismo democratico, elettivo, che, nell'ambito aziendale, rappresenta e tutela nei confronti del datore di lavoro gli interessi morali e materiali, collettivi e individuali di tutto indistintamente il personale, sia di quello organizzato nel sindacato, sia di quello che eventualmente non lo fosse. Non è, perciò, un organo del sindacato, ma la prima forma organizzativa che i lavoratori autonomamente si dànno per la difesa unitaria dei proprî interessi.
"Il compito fondamentale della commissione interna o del delegato di impresa" (che esplica le stesse mansioni nelle aziende più piccole), secondo l'art. 2 dell'accordo del 7 agosto 1947 (v. appresso) "è quello di concorrere a mantenere normali i rapporti tra i lavoratori e la direzione dell'azienda, in uno spirito di collaborazione e di reciproca comprensione per il regolare svolgimento dell'attività produttiva". Inoltre secondo lo stesso articolo: "Le commissioni interne devono rimettere alle proprie organizzazioni sindacali, per la trattazione nei confronti delle organizzazioni che rappresentano le aziende, tutto quanto attenga alla disciplina collettiva dei rapporti di lavoro e alle relative controversie".
Gli altri compiti principali delle commissioni interne possono elencarsi come segue: a) controllare le assunzioni e i licenziamenti del personale al fine di evitare che essi ledano i legittimi interessi individuali e collettivi della maestranza; b) intervenire nella direzione aziendale per la stretta osservanza, la giusta interpretazione e l'integrale applicazione dei contratti collettivi di lavoro e di tutte le disposizioni favorevoli ai lavoratori, siano esse concordate fra le parti o siano imposte dalle leggi (igiene e sicurezza del lavoro, prevenzione infortunî, assistenza sociale, ecc.); c) tentare la prima opera di conciliazione nei confronti della parte padronale nelle controversie e nelle vertenze, individuali e collettive, del personale dell'azienda; d) intervenire nella compilazione o nelle riforme del regolamento che disciplina la vita interna del luogo di lavoro (orarî, turni, ferie, ecc.) esigendone poi il rispetto tanto dalla parte padronale quanto da quella dei lavoratori; e) contribuire a determinare le varie forme di retribuzione a incentivo (cottimi, straordinarî, premî di produzione, ecc.) fissandone, d'accordo col sindacato, il sistema di pagamento, la tariffa e la durata; f) intervenire nella qualificazione del personale di ogni categoria, grado e gruppo, sia femminile sia maschile, e sia per i giovani sia per gli adulti; g) controllare la piena giustificazione di ogni penalità proposta o decisa dal datore di lavoro nei confronti del personale (multe, sospensioni, ecc.) e per quelle di carattere pecuniario, vigilare che il loro ammontare vada totalmente alla cassa interna delle maestranze e curare che queste ne controllino l'amministrazione; h) promuovere la costituzione e controllare il funzionamento e l'amministrazione di tutte le istituzioni di carattere sociale dell'azienda (mense, spacci, circoli ricreativi, infermerie, ambulatorî, mutue, ecc.).
Storia. - I tentativi di costituzione e per il riconoscimento di fatto delle commissioni interne ebbero inizio con il nascere stesso del movimento operaio e rappresentano l'aspetto più saliente della lotta per la democrazia nei rapporti del lavoro. Di esse si hanno più frequenti notizie intorno al 1900: in questo primo periodo però le commissioni interne non avevano organi stabili, poiché venivano nominate in occasione di agitazioni o di scioperi come delegazioni operaie per le trattative con il datore di lavoro. Le commissioni interne sorsero un po' ovunque, ma con caratteristiche diverse a seconda del ramo di produzione dell'azienda, dopo il 1906, quando ebbero il primo riconoscimento ufficiale. Nel 1912 furono abolite per legge, ma risorsero subito dopo, nel 1913, in seguito a un'energica azione della FIOM (Federazione italiana operai metallurgici).
La fine della guerra 1914-18 trovò il movimento delle commissioni interne notevolmente esteso e proteso verso un allargamento dei suoi compiti e delle sue funzioni sul terreno economico. Infatti è negli anni 1918 e 1919 che si sviluppa il maggior sforzo di elaborazione della classe lavoratrice per trasformare le commissioni interne in organi del controllo operaio sulle aziende. Nel 1920 un progetto di Giolitti contemplò la istituzione di commissioni di controllo nelle industrie principali con esclusione di quelle municipalizzate e statizzate, ma questo disegno di legge non venne realizzato per il mutarsi della situazione politica.
L'avvento del fascismo arrestò lo sviluppo delle commissioni interne e anzi esse furono disperse specialmente dopo il 1925, quando nelle ultime elezioni svoltesi in quell'anno nelle fabbriche i fascisti furono completamente battuti. Il soffocamento totale di questi organismi aziendali democratici si compì con la legge Rocco del 3 aprile 1926.
Crollato il fascismo, il 3 settembre 1943, per iniziativa dei vecchi sindacalisti antifascisti B. Buozzi e G. Roveda, si stipulò con la Confederazione dell'industria un accordo sulle commissioni interne della durata di tre anni che va sotto il nome di Buozzi-Mazzini. Per tale accordo le commissioni interne venivano istituite come organi di rappresentanza unitaria di tutti i lavoratori, impiegati e operai, in tutte le aziende che avessero almeno venti dipendenti. Dopo l'8 settembre nel territorio liberato le commissioni interne si svilupparono e si estesero anche nelle aziende non industriali (agricole, imprese edili, commerciali, uffici pubblici, ecc.).
Successivamente, con l'accordo del 7 agosto 1947 tra la CGIL e la Confindustria, le commissioni interne hanno ricevuto una nuova regolamentazione che consolida le loro funzioni nell'ambito aziendale, accresce il loro prestigio e amplia il loro campo d'azione. Infatti per esso la commissione interna non è più un semplice organo di collaborazione di carattere consultivo ma ha poteri di iniziativa e di azione tali da limitare le possibilità di arbitrio della parte padronale e da assicurare ai lavoratori la tranquillità del posto senza preoccupazioni di rappresaglie.
Come è stato detto giustamente le commissioni interne italiane sono un quid medium tra i comitati d'impresa del tipo inglese e i vecchi consigli di fabbrica tedeschi, perché dei primi hanno il carattere di essere sorte non in base a una legge dello stato ma a un accordo volontario tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e perché non effettuano un controllo sulla gestione aziendale; e, a somiglianza dei secondi, sono organi di classe, cioè composti soltanto di rappresentanti di lavoratori, hanno una composizione ben definita in relazione al numero dei lavoratori dell'azienda, hanno compiti precisi, fissati dall'accordo nazionale e non lasciati alla determinazione delle singole commissioni e infine sono unitarie, miste cioè di operai e impiegati.