esclusiva, competenza
Complesso di attribuzioni spettanti a un soggetto laddove sia previsto che esso sia il solo titolare della facoltà di legiferare o adottare atti giuridicamente vincolanti in determinate materie.
Nel riparto delle competenze tra Unione Europea e Stati membri, il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) prevede 3 tipi di competenza: e., concorrente, di sostegno. Sussiste competenza e. dell’Unione nelle materie previste dall’art. 3 TFUE, ossia: unione doganale; definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno; politica monetaria per gli Stati membri che adottano l’euro; conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca; politica commerciale comune. Inoltre, la conclusione di accordi internazionali rientra nella competenza e. dell’Unione laddove tale conclusione sia prevista in un atto legislativo dell’Unione o sia necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata. Come chiarito dall’art. 2 TFUE, in tali ipotesi di competenza e. dell’Unione gli Stati membri possono legiferare o adottare atti giuridicamente vincolanti solo se autorizzati dall’Unione o per dare attuazione agli atti dell’Unione stessa tramite un intervento meramente esecutivo. La competenza e. dell’Unione è strettamente collegata al principio di attribuzione, in virtù del quale l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da essi stabiliti.
A livello nazionale, all’interno della ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, l’ordinamento italiano prevede (art. 117, 2° co., Cost.) la competenza legislativa e. dello Stato in diverse materie specificamente individuate: politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione Europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea; immigrazione; rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; difesa e forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; ordine pubblico e sicurezza, a esclusione della polizia amministrativa locale; cittadinanza, stato civile e anagrafi; giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; norme generali sull’istruzione; previdenza sociale; legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno; tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Il 3° co. dell’art. 117 della Costituzione elenca le materie di legislazione concorrente. In via residuale le materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato sono di competenza delle Regioni.