Compalatius
Magistratura essenzialmente giudiziaria con competenza sulle cause civili e penali, per il primo grado di giudizio, l'ufficio del compalatius riguardava esclusivamente la città di Napoli. Il compalatius era il corrispettivo dello stratigotus di Messina, Salerno e Amalfi, e rappresentava una particolarità rispetto alla magistratura cittadina ordinaria del baiulus operante in tutte le altre città del Regno. Ciò era detto esplicitamente in una norma del 1231, la Const. I, 72.2, Circa compalatios, dove l'imperatore, dopo aver dettato alcune norme circa la ridefinizione dell'ufficio di baiulo, stabiliva quasi a continuazione che per le magistrature omologhe ‒ il compalatius di Napoli, appunto, e gli stratigoti di Messina e Salerno ‒ rimanessero in vigore le antiche prerogative che attribuivano loro la cognizione delle cause penali, escluse dalle competenze ordinarie dei baiuli.
Il compalatius, come il baiulo, prendeva l'ufficio in gabella: nel 1231, l'ufficio era stato appaltato per 70 onze annue (Acta Imperii inedita, I, p. 612). Come ufficiale regio in sede locale, il compalatius poteva svolgere occasionalmente incarichi relativi ad altri settori di interesse dalla Curia regia, e per conto del sovrano stesso, incarichi che nulla avevano a che fare con le funzioni proprie della sua magistratura, ma che tuttavia testimoniano in maniera evidente come la struttura funzionariale della monarchia fridericiana fosse ben lungi dall'essere ingessata in ruoli e ambiti esclusivi e predeterminati: in questa ottica vanno compresi i mandati inviati dal sovrano al compalatius affinché, accingendosi Federico II a rientrare nel Regno nel 1240, provvedesse a inviare a corte cento barili di vino "de Galoppo" (Il registro della cancelleria, 2002, p. 436), o di altro vino pregiato ‒ ad esempio tre salme di vino "greco", tre di vino "grecisco" e tre di "fiano" (ibid., pp. 724-725) ‒, quelli relativi all'approvvigionamento del pesce di migliore qualità per le cucine del cuoco di corte (ibid.), o ancora quelli relativi al mantenimento sui fondi della propria amministrazione di alcuni falconieri e del loro seguito di uomini e animali (ibid., p. 690).
fonti e bibliografia
Historia diplomatica Friderici secundi; Acta Imperii inedita, I; Die Konstitutionen Friedrichs II. für das König-reich Sizilien, a cura di W. Stürner, in M.G.H., Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, II, Supplementum, 1996 (nel testo abbreviato in Const. seguito dal numero della costituzione e dall'incipit); Il registro della cancelleria di Federico II del 1239-1240, a cura di C. Carbonetti Vendittelli, Roma 2002.
Oltre alle opere complessive sulla realtà politico-istituzionale fridericiana, si rinvia specificamente ai seguenti studi e alla bibliografia ivi citata: G. Fasoli, Organizzazione delle città ed economia urbana, in Potere, società e popolo nell'età sveva (1210-1266). Atti delle seste giornate normanno-sveve (Bari-Castel del Monte-Melfi, 17-20 ottobre 1983), Bari 1985, pp. 167-190; J.-M. Martin, L'organisation administrative et militaire du territoire, ibid., pp. 71-121; Id., Le città demaniali, in Federico II e le città italiane, a cura di P. Toubert-A. Paravicini Bagliani, Palermo 1994, pp. 179-195.